FAQ - Regolamento Rating 2026
I. CARATTERISTICHE GENERALI
1. In cosa consiste?
Il Rating di legalità (di seguito, anche rating) è stato istituito dall’art. 5-ter del decreto-legge n. 1/2012 al fine di promuovere l’introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali. L’attribuzione del rating richiede il rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese e misura, premiandola, una gestione aziendale trasparente, etica e virtuosa. Il rating promuove una competizione basata sui meriti, favorendo il rispetto delle regole e il miglioramento degli standard qualitativi da parte delle imprese che operano sul mercato.
Il rating viene riconosciuto attraverso l’attribuzione di un punteggio, compreso tra un minimo di uno e un massimo di tre segni ★ (“stella”), che costituisce un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità ed etici da parte dell’impresa.
L’impresa richiedente ottiene il punteggio base ★, qualora rispetti tutti i requisiti di legalità di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del Regolamento attuativo in materia di rating (di seguito, Regolamento). Il punteggio base può essere incrementato di un segno “+” per ogni requisito premiale aggiuntivo che l’impresa dimostra di possedere tra quelli previsti dall’art. 10 del Regolamento. Il conseguimento di tre segni “+” comporta l’attribuzione di una stella aggiuntiva, fino a un punteggio massimo di ★★★.
2. A cosa serve?
Le imprese in possesso del rating possono godere di benefici nell’accesso a risorse e opportunità in ambito sia pubblico che privato. In particolare: nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica, nell’accesso ai finanziamenti pubblici, nell’accesso al credito bancario.
3. Quanto dura?
Il rating di legalità ha durata di tre anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta (la durata vale per i rating rilasciati a partire dal 16 marzo 2026, data di entrata in vigore del nuovo Regolamento attuativo).
4. Ci sono dei costi per ottenerlo?
Non ci sono costi legati alla richiesta e al rilascio del rating di legalità.
5. Come presentare la domanda?
L’impresa deve preliminarmente registrarsi alla piattaforma Webrating disponibile sul sito dell’Autorità. Una volta completata la registrazione, l’impresa potrà accedere alla compilazione della domanda (Formulario) e al suo invio, seguendo le relative istruzioni presenti sullo stesso sito dell’Autorità.
II. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
1. Chi può richiedere il rating?
Può richiedere l’attribuzione del rating l’impresa (sia in forma individuale che societaria) che soddisfa cumulativamente i seguenti requisiti di ammissibilità (art. 2 del Regolamento):
- sede operativa nel territorio nazionale;
- fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso nell’anno precedente a quello della domanda;
- iscrizione nel Registro delle imprese da almeno due anni alla data della domanda.
2. Cosa si intende per sede operativa?
É la sede in cui viene materialmente esercitata l’attività d’impresa ove sia presente una persona munita dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi come indicato all’art. 1, comma 1, lett. d) del Regolamento.
Pertanto, il rating può essere richiesto anche da imprese estere che hanno una sede secondaria nel territorio italiano avente carattere di “sede operativa” e che, in ragione di ciò, risultano iscritte al Registro delle imprese.
3. Cosa rileva ai fini del possesso del requisito di iscrizione al registro delle imprese da almeno due anni?
I trasferimenti di sede legale dell’impresa non interrompono il computo dell’anzianità di iscrizione al Registro delle imprese.
In caso di incorporazione di un’impresa da parte di un’impresa neo-costituita è possibile per quest’ultima soddisfare il requisito, facendo riferimento all’anno di iscrizione nel Registro delle imprese dell’impresa incorporata.
4. Quale è la nozione di fatturato applicabile?
La nozione di fatturato è quella descritta all’art. 1, comma 1, lett. e) del Regolamento.
5. Quale è l’anno di riferimento se il bilancio dell’ultimo esercizio chiuso non è ancora approvato e pubblicato?
Si può fare riferimento al bilancio dell’esercizio precedente o alla dichiarazione IVA presentata all’Amministrazione finanziaria relativamente all’ultimo periodo d’imposta disponibile, che deve essere allegata alla domanda.
6. Cosa devono indicare in relazione al fatturato e cosa devono allegare le imprese che non hanno l’obbligo della pubblicazione del bilancio nel Registro delle Imprese?
