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PS7444 - Internet: Antitrust decide la sospensione della pratica scorretta di italia-programmi.net


COMUNICATO STAMPA


COMUNICATO STAMPA

INTERNET: ANTITRUST DECIDE LA SOSPENSIONE DELLA PRATICA SCORRETTA DI ITALIA-PROGRAMMI.NET. LA SOCIETA’ DOVRA’ INTERROMPERE ANCHE I SOLLECITI DI PAGAMENTO

L’Antitrust ha intimato alla società Estesa Limited di sospendere ogni attività diretta a pubblicizzare su Google Adwords o su altri strumenti di pubblicità online, in via diretta o indirettamente tramite siti ponte, la fruizione gratuita di software scaricabili dal sito www.italia-programmi.net. La società dovrà chiarire sul suo sito che si tratta di un servizio a pagamento e dovrà sospendere ogni attività di sollecito del pagamento del presunto abbonamento annuale nei confronti di quei consumatori che hanno comunicato di non aver mai voluto sottoscrivere un abbonamento, non essendosi neppure resi conto della natura onerosa del servizio offerto.

L’Antitrust aveva avviato nel mese di luglio un’istruttoria per pratica commerciale scorretta nei confronti della società Estesa Limited, alla luce delle numerose segnalazioni di singoli cittadini e di associazioni dei consumatori.

Secondo le denunce ricevute, digitando sul motore di ricerca Google il nome di un determinato software accompagnato dalla parola “gratis” o “gratuito” o “free”, appariva come primo risultato il link www.italia-programmi.net. Selezionando il link, il consumatore veniva indirizzato ad un sito dove sotto la dicitura “SCARICALO SUBITO” venivano richiesti i dati personali utili alla registrazione. Una volta inseriti i propri dati, il consumatore sottoscriveva, sostanzialmente a sua insaputa, un contratto biennale con la società Estesa Ltd, con sede nella Repubblica delle Seychelles, per la fornitura di software al costo annuale di 96 euro da pagare anticipatamente una volta l’anno. La pagina di registrazione riportava i termini dell’abbonamento con un’evidenza grafica non sufficiente ad una loro immediata percezione, specie se si tiene conto della modalità con cui i consumatori vi erano indirizzati. In sostanza il consumatore era indotto a credere che si trattasse di un servizio gratuito.

Decorso il tempo per il recesso, e a volte anche prima di tale termine, senza dare al consumatore alcuna previa conferma del perfezionamento del presunto contratto, la società Estesa Ltd inizia a sollecitare i pagamenti e minaccia l’esperimento di azioni legali in caso di mancato adempimento, prefigurando a carico del consumatore ingenti costi aggiuntivi non quantificati né quantificabili, aggiungendo, fin da subito, spese ulteriori rispetto al canone di abbonamento, a titolo“di sollecito”.

Solo tra il 2009 e il 2011 l’Autorità ha irrogato oltre 5 milioni di euro di multe per comportamenti scorretti che, attraverso il meccanismo della registrazione sui siti, inducevano i consumatori a sottoscrivere, in modo inconsapevole, contratti di fornitura di servizi vari.

 

Roma, 29 agosto 2011