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Avviata consultazione pubblica sulla Comunicazione relativa all’applicazione dell’articolo 210 bis, paragrafo 7, del Regolamento UE n. 1308/2013 in materia di accordi di sostenibilità dei produttori agricoli

02/02/2024

La comunicazione riguarda l’applicazione dell’articolo 210 bis, paragrafo 7, del Regolamento UE n. 1308/2013 in materia di accordi di sostenibilità dei produttori agricoli

L’articolo 210bis, paragrafi 1 e ss., del Regolamento UE n. 1308/2013 prevede che l’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) non si applichi a talune tipologie di accordi in materia di sostenibilità nella produzione e commercializzazione di prodotti agricoli. In base all’articolo 210bis, paragrafo 7, l’Autorità può intervenire dopo la conclusione o l’attuazione di un accordo di sostenibilità dei produttori agricoli: (i) per evitare che la concorrenza sia esclusa dal mercato; oppure (ii) quando gli obiettivi della politica agricola comune, come stabiliti dall’articolo 39 TFUE, sono compromessi. Gli Orientamenti della Commissione, adottati l’8 dicembre 2023, chiariscono le condizioni di applicazione dell’articolo 210bis del Regolamento UE n.1308/2013 e il suo ambito di applicazione soggettivo, materiale e temporale, nonché la nozione di esclusione della concorrenza e di compromissione degli obiettivi della politica agricola comune.

L’Autorità, considerando quanto previsto dal Regolamento UE n. 1308/2013, ha deliberato di porre in consultazione pubblica la Comunicazione allegata, nella quale sono state definite, in conformità all’ordinamento dell’Unione europea, le regole procedurali che disciplinano la valutazione degli accordi di sostenibilità dei produttori agricoli per i quali ricorrono le condizioni di cui all’articolo 210bis, paragrafo 7, del citato Regolamento UE.

L’esito della procedura è l’adozione delle seguenti misure:

(a) se l’accordo di sostenibilità è stato stipulato ma non è ancora stato attuato, e tale accordo non può essere modificato in modo tale da soddisfare le condizioni relative all’esclusione di cui all’articolo 210bis, l’Autorità può adottare una decisione che ordina di non attuare l’accordo;

(b) se l’accordo di sostenibilità è già stato attuato, l’Autorità può decidere che le parti debbano: (i) modificare l’accordo di sostenibilità, nel caso in cui procedere in tal senso sia sufficiente a porre rimedio all’esclusione della concorrenza o alla compromissione degli obiettivi di cui all’articolo 39, paragrafo 1, TFUE; oppure (ii) interrompere o risolvere l’accordo di sostenibilità.

L’obiettivo principale della Comunicazione è quello di permettere un utilizzo efficiente delle risorse sia pubbliche che private, chiarendo i profili procedimentali. La consultazione punta a raccogliere e a prendere in considerazione il contributo informativo e valutativo dei soggetti interessati, tenuto conto che il rapporto tra consultazione e qualità della regolamentazione è valorizzato anche a livello comunitario, in quanto una regolamentazione condivisa consente una migliore applicazione delle norme.

Tutti i soggetti interessati possono pertanto proporre, entro 30 giorni, le proprie motivate osservazioni alla Comunicazione, inviando una mail all’indirizzo ConsultazioneWG1@agcm.it.

Roma, 2 febbraio 2024