Nell’ultimo anno sono pervenute all’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato diverse segnalazioni aventi ad oggetto distorsioni della concorrenza riconducibili a clausole statutarie e/o regolamentari di varie cooperative/consorzi radiotaxi che impedirebbero/disincentiverebbero l’utilizzo, da parte dei rispettivi soci, di piattaforme di intermediazione tra domanda e offerta del servizio taxi concorrenti della cooperativa/consorzio di appartenenza.
A seguito dell’attività svolta nei confronti di altre cooperative di radiotaxi, l’Autorità ritiene utile fornire indicazioni di carattere generale sulle modalità di applicazione di clausole di esclusiva che possano risultare compatibili con i principi e le norme eurounitarie e nazionali a tutela della concorrenza.
Coerentemente con gli interventi già svolti, si rappresenta che le clausole di esclusiva contenute negli statuti e nei regolamenti non possono impedire ai tassisti soci di una cooperativa radiotaxi di accettare le corse intermediate da altri operatori nei momenti in cui non stanno impiegando la propria capacità per il radiotaxi di appartenenza. Clausole di esclusiva di tale portata si pongono infatti in contrasto con le norme a tutela della concorrenza nella misura in cui ostacolano l’ingresso sul mercato di altri soggetti che intermediano la domanda e l’offerta del servizio di trasporto passeggeri non di linea, impedendo l’innovazione e danneggiando gli utenti finali.
Possono, di contro, considerarsi conformi ai principi e alle norme in materia di concorrenza clausole che consentono ai tassisti soci di scegliere se operare per piattaforme terze, nei momenti in cui non impiegano la propria capacità produttiva per la cooperativa, rinunciando allo sconto di cui usufruiscono i soci che non effettuano tale scelta. Detto sconto non deve tuttavia in ogni caso essere superiore al 15% della quota sociale, quale valore che ragionevolmente non si ritiene tale da rappresentare un disincentivo all’esercizio della libertà di scelta riconosciuta ai tassisti.