Le imprese individuali, le altre imprese che non hanno l’obbligo della pubblicazione del bilancio nel Registro delle imprese e gli enti che svolgono attività d’impresa iscritti al R.E.A. devono far riferimento al fatturato risultante dal bilancio o, in alternativa, al volume di affari risultante dalla dichiarazione IVA e sono tenute ad allegare alla domanda copia del bilancio o della dichiarazione IVA.
7. Come incide sul fatturato la recente acquisizione di un ramo d’azienda, in proprietà o in affitto?
É possibile aggiungere al fatturato realizzato, nell’anno di riferimento, dall’impresa richiedente il rating quello realizzato dall’impresa cedente il ramo d’azienda, realizzato con il medesimo nello stesso anno. A tal fine, occorre allegare alla domanda documentazione relativa al fatturato realizzato in tale anno dall’impresa cedente con il ramo d’azienda.
8. Cosa si intende per fatturato di gruppo e quando deve essere inserito?
Per fatturato di gruppo si intende quello risultante dal bilancio consolidato redatto dalla capogruppo, che espone la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico di un gruppo di imprese viste come un’unica impresa e supera il diaframma rappresentato dalle distinte personalità giuridiche delle imprese del gruppo. Non può essere considerato il fatturato intermediato, parametro che per alcune categorie di imprese viene utilizzato ad altri fini.
Nei casi in cui il fatturato dell’impresa richiedente il rating sia inferiore a due milioni di euro e la stessa appartenga a un gruppo, si può prendere in considerazione il fatturato del gruppo, ma il rating viene attribuito all’impresa richiedente.
Non possono, invece, essere considerati, ai fini del raggiungimento della soglia dei due milioni di euro, insiemi di fatturati riferiti a imprese accomunate dalla mera compresenza di soggetti o dall’adesione a consorzi, associazioni, contratti di rete o di avvalimento.
La partecipazione in RTI (raggruppamento temporaneo di imprese) non è sufficiente a integrare la nozione di gruppo ai fini della soglia di fatturato, in ragione della tipologia, finalità (es. partecipazione a una gara) e temporaneità del legame che si instaura tra le imprese.
9. Cosa indicare qualora l’impresa richiedente faccia parte di un gruppo nel quale non è redatto e pubblicato un bilancio consolidato in quanto non sono raggiunte le soglie dimensionali fissate dalla legge per l’obbligatorietà di tale tipo di bilancio?
L’indicazione del fatturato di gruppo nella domanda di rating deve essere accompagnata da un’illustrazione, in allegato alla domanda stessa, dell’avvenuta applicazione dei criteri di consolidamento nel calcolo del fatturato (esempi: la non inclusione delle fatturazioni intercorse tra imprese del gruppo; il consolidamento proporzionale nel caso di controllo congiunto).
10. Il fatturato minimo di due milioni di euro è necessario anche in fase di rinnovo?
Il requisito relativo al fatturato, come tutti i requisiti, deve ricorrere anche al momento della presentazione della domanda di rinnovo del rating.
III. SOGGETTI RILEVANTI
1. Quali sono i soggetti rilevanti ai fini del rating che devono essere riportati nella domanda?
I soggetti rilevanti ai fini del rating sono elencati all’art. 4 del Regolamento.
I consiglieri risultano tutti rilevanti, in quanto facenti parte dell’organo collegiale al quale è affidata la gestione della impresa, a prescindere dai poteri in concreto ad essi conferiti.
Accanto alle generalità di ciascuno dei soggetti inseriti nella domanda l’impresa dovrà selezionare dal menu a tendina la relativa qualifica/carica ricoperta nell’impresa.
Occorre, inoltre, indicare se tali soggetti sono in carica oppure sono cessati dalla carica nei 12 mesi precedenti la richiesta di rating, poiché anch’essi sono rilevanti ai sensi del Regolamento.
