IP166 - Tutela dei consumatori: sospesa per 15 giorni l’attività di due imprese che promettevano facili guadagni tramite un meccanismo di affiliazione
COMUNICATO STAMPA
COMUNICATO STAMPA
TUTELA DEI CONSUMATORI: ANTITRUST SOSPENDE PER 15 GIORNI L’ATTIVITA’ DI DUE IMPRESE CHE PROMETTEVANO FACILI GUADAGNI TRAMITE UN MECCANISMO DI AFFILIAZIONE.
IN REALTA’ METTEVANO A DISPOSIZIONE, A CARO PREZZO, SOFTWARE APPLICATIVI. OSCURATI, IN COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO ANTITRUST DEL NUCLEO SPECIALE TUTELA MERCATI DELLA GUARDIA DI FINANZA, I SITI ATTRAVERSO I QUALI VENIVA SVOLTA L’ATTIVITA’
Utilizzata per la prima volta la norma che permette la sospensione dell’attività d’impresa in caso di reiterata inottemperanza a una delibera dell’Autorità.
Sospensione di 15 giorni dell’attività d’impresa per Evolution Travel Italia S.r.l. e Evolution Travel Network Ltd. Lo ha deciso l’Antitrust che, in collaborazione con il gruppo antitrust del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, ha oscurato i siti attraverso i quali le due imprese svolgevano l’attività stessa. E’ la prima volta che l’Autorità applica questa possibilità prevista dalla legge.
L’Antitrust aveva sanzionato Evolution Travel Italia (all’epoca denominata Dodotour–Evolution Travel) originariamente nel 2007 per avere diffuso messaggi con i quali prospettava la possibilità di svolgere un’attività lavorativa da casa anche part-time utilizzando internet nel settore dei viaggi e turismo. L’attività veniva pubblicizzata come un’occasione di lavoro remunerativo di tipo affiliativo (franchising) con investimenti, costi e rischi contenuti rispetto all’apertura di un’agenzia di viaggi. I messaggi lasciavano intendere che si trattasse di un’occupazione adatta a chiunque fosse in cerca di lavoro, anche part-time, senza sostenere costi fissi di gestione e sfruttando il sostegno e la formazione assicurati dalla società. Si lasciava inoltre intendere che ci fossero ottime prospettive di guadagno e che la somma investita potesse essere agevolmente ammortizzata. Chi leggeva il messaggio era erroneamente indotto a ritenere che l’offerta fosse un’opportunità lavorativa autonoma di tipo affiliativo, flessibile e redditizia, con rischi contenuti e senza costi e spese fisse. In realtà la società offriva solo la cessione in uso di servizi e strumenti software, funzionali allo svolgimento dell’attività, a fronte del pagamento di 18.900 euro (oggi 23.000), e sottaceva o minimizzava le difficoltà, i costi di gestione e l’elevatissimo rischio di perdita del capitale e l’incertezza dei guadagni.
L’Autorità, dopo la prima sanzione di 25mila euro, era ulteriormente intervenuta nei confronti della società per mancato rispetto della delibera con due provvedimenti di inottemperanza, nel 2008 e nel 2009, conclusi con sanzioni rispettivamente per 100mila e 150mila euro. Il terzo procedimento di inottemperanza, che tiene conto degli avvenuti cambiamenti societari, si è quindi concluso con la sospensione di 15 giorni dell’attività attraverso l’oscuramento dei siti.
Roma, 22 novembre 2013