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Autorità: nuova organizzazione degli uffici





ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DEGLI UFFICI

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO





NELLA SUA ADUNANZA del 9 marzo 2000;


VISTO l’art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;


VISTO il Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, pubblicato il 29 febbraio 2000;


CONSIDERATA la necessità di approvare, conformemente all’art. 12, comma 1, del suindicato Regolamento, il nuovo assetto delle Direzioni ed Uffici, nonché la ripartizione dei rispettivi compiti;


RITENUTO che tale assetto debba soddisfare, sulla base dell’esperienza acquisita, le accresciute esigenze di coordinamento dell’attività istruttoria per la migliore garanzia delle esigenze funzionali dell’istituzione;


SENTITO il Segretario Generale;


SENTITE le Organizzazioni sindacali;


SU PROPOSTA del Presidente;




DELIBERA





Articolo 1




La struttura dell’Autorità è articolata in Direzioni Generali, Direzioni, Servizi e Uffici, secondo le disposizioni che seguono.



Articolo 2




1. La Direzione Generale Istruttoria è articolata nelle seguenti Direzioni settoriali:

Direzione "A": Industrie di base ed energia

Direzione "B": Agroalimentare e farmaceutico

Direzione "C": Industrie manifatturiere e trasporti

Direzione "D": Comunicazioni

Direzione "E": Servizi finanziari e postali

Direzione "F": Attività professionali, ricreative ed altri servizi

Sono inoltre istituiti, al fine di supportare l’attività della Direzione Generale Istruttoria, l’Ufficio Analisi dei Mercati e l’Ufficio Coordinamento.


2. Ciascuna delle Direzioni settoriali svolge, per i settori di rispettiva competenza, quali specificati in allegato alla presente delibera, attività di indagine e di analisi delle pratiche restrittive della concorrenza, delle concentrazioni tra imprese, della pubblicità ingannevole e comparativa. Le stesse Direzioni provvedono, a tal fine coordinandosi con la Direzione Studi e Relazioni Istituzionali, alle attività di rappresentanza presso i comitati consultivi previsti dai regolamenti di applicazione della normativa comunitaria sulla concorrenza.


3. L’Ufficio Analisi dei Mercati svolge attività di approfondimento, con particolare riferimento alle metodologie di analisi delle situazioni di mercato; collabora ai procedimenti in corso e alle indagini conoscitive, ove richiesto  dal Direttore Generale.

L’Ufficio di Coordinamento cura l’armonizzazione e il corretto adempimento dei profili procedurali relativi alle attività delle Direzioni settoriali e assicura l’uniformità e l’omogeneità degli atti di pertinenza della Direzione Generale Istruttoria.


4. Il Direttore Generale, coadiuvato a tal fine da un condirettore, svolge funzioni di indirizzo, di programmazione e di controllo rispetto alle attività della Direzione. Spetta inoltre al Direttore Generale provvedere, sentiti i responsabili delle Direzioni e Uffici, all’assegnazione del personale all’interno della Direzione Generale, anche per un periodo temporaneo.


5. Ai responsabili delle Direzioni settoriali e degli Uffici, che rispondono al Direttore Generale dell’andamento complessivo delle loro specifiche attività, restano applicabili le disposizioni di cui all’art. 13 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.



Articolo 3




1. La Direzione Studi e Relazioni Istituzionali, posta alle dirette dipendenze del Presidente, segue l'andamento della situazione concorrenziale in Italia e all'estero e cura i rapporti correnti con le istituzioni dell’Unione europea, con altri organismi internazionali, con le istituzioni nazionali e con le pubbliche amministrazioni.


2. In particolare, la Direzione Studi e Relazioni Istituzionali:

a) segue le principali tendenze in atto nell'economia mondiale, con particolare riguardo agli sviluppi della politica e del diritto della concorrenza;

b) predispone, in collaborazione con altre Direzioni e Uffici, i lavori preparatori per la relazione annuale in Parlamento;

c) mantiene, coordinandosi con le Direzioni interessate, i rapporti correnti con la Direzione Concorrenza della Commissione europea e assicura la necessaria cooperazione e informativa nei casi di applicazione decentrata della normativa comunitaria;

d) cura altresì i rapporti correnti con i servizi parlamentari e le amministrazioni pubbliche, in particolare ai fini dell'esercizio dei poteri di segnalazione e consultivi dell'Autorità.



Articolo 4




1. Il Servizio Giuridico svolge attività di analisi di temi e questioni di carattere giuridico inerenti all’attività dell’Autorità.