2. Chi sono i soci persone fisiche titolari di partecipazioni di controllo o maggioranza, anche relativa?
L’espressione si intende riferita a chi detiene il controllo dell’impresa o la maggioranza, anche relativa, del capitale sociale, quindi la persona che detiene la quota societaria maggiore rispetto agli altri soggetti. Se i soci sono tre o più, e hanno tutti la stessa percentuale di quote societarie o percentuali che si differenziano per mere esigenze di arrotondamento algebrico, dovranno essere indicati tutti nella domanda (es. 4 soci titolari del 25% del capitale o 3 soci titolari del 33,33-34% del capitale).
È da considerarsi rilevante anche il soggetto che riveste la qualità di usufruttuario, con diritto di voto, della quota di controllo o di maggioranza, anche relativa, del capitale sociale.
3. Cosa si intende per direttore tecnico?
Ci si riferisce a chi riveste questo ruolo secondo quanto dichiarato nel certificato camerale. Sono quindi escluse, di norma, le figure dei “Responsabili Tecnici” e dei “Preposti alla gestione tecnica”.
4. Vanno inseriti tutti i procuratori?
Vanno inseriti tutti i procuratori muniti di poteri decisionali e gestionali, ricavabili dalla procura, assimilabili a quelli degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza.
Vanno, inoltre, inseriti i procuratori muniti di delega sulle materie inerenti ai reati rilevanti ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, ivi inclusa la delega a partecipare alle gare d’appalto, in materia di ambiente o di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
IV. REQUISITI OBBLIGATORI PER L’ATTRIBUZIONE E IL MANTENIMENTO DEL RATING
1. Quali sono i requisiti obbligatori?
Ai fini del rilascio del rating di legalità non deve sussistere in capo ai soggetti rilevanti e/o all’impresa alcuno dei motivi ostativi previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del Regolamento.
I motivi ostativi previsti dal Regolamento rilevano tutti, di per sé e autonomamente, quali condizioni idonee ad escludere l’impresa dall’attribuzione o dal mantenimento del rating.
2. Quali sono i reati rilevanti ai fini del rating?
I reati rilevanti ai fini del rating sono elencati all’art. 5, comma 1 del Regolamento.
3. Quali sono i motivi ostativi di carattere penale, prefettizio o giudiziario?
I motivi ostativi possono riguardare uno o più soggetti rilevanti oppure l’impresa stessa richiedente il rating.
L’impresa non può ottenere o mantenere il rating se, in relazione ai reati rilevanti, sono stati adottati, nei confronti di uno o più soggetti rilevanti, i provvedimenti o le misure di cui all’art. 5, commi 2 e 5 del Regolamento.
Per i provvedimenti resi nei confronti dei soggetti rilevanti, i reati citati nel D. Lgs. n. 231/2001 rilevano a prescindere dal riconoscimento, in concreto, dell’effettiva responsabilità dell’ente per illecito amministrativo.
L’impresa non può ottenere o mantenere il rating se sono stati adottati, nei confronti dell’impresa stessa, i provvedimenti o le misure di cui all’art. 5, commi 3 e 5 del Regolamento.
4. Quando si può conseguire il rating pur in presenza di un provvedimento giudiziario rilevante emesso nei confronti di un soggetto rilevante e/o dell’impresa?
Ai sensi dell’art. 5, comma 6 del Regolamento, il rating può essere rilasciato se, ricorrendo gli ulteriori presupposti previsti per l’attribuzione del rating, sono decorsi:
- 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna;
- 3 anni dal passaggio in giudicato della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
- 2 anni dalla irrevocabilità del decreto penale di condanna.
5. Quando si applicano le deroghe di cui all’art. 5, commi 7 e 8 del Regolamento?
Pur in presenza di motivi ostativi a carico dei soggetti rilevanti, cessati dalle cariche nell’anno che precede la domanda, il rating può essere rilasciato a condizione che l’impresa si sia completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta.
Il riconoscimento della dissociazione presuppone, di regola, l’avvenuto rispetto, da parte dell’impresa, delle disposizioni che regolano gli obblighi di comunicazione e informazione.
Pur in presenza di provvedimenti giudiziari a carico dell’impresa, il rating può essere rilasciato qualora siano decorsi 3 anni dalla sentenza di condanna o 2 anni dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, a condizione che l’impresa si sia completamente ed effettivamente dissociata dalla attuale struttura rispetto ai reati accertati. Il riconoscimento della dissociazione presuppone, di regola, l’avvenuto rispetto, da parte dell’impresa, delle disposizioni che regolano gli obblighi di comunicazione e informazione.
