SERVIZI IDRICI: SEGNALAZIONE SU LEGGE LOMBARDIA
COMUNICATO STAMPA
COMUNICATO STAMPA
SERVIZIO IDRICO: ANTITRUST AL GOVERNO, LEGGE REGIONE LOMBARDIA DUPLICA MONOPOLIO E PENALIZZA CONSUMATORE
Segnalazione inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministri dell’Economia e finanze, dello Sviluppo economico, dell’Ambiente, degli Affari regionali, alla Conferenza permanente Stato-Regioni e al Presidente Formigoni. Restrittiva anche norma su requisiti aziende per l’accesso alle gare che favorisce le aziende lombarde.
La legge della Regione Lombardia 23/2006, che prevede un’organizzazione del servizio idrico basata sulla separazione tra attività di gestione della rete ed erogazione del servizio, duplica i monopoli penalizzando i consumatori.
Lo scrive l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in una segnalazione inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministri dell’Economia e finanze, dello Sviluppo economico, dell’Ambiente, degli Affari regionali, alla Conferenza permanente Stato-Regioni e al Presidente Formigoni.
L’Autorità ricorda che la normativa nazionale, per superare la precedente gestione frammentaria e generare economie di scopo e di scala, ha integrato i servizi di distribuzione delle acque, fognatura e depurazione delle acque reflue e ha introdotto il sistema degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO). La legge della Regione Lombardia ha, invece, previsto una organizzazione del servizio idrico che prevede la separazione tra l’attività di gestione della rete e quella di erogazione del servizio, con un autonomo metodo tariffario per la regolazione e la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato.
L’Autorità ribadisce invece i benefici effetti per la concorrenza che derivano dall’esistenza di un sistema omogeneo di regole comuni per il servizio idrico integrato, che permettano la confrontabilità tra i vari gestori, anche in vista delle gare che dovranno svolgersi dopo il 2010 per l’affidamento del servizio. In questo quadro invece il modello Lombardo non solo non è confrontabile ma poiché prevede che anche la somministrazione dell’acqua, e non solo quella di gestione della rete, avvenga in regime di esclusiva, sembra preludere alla duplicazione di posizioni di monopolio. In tal modo verrebbe meno ogni possibilità che il consumatore benefici degli eventuali guadagni di efficienza riconducibili ad una gestione verticalmente integrata del servizio.
L’Autorità contesta anche i criteri di qualificazione e aggiudicazione delle gare per l’affidamento dei servizi pubblici locali contenuti nella stessa normativa, tra i quali viene indicato il possesso dell’attestazione regionale di eccellenza, rilasciata dalla stessa Regione “sentito il Garante dei servizi”. Per l’Autorità si tratta di una previsione suscettibile di limitare ingiustificatamente il confronto competitivo tra tutti i potenziali partecipanti alle gare per l’aggiudicazione dei servizi, riservando un significativo vantaggio competitivo alle imprese che abbiano già operato in Lombardia.
Roma, 26 marzo 2009