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Consorzio Industrie Fiammiferi: sintesi delle risultanze istruttorie






Procedimento (
I/318)
       CONSORZIO INDUSTRIE FIAMMIFERI




Sintesi della comunicazione delle risultanze istruttorie






Sintesi della comunicazione delle risultanze istruttorie, relativa al procedimento I/318 CONSORZIO INDUSTRIE FIAMMIFERI, con particolare riguardo all'accordo quadro CIF/CONAEDI per la distribuzione dei fiammiferi del CIF attraverso i Magazzini di Generi di Monopolio associati nel CONAEDI


Gli Uffici dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno predisposto una comunicazione delle risultanze istruttorie relativa al procedimento I-318, avviato con delibera del 5 novembre 1998 (in Bollettino n. 45 del 23 novembre 1998) e successivamente esteso con provvedimenti del 3 dicembre 1998 (in Bollettino n. 49 del 21 dicembre 1998) e del 26 marzo 1999 (in Bollettino n. 12 del 12 aprile 1999). Il procedimento in oggetto è stato esteso a tutti gli esercenti dei Magazzini Generi di Monopolio per presunte infrazioni dell'articolo 85 (adesso articolo 81), paragrafo 1, del Trattato CE.


Ai sensi del terzo comma dell'articolo 14, del DPR 30 aprile 1998 n. 217, in materia di procedure istruttorie di competenza dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la comunicazione delle risultanze istruttorie può essere effettuata tramite pubblicazione nel bollettino, ovvero tramite altre forme di pubblicità idonee, stabilite di volta in volta, nel caso in cui, per il rilevante numero dei destinatari, la comunicazione personale risulti impossibile od eccessivamente gravosa. In tal caso, nella pubblicazione si deve tenere conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati segreti commerciali.


A tal fine, si è proceduto a pubblicare un avviso su alcuni quotidiani a diffusione nazionale e la presente sintesi della Comunicazioni delle Risultanze Istruttorie sul bollettino dell'Autorità, limitatamente alla parte della stessa comunicazione relativa ai rapporti fra il CIF e i Magazzini di Generi di Monopolio, con particolare riferimento all'accordo quadro CIF/CONAEDI per la distribuzione dei fiammiferi del CIF attraverso gli associati al CONAEDI.


Nella comunicazione si rileva che l'accordo quadro CIF/CONAEDI per la distribuzione dei fiammiferi del CIF attraverso i Magazzini di Generi di Monopolio (di seguito MGM) associati nel CONAEDI, al quale hanno aderito numerosi MGM associati al CONAEDI, potrebbe costituire un'intesa restrittiva della concorrenza, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CE.


Sebbene nei contratti fra CIF e CONAEDI e fra CONAEDI e MGM aderenti non sia espressamente prevista alcuna esclusiva, sia gli impegni contrattuali assunti dal CONAEDI che quelli a carico dei MGM che aderiscono all'accordo quadro CIF/CONAEDI appaiono configurare un'esclusiva di approvvigionamento a favore del CIF. Tale ricostruzione troverebbe conferma in alcuni documenti acquisiti agli atti del procedimento.


A partire dal luglio 1997, nell'accordo CIF/CONAEDI si è inoltre prevista la concessione di uno sconto aggiuntivo, in percentuale dei proventi provvigionali maturati nell'anno, subordinato al raggiungimento da parte del singolo MGM di un volume di vendite di fiammiferi pari ad una quota rilevante delle quantità vendute l'anno precedente. Ove si tenga conto della costante riduzione della dimensione mercato dei fiammiferi, la concessione di uno premio aggiuntivo vincolato al raggiungimento di un quantitativo di acquisti pari ad una quota rilevante di quello raggiunto nell'anno precedente, potrebbe assumere autonomo carattere restrittivo e rafforzare la natura di esclusiva del rapporto di approvvigionamento prevista per i MGM a favore dei prodotti del CIF.


L'accordo quadro CIF/CONAEDI, nella misura in cui prevede  vincoli esclusivi di approvvigionamento per un gran numero di Magazzini di Generi di Monopolio aderenti allo stesso, appare aver  avuto per oggetto e per effetto di riservare al CIF uno dei principali sbocchi di mercato, il canale distributivo rappresentato dai MGM, così da impedire o ostacolare l'ingresso sul mercato nazionale di nuove imprese concorrenti, ed in quanto tale potrebbe costituire un'intesa avente un oggetto e un effetto restrittivo ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CE.


Nel corso del procedimento, le parti hanno osservato che l'accordo CIF/CONAEDI non prevede alcuna clausola di esclusiva, né altre clausole tipiche di fidelizzazione, lasciando libero il gestore di distribuire prodotti concorrenti. Si è, inoltre, sottolineato come l'accordo quadro ha una durata breve, un anno, analoga ai contratti di adesione dei singoli consorziati e che i Magazzini consorziati non sono in alcun modo obbligati ad aderire al contratto in oggetto.

Con tale comunicazione si è, inoltre, stabilito che il termine di conclusione dell'istruttoria è fissato al 27 ottobre 1999. Al riguardo, si ricorda che fino a cinque giorni prima del termine di chiusura dell'istruttoria le parti possono esercitare il diritto di presentare deduzioni e pareri, in relazione a quanto suesposto e che entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso le parti interessate devono far pervenire all'Autorità apposita richiesta di esercizio del diritto di essere sentite dinanzi al collegio.


Le parti interessate possono acquisire copia della comunicazione delle risultanze istruttorie richiedendola alla Direzione Attività Istruttoria B dell'Autorità (tel. 06/481621, fax 06/48162370).




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