L’impresa potrà segnalare la particolare ipotesi in cui un soggetto rilevante sia stato condannato o risulti destinatario di azione penale successivamente alla cessazione dall’incarico nell’impresa stessa e detto soggetto si fosse reso responsabile della condotta da cui discende la causa ostativa prima dell’assunzione dell’incarico stesso.
6. Quali sono i motivi ostativi di natura concorrenziale e consumeristica?
L’impresa non può ottenere o mantenere il rating se destinataria di provvedimenti di accertamento dell’Autorità (o della Commissione europea) con applicazione di una sanzione pecuniaria, divenuti inoppugnabili o confermati dal Consiglio di Stato nel giudizio di appello, nel biennio precedente la domanda di rating, relativi a (cfr. art.6 del Regolamento):
- illeciti antitrust (salvo il caso di non imposizione o riduzione della sanzione in seguito alla partecipazione ad un programma di clemenza nazionale o europeo);
- abuso di dipendenza economica;
- fattispecie di pratiche commerciali scorrette di cui al Codice del Consumo;
- fattispecie di inottemperanza di cui all’art. 15, comma 2 della legge n. 287/1990 o all’art. 27, comma 12 del Codice del Consumo.
7. Esistono motivi ostativi di altra natura?
L’impresa non può ottenere o mantenere il rating in presenza di:
- violazioni di natura tributaria, retributiva, contributiva o assicurativa o provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici ai sensi dell’art. 7 del Regolamento;
- provvedimenti amministrativi in materia di tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro ai sensi dell’art. 8 del Regolamento;
- provvedimenti interdittivi dell’ANAC ai sensi dell’art. 9 del Regolamento.
V. REQUISITI PREMIALI
1. Quali sono i requisiti per conseguire il punteggio massimo?
Per ottenere il punteggio massimo di tre segni ★ (“stella”) l’impresa deve richiedere e dimostrare il possesso di almeno 6 dei requisiti premiali previsti dall’art. 10 del Regolamento. Ove richiesto, l’impresa deve debitamente comprovare il possesso del requisito mediante allegazione documentale.
2. Cosa viene richiesto in materia di Protocolli di legalità (cfr. art. 10, comma 2, lett. a), del Regolamento)?
Vale ad integrare il requisito l’adesione volontaria ai protocolli o alle intese di legalità finalizzati a prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale, sottoscritti dal Ministero dell’Interno o dalle Prefetture-UTG con associazioni imprenditoriali e di categoria (a titolo esemplificativo, è possibile, ove ne ricorrano i presupposti, riconoscere l’adesione ai Protocolli di Confindustria, Confcommercio, ANCE, Confapi, Confimi, Unicoop).
Possono essere riconosciuti soltanto i protocolli o le intese di legalità vigenti alla data di delibera dell’Autorità che decide sulla domanda, di norma successivi alla sentenza del Consiglio di Stato n. 452 del 20 gennaio 2020, a seguito della quale è venuta meno l’operatività dei protocolli preesistenti.
L’impresa è tenuta a:
- indicare gli estremi del Protocollo di legalità che ha sottoscritto, precisando la data di adesione;
- comprovare il perfezionamento dell’adesione a tale Protocollo, allegando idonea documentazione a supporto (prova dell’effettiva affiliazione all’associazione di categoria cui l’impresa appartiene, delibera con cui l’organo di gestione/controllo ha formalizzato l’adesione, eventuale dichiarazione resa dall’associazione di categoria firmataria del Protocollo).
Il rispetto dei Protocolli di legalità richiesti dalle singole amministrazioni nell’ambito di procedure di gara non è idoneo a integrare il requisito in esame, trattandosi di adesione imposta dalla stazione appaltante e non derivante da una scelta volontaria dell’impresa.
Ai fini del riconoscimento del requisito premiale in parola, infine, non è sufficiente avere aderito a un’associazione di categoria né essere iscritti in White List o all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori.
3. Cosa viene richiesto in materia di tracciabilità dei pagamenti (cfr. art. 10, comma 2, lett. b), del Regolamento)?
Vale ad integrare il requisito l’utilizzo da parte dell’impresa di sistemi di tracciabilità dei pagamenti per più della metà dei pagamenti di importo inferiore rispetto a quello fissato dalla legge.
4. Cosa viene richiesto in materia di modello organizzativo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 (cfr. art. 10, comma 2, lett. c), del Regolamento)?
Vale ad integrare il requisito l’adozione di un modello organizzativo ex D.lgs. n. 231/2001 (MOG) che rispetti tutti i requisiti di cui al citato D.lgs. n. 231/2001 e sia comprensivo di Codice etico, dell’Organismo di Vigilanza e di un sistema disciplinare oppure una funzione/struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all’impresa.
L’impresa è tenuta a indicare la data di adozione del MOG e l’organo deliberante e a indicare quanto ritiene ulteriormente idoneo a integrare il requisito in parola.
5. Cosa viene richiesto in materia di responsabilità sociale d’impresa (cfr. art. 10, comma 2, lett. d), del Regolamento)?
In materia di responsabilità sociale di impresa (CSR - Corporate Social Responsibility) potrà essere valutata positivamente la sussistenza (supportata da idonea documentazione, ove richiesta) di almeno una delle seguenti condizioni:
- l’adozione di standard internazionali in materia, come l’adesione al Global Compact delle Nazioni Unite, comprovata dalla presenza della società nella lista degli aderenti;
- il possesso congiunto di una o più certificazioni ambientali (UNI ISO 14001, EMAS) e di una o più certificazioni sociali (UNI ISO 45001, SA8000), di cui devono essere indicati gli estremi (data di rilascio, ente certificatore e data di scadenza);
- la redazione di un bilancio/report di sostenibilità in accordo con standard europei (ESRS) o internazionali (GRI), di cui devono essere indicati la data di approvazione, l’ente che lo ha revisionato e le conclusioni della revisione (limited o reasonable assurance).
Il requisito si intende altresì soddisfatto per le imprese “Benefit”.
6. Come può essere soddisfatto il requisito premiale in tema di white list (cfr. art. 10, comma 2, lett. e), del Regolamento)?
Le imprese che operano nei settori a maggior rischio di infiltrazione mafiosa (individuati all'art. 1, comma 53, L. n. 190/2012, come modificato dal D.L. n. 23/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 40/2020) otterranno un punteggio aggiuntivo in caso di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, cc.dd. white list istituite presso le competenti Prefetture. L’impresa è tenuta a indicare la Prefettura nel cui elenco è iscritta e la relativa Sezione della stessa white list.
Il punteggio verrà ugualmente riconosciuto a tutte le imprese la cui iscrizione è in fase di aggiornamento/rinnovo.
Al contrario, ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale non è sufficiente che l’impresa abbia inoltrato richiesta di iscrizione nell’elenco.
Si evidenzia che il punteggio aggiuntivo può essere attribuito anche alle imprese che specificano espressamente di non operare nei predetti settori a maggior rischio di infiltrazione mafiosa.
Il punteggio premiale è ugualmente riconosciuto se l’impresa è iscritta all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori.
7. Cosa viene richiesto per soddisfare il requisito in materia di codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria e in caso di clausole di mediazione (cfr. art. 10, comma 2, lett. f), del Regolamento)?
Vale ad integrare il requisito l’adesione dell’impresa ai codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria cui l’impresa appartiene (a titolo esemplificativo, Codici Etici di Confindustria, Confcooperative, Confcommercio, CNA, Confapi, ANCE, Legacoop).
Dell’appartenenza a tale associazione di categoria l’impresa deve dare conto nella relativa Sezione della domanda.
Non vale ad integrare il requisito l’adozione di codici etici meramente interni all’azienda né la semplice approvazione di un codice etico, seppur in conformità alle linee guida di una associazione di categoria.
Vale altresì ad integrare il requisito la previsione, nei contratti con i clienti dell’impresa, di clausole di mediazione, non obbligatorie per legge, per la risoluzione di eventuali controversie, clausole di cui l’impresa è tenuta a riportare il testo nella relativa Sezione.
Inoltre, il requisito è altresì soddisfatto in caso di adozione di protocolli tra associazioni di consumatori e associazioni di imprese per l’attuazione delle conciliazioni paritetiche, protocolli di cui l’impresa è tenuta a indicare gli estremi nella relativa Sezione.
8. Quali sono i modelli di prevenzione e di contrasto della corruzione ritenuti validi ai fini del punteggio premiale (art. 10, comma 2, lett. g), del Regolamento)?
Ai fini del riconoscimento del requisito premiale in parola l’impresa deve aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione (allegando ove richiesto la relativa documentazione).
L’adozione di un modello organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001 soddisfa il requisito qualora il suo ambito di applicazione sia aggiornato ai contenuti della L. n. 190/2012.
Potrà, inoltre, essere valutato positivamente il possesso da parte dell’impresa di documentazione attestante la prevenzione e il contrasto della corruzione, come ad esempio la certificazione UNI ISO 37001 di cui devono essere indicati gli estremi (data di rilascio, ente certificatore e data di scadenza) o un piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza o il rispetto delle idonee politiche per la prevenzione della corruzione.
9. Cosa viene richiesto per soddisfare il requisito relativo alla presentazione della denuncia all’Autorità giudiziaria o alle forze di polizia per i reati previsti dal Regolamento (art. 10, comma 2, lett. h), del Regolamento)?
Vale a integrare il requisito la presentazione, a cura dell’impresa, di una denuncia all’Autorità giudiziaria o alle forze di polizia purché la denuncia riguardi uno dei reati previsti dal Regolamento che sia stato commesso a danno dell’imprenditore o dei suoi familiari e collaboratori e a condizione che alla stessa denuncia sia seguito l’esercizio dell’azione penale.
L’impresa è tenuta a indicare la data della denuncia, nonché gli elementi per l’identificazione della stessa, a specificare il reato e a dar conto dell’avvenuto esercizio dell’azione penale.
10. Quando si applica la riduzione del punteggio prevista dall’art. 10, comma 3 del Regolamento?
Il punteggio è ridotto di un segno “+” ove nel Casellario informatico dei contratti pubblici risultano annotazioni che integrano condotte di grave negligenza, di errore grave nell’esecuzione dei contratti o di gravi inadempienze contrattuali, non ancora impugnate o divenute definitive nel biennio precedente la domanda di rating.
L’accertamento non potrà, in ogni caso, determinare una riduzione del punteggio base.
11. Come si consegue l’incremento di punteggio previsto dall’art. 10, comma 4 del Regolamento?
Viene riconosciuto un ulteriore punteggio (pari ad un segno “+”) all’impresa che, alla presentazione della domanda di rinnovo ai sensi dell’art. 18, comma 3, del Regolamento, risulti aver già conseguito in via continuativa il rinnovo del rating per almeno tre volte. In ogni caso, l’attribuzione del punteggio avviene nei limiti del valore massimo di ★★★.
12. Come procedere nel caso in cui, dopo aver ottenuto l’attribuzione del rating, un’impresa voglia richiedere il riconoscimento di un nuovo requisito premiale?
Non occorre aspettare la scadenza triennale del rating per formulare istanza di incremento del punteggio. Infatti, qualora l’impresa intenda ottenere il riconoscimento di ulteriori requisiti rispetto a quelli già riconosciuti, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del Regolamento, può inoltrare una domanda di incremento, esclusivamente tramite Webrating, selezionando il pulsante “VARIAZIONE” e compilando la relativa Sezione della domanda.
L’impresa è tenuta a specificare nella Sezione “Dichiarazione aggiuntiva” della domanda i punteggi premiali di cui chiede il riconoscimento e ad allegare documentazione a supporto.
VI. OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE
1. Quali sono le dichiarazioni che il legale rappresentante deve sottoscrivere?
Si tratta delle dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità, dei requisiti obbligatori per l’attribuzione e il mantenimento del rating e dei requisiti premiali. É onere del legale rappresentante acquisire le informazioni relative ai requisiti di legalità da tutti i soggetti rilevanti ai sensi del Regolamento.
Il legale rappresentante dell’impresa è tenuto, altresì, a rendere tutte le dichiarazioni di cui all’art. 12 del Regolamento.
È onere del legale rappresentante attestare la sussistenza della validità della documentazione prodotta a supporto del possesso dei requisiti premiali e impegnarsi, per la durata di validità del rating, a garantirne la permanenza nonché, ove necessario, a curarne l’aggiornamento, salvo diversa comunicazione da effettuare ai sensi dell’art. 21 del Regolamento.
2. Una volta attribuito il rating, qual è la procedura da seguire nel caso in cui sopraggiungano modifiche dei requisiti obbligatori durante il periodo di validità dello stesso?
L’impresa è tenuta a comunicare qualsiasi evento che, anche astrattamente, sia idoneo ad incidere sul possesso dei requisiti obbligatori di cui agli artt. 5, 6, 7, 8 e 9 del Regolamento entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento stesso. Per ottemperare a tale obbligo, l’impresa dovrà utilizzare il modello di comunicazione disponibile sul sito dell’Autorità.
3. Come procedere nel caso in cui, dopo aver ottenuto l’attribuzione del rating, un’impresa perda uno dei requisiti premiali durante il periodo di validità triennale?
L’impresa è tenuta a comunicare, entro 30 giorni, qualsiasi evento che determina, durante il periodo triennale di validità del rating, la perdita di uno o più requisiti premiali di cui all’art. 10 del Regolamento (ad esempio, scadenza di certificazioni per mancato rinnovo, cancellazione dell’impresa dalla white list prefettizia), nonché l’iscrizione, nel Casellario informatico dei contratti pubblici, di annotazioni rilevanti ai sensi dell’art. 10, comma 3, del Regolamento.
Per ottemperare a tale obbligo, l’impresa deve utilizzare esclusivamente la piattaforma Webrating, selezionando il pulsante “VARIAZIONE” e compilando la relativa Sezione della domanda, avendo cura di specificare la motivazione alla base della comunicazione nella Sezione “Dichiarazione aggiuntiva” e di allegare eventuale documentazione.
4. Quali sono le conseguenze della perdita di un requisito durante il periodo di validità triennale del rating?
In caso di perdita del requisito durante il periodo triennale di validità, l’Autorità dispone la riduzione del punteggio nella misura corrispondente.
La violazione dell’obbligo di comunicazione relativo alla perdita dei requisiti premiali determina, invece, la riduzione al punteggio base (una stella ★) a far data dal momento in cui il requisito è venuto meno e per l’intera durata residua della validità del rating.
VII. IL PROCEDIMENTO PER L’ATTRIBUZIONE/RINNOVO DEL RATING
1. Quali sono i tempi per il rilascio?
L’art. 13 del Regolamento dispone che l’Autorità delibera l’attribuzione del rating entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta completa. Anche sulle domande di rinnovo o di incremento del punteggio l’Autorità delibera entro 60 giorni.
Tale termine rimane sospeso per periodi non superiori a 45 giorni ogni volta che vengano richieste informazioni ad altre pubbliche amministrazioni.
Sul computo dei termini possono incidere le ulteriori circostanze previste dall’art. 13 del Regolamento, tra le quali si evidenziano le seguenti:
- la domanda presentata è ritenuta incompleta; in tal caso il termine di 60 giorni inizia a decorrere dalla data di ricevimento della domanda completa;
- l’Autorità, per esigenze istruttorie, proroga il termine di cui al primo comma dell’art. 13 fino a 60 giorni, dandone motivata comunicazione all’impresa.
2. Quando la domanda può dirsi completa?
Una domanda è considerata completa quando è stata debitamente compilata in tutte le sue Sezioni con le informazioni richieste e non sono state omesse informazioni necessarie.
3. Cosa succede se l’impresa non integra la domanda a seguito della comunicazione di incompletezza?
Se l’Autorità comunica l’incompletezza della domanda presentata, l’impresa deve ritrasmettere la domanda completa e gli eventuali allegati, utilizzando la funzione “RETTIFICA” presente nella piattaforma Webrating.
