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I670 - ACEA-SUEZ ENVIRONNEMENT/PUBLIACQUA


COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 22 novembre 2007


COMUNICATO STAMPA

SETTORE IDRICO: ANTITRUST SANZIONA ACEA E SUEZ ENVIRONNEMENT PER INTESA RESTRITTIVA DELLA CONCORRENZA FINALIZZATA A COORDINARE LE RISPETTIVE STRATEGIE COMMERCIALI

Multe, rispettivamente, di 8,3 milioni di euro e 3 milioni di euro


L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 22 novembre 2007, ha deliberato che le società ACEA e SUEZ ENVIRONNEMENT hanno messo in atto un’intesa restrittiva della concorrenza nel mercato nazionale della gestione dei servizi idrici ed ha condannato le due società al pagamento di sanzioni pari, rispettivamente, a 8,3 milioni di euro e 3 milioni di euro.

L’intesa, protrattasi a partire dal 2001, ha avuto per oggetto e per effetto il coordinamento delle strategie commerciali delle due società, tra loro concorrenti, nel settore delle gestioni idriche, che si è concretizzata principalmente nella partecipazione congiunta alle Gare Dirette per l’affidamento del servizio o alle procedure per l’assunzione di partecipazioni di controllo di imprese affidatarie dello stesso – c.d. partenariato pubblico-privato (PPP) - relative ad un numero significativo di Ambiti Territoriali Ottimali.

Secondo l’Autorità l’intesa ha direttamente condizionato l’esito di quasi un quarto delle gare per la gestione dei servizi idrici realizzatisi a livello nazionale oltre ad incidere significativamente su altre procedure di gara poi aggiudicate ad altri soggetti, proprio nella fase di apertura alla concorrenza di tale mercato.

In particolare ACEA e SUEZ ENVIRONNEMENT sono ricorse in maniera sistematica alla partecipazione mediante raggruppamenti temporanei di impresa per ragioni di natura strategica, quando avrebbero potuto partecipare autonomamente alle gare competendo tra loro, essendo rispettivamente il principale operatore a livello nazionale in