2. Presta consulenza giuridica alle Direzioni e agli Uffici, esprimendo, ove richiesto, pareri su specifiche questioni relative a casi e procedimenti. È in ogni caso consultato dalla Direzione Generale Istruttoria sull’avvio di istruttoria, sulla comunicazione delle risultanze istruttorie e sulla conclusione del procedimento; elabora, ricorrendone l’esigenza, una nota scritta che trasmette all’Autorità.


3. Segue il contenzioso, mantenendo i rapporti con l'Avvocatura dello Stato.


4. Segue, per quanto strettamente connesso alle proprie attribuzioni, l'attività comunitaria.



Articolo 5




1. La Direzione Documentazione e Sistema Informativo cura lo sviluppo e la gestione del sistema informativo, l'acquisizione e la circolazione della documentazione di carattere statistico, economico, giuridico e normativo di interesse per l'attività istituzionale dell'Autorità. È articolata in Ufficio Sistemi Informativi e Ufficio Documentazione e Biblioteca.


2. In particolare:

a) spetta all’Ufficio Sistemi Informativi garantire l’erogazione dei servizi informatici, attraverso lo sviluppo e la gestione dell’infrastruttura tecnologica dell’Autorità; recepire e soddisfare le esigenze di automazione delle Direzioni ed Uffici, anche attraverso lo sviluppo di prodotti applicativi per la gestione dei processi istituzionali e delle risorse; curare la realizzazione degli archivi documentari e delle basi dati economico-statistiche necessarie per lo svolgimento delle attività istituzionali; fornire supporto metodologico in fase di elaborazione statistica dei dati necessari alle altre Direzioni, in particolare all’Ufficio Analisi dei Mercati;

b) spetta all’Ufficio Documentazione e Biblioteca curare la raccolta dei testi e progetti normativi e delle decisioni giurisprudenziali di interesse per l'Autorità, di carattere nazionale, comunitario e internazionale, assicurando l'informativa dell'Autorità stessa; curare la raccolta del materiale economico e statistico necessario per l’attività istituzionale; provvedere all'organizzazione e alla gestione della Biblioteca; curare la pubblicazione del Bollettino settimanale e degli altri documenti dell'Autorità; garantire l’informazione sulle attività istituzionali nei confronti dell’esterno (ad eccezione di quella rivolta agli organi di informazione); provvedere all’organizzazione e alla gestione dell’archivio dei procedimenti conclusi.



Articolo 6




1. L’Ufficio Stampa, posto alle dirette dipendenze del Presidente, cura i rapporti con gli organi di informazione, provvedendo ai comunicati stampa relativi all’attività istituzionale.


2. Cura l’organizzazione delle manifestazioni esterne dell’Autorità.



Articolo 7




1. L'Ufficio di Segreteria cura gli adempimenti necessari per le riunioni dell'Autorità e provvede alla tenuta dei verbali e delle delibere, curandone la conservazione.


2. Gestisce il protocollo relativo alla corrispondenza istituzionale. Trasmette l’originale delle denunce e delle segnalazioni alle Direzioni ed Uffici competenti.


3. Cura la notifica dei provvedimenti alle parti interessate.


4. Svolge altresì attività di supporto alle funzioni di coordinamento del Segretario Generale.



Articolo 8




1. La Direzione Amministrazione e Personale cura gli affari amministrativi e l'amministrazione e la formazione del personale. È articolata in Ufficio Amministrazione e Ufficio del Personale.


2. In particolare:

a) spetta all'Ufficio Amministrazione provvedere all'approvvigionamento e alla conservazione dei beni necessari per il funzionamento dell'Autorità, curando i relativi adempimenti; sovraintendere al funzionamento dei servizi ausiliari dell'Autorità; predisporre gli schemi di bilancio preventivo e di rendiconto della gestione finanziaria; provvedere alla tenuta della contabilità generale dell'Autorità;

b) spetta all'Ufficio del Personale curare l'amministrazione del personaledipendente dell'Autorità. A tal fine, provvede al trattamento economico e giuridico dei dipendenti; rileva i fabbisogni di formazione ed aggiornamento professionale, provvede alla formulazione dei relativi programmi annuali ed all'attività di formazione, d'intesa con le altre unità organizzative.



Articolo 9




La presente delibera ha effetto a partire dal 3 aprile 2000. Fino a tale data l’articolazione delle Direzioni ed Uffici è quella vigente al 29 febbraio 2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro







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