In caso di mancato riscontro entro il termine assegnato, la domanda si intende ritirata. Rimane salva la possibilità, per l’impresa che ne abbia interesse, di presentare una nuova domanda in qualsiasi momento.
4. Quando presentare la domanda di rinnovo?
Ai sensi dell’art. 18 del Regolamento, è possibile presentare la domanda di rinnovo a decorrere da sei mesi antecedenti la scadenza del rating.
Se la domanda è presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza, il rating resta valido fino alla data di adozione della delibera con cui l’Autorità si pronuncia sulla domanda.
In caso di mancato rispetto del predetto termine, l’impresa può presentare la domanda di nuova attribuzione del rating in qualsiasi momento.
5. Come effettuare la domanda di rinnovo?
L’impresa deve accedere alla piattaforma Webrating e compilare una nuova domanda, selezionando il pulsante “RINNOVO”. Tale pulsante non è utilizzabile se l’impresa presenta la domanda tra il cinquantanovesimo giorno precedente e la data di scadenza del rating o comunque quando il rating è scaduto: in questi casi l’impresa deve azionare il pulsante “ATTRIBUZIONE”.
6. Quanto dura il procedimento per il rinnovo del rating?
I tempi per il rinnovo sono gli stessi previsti per il rilascio del rating e sono indicati all’art. 13 del Regolamento.
7. Cosa fare se il rating conseguito è scaduto?
Nel caso in cui il rating conseguito è venuto a scadere, essendo trascorsi tre anni dal rilascio senza che ne sia stato richiesto il rinnovo, ne cessa la relativa validità.
Pertanto, ove l’impresa sia interessata a una nuova attribuzione del rating, dovrà presentare la relativa domanda tramite la piattaforma Webrating, seguendo le istruzioni disponibili sul sito dell’Autorità.
A seguito della presentazione della stessa verrà dunque aperta una nuova istruttoria nel rispetto dei termini previsti dall’art. 13 del Regolamento.
VIII. CONOSCIBILITÀ E PUBBLICITÀ DEL RATING
1. Come si viene a conoscenza del rating ottenuto?
Al termine del procedimento di cui all’art. 13 del Regolamento, espletate tutte le verifiche previste, l’Autorità comunica all’impresa richiedente, a mezzo PEC, l’esito della domanda. Se tale esito è positivo, l’Autorità inserisce l’impresa nell’Elenco di cui all’art. 24 del Regolamento, relativo alle imprese cui il rating di legalità è stato attribuito o rinnovato, con la relativa decorrenza.
Tale Elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità.
L’impresa può verificare lo stato del procedimento e/o il relativo esito anche tramite la piattaforma Webrating.
2. L’elenco delle imprese sul sito contiene solo le imprese alle quali il rating è stato attribuito o rinnovato?
L’Elenco contiene le imprese cui il rating di legalità è stato attribuito, rinnovato, sospeso, revocato e annullato, con la relativa decorrenza. Una volta scaduto il rating (decorsi quindi 3 anni dalla data di rilascio dello stesso), l’impresa non figura più nell’Elenco pubblicato sul sito.
3. Con quale periodicità viene aggiornato l’Elenco delle imprese presente sul sito?
L’aggiornamento e la pubblicazione avvengono, di norma, con cadenza settimanale. L’unico Elenco delle imprese con rating attribuito, rinnovato, sospeso, revocato o annullato che faccia fede è quello reso disponibile sul sito dell’Autorità.
4. Quali sono le modalità consentite di pubblicizzazione del rating rilasciato? Si può utilizzare il logo dell’Autorità?
L'impresa può dichiarare di aver ottenuto il rating, rendendo noto il punteggio attribuito e la circostanza che è inserita nell’Elenco di cui all’art. 24 del Regolamento, pubblicato sul sito dell’Autorità.
Tuttavia, è vietato l’utilizzo del logo dell’Autorità (stemma e logotipo istituzionale) o la pubblicazione del provvedimento con cui l’Autorità attribuisce il rating, fatto salvo l’utilizzo di quest’ultimo per le finalità previste e disciplinate dall’ordinamento (ad esempio, in sede di partecipazione ad una gara pubblica).
La violazione di tali divieti comporta la sospensione dello stesso rating fino a cessazione della violazione.