GUIDE COMMERCIALI SU INTERNET: INVIATA ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA DOCUMENTAZIONE SULLE SOCIETÀ GIÀ SANZIONATE
COMUNICATO STAMPA
COMUNICATO STAMPA
GUIDE COMMERCIALI SU INTERNET: ANTITRUST INVIA ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA LA DOCUMENTAZIONE SULLE SOCIETÀ SCORRETTE GIÀ SANZIONATE PER PUBBLICITÀ INGANNEVOLE
Centinaia di segnalazioni di imprese, professionisti e istituzioni che hanno sottoscritto moduli di aggiornamento dati e che ricevono invece richieste di pagamento. L’Autorità invita a denunciare il fenomeno alle Autorità giudiziarie. Valutare con attenzione i materiali relativi all’inserimento delle informazioni societarie su Internet prima di sottoscriverli: molte denunce riguardano nuovi operatori pubblicitari che propongono l’identico meccanismo ingannevole.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di inviare alla Procura della Repubblica di Roma la documentazione relativa ai messaggi con i quali diverse società, residenti all’estero, invitano professionisti, istituzioni e piccole e medie imprese ad inserire su guide internet il loro nominativo. Si tratta di comunicazioni ripetutamente dichiarate ingannevoli dall’Antitrust: chi le riceve viene infatti indotto dai caratteri poco chiari a sottoscrivere un modulo, che sembra finalizzato all’aggiornamento gratuito dei dati della società o dell’ente, mentre è un costoso contratto di inserimento nella guida.
I messaggi, peraltro condannati anche da altre Autorità europee, continuano ad essere diffusi via mail o tramite posta ordinaria, nonostante i provvedimenti dell’Antitrust ne abbiano vietato la diffusione.
Negli ultimi mesi l’Autorità ha ricevuto centinaia di segnalazioni di imprenditori e di istituzioni pubbliche che si sono visti intimare il pagamento per l’iscrizione nelle guide, pari mediamente a circa 1000 euro, avvenuto proprio per effetto delle comunicazioni ingannevoli. Altrettante denunce riguardano iniziative simili poste in essere dalle stesse o da nuove società.
L’Autorità ha quindi deciso di inviare alla Procura della Repubblica di Roma, per le valutazione e gli accertamenti che saranno ritenuti più opportuni, tutta la documentazione relativa alle società che sono state ripetutamente condannate per pubblicità ingannevole e per inottemperanza alle decisioni dell’Autorità stessa.
Si tratta di:
- società DAD — Deutscher Adressdienst GmbH (4 provvedimenti di ingannevolezza e di 3 provvedimenti di inottemperanza);
- società CD Publisher Construct Data Verlag GmbH (2 provvedimenti di ingannevolezza e due provvedimenti di inottemperanza);
- società Nova Channel AG (1 provvedimento di ingannevolezza e 2 provvedimenti di inottemperanza);
- società European City Guide S.L. (2 provvedimenti di ingannevolezza e 2 provvedimenti di inottemperanza);
- Eu Business Services Limited (1 provvedimento di ingannevolezza).
L’Antitrust ricorda che i destinatari delle richieste di pagamento possono presentare formale querela alle Autorità giudiziarie competenti e che la comunicazione ingannevole può rappresentare motivo di invalidità del contratto. Chi sta ricevendo le nuove comunicazioni per l’inserimento di dati su guide internet deve inoltre leggere attentamente i moduli prima di decidere se sottoscriverli.
Roma, 12 agosto 2008