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MOROSITÀ PREGRESSE: AVVIATO PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DI TELECOM ITALIA


COMUNICATO STAMPA



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TELECOM: ANTITRUST AVVIA ISTRUTTORIA PER POSSIBILE ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE NEI CONFRONTI DI CHI SUBENTRA IN UNA UTENZA MOROSA

La società richiederebbe il pagamento delle bollette inevase dai precedenti clienti sfruttando la sua posizione di mercato a danno dei consumatori


L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 13 dicembre 2007, ha deciso di avviare un’istruttoria per possibile abuso di posizione dominante nei confronti di Telecom Italia.

L’istruttoria dovrà verificare se Telecom, richiedendo a chi subentra in un’utenza o chiede un nuova linea telefonica, il pagamento delle morosità dei precedenti intestatari del telefono, abusi, nel settore della telefonia fissa, della propria posizione dominante nei confronti dei consumatori.

Dalla lettura delle informazioni presenti sul sito internet della società risulta infatti che chi subentra succede in tutti i rapporti contrattuali del precedente intestatario della linea, compresi quelli a titolo oneroso. Al riguardo, alcuni articoli delle Condizioni generali di abbonamento dispongono, espressamente, che Telecom può richiedere, in caso di domande di nuovo abbonamento, di trasloco o di subentro, presentate da persone conviventi o comunque coabitanti con un cliente moroso, il pagamento delle somme dovute. Analoga richiesta può essere avanzata nei confronti delle persone giuridiche, imprese, enti o associazioni a qualsiasi titolo partecipate dal cliente debitore.

Tale procedura adottata da Telecom potrebbe rappresentare, pertanto, un ostacolo non solo all’accesso alla rete telefonica di Telecom, innalzandone il costo, ma anche alla fruizione dei servizi voce e dati offerti dalla medesima società, nonché da altri concorrenti.

Secondo l’Autorità la condotta di Telecom nei confronti dei consumatori finali potrebbe dunque costituire una fattispecie di abuso di posizione dominante, consistente nel subordinare l’attivazione di una nuova linea telefonica (o il subentro) al pagamento di un corrispettivo da chi non è debitore, non correlato ad alcuna controprestazione da parte dell’impresa.

Il procedimento deve concludersi entro il 15 dicembre 2008.

Roma, 14 dicembre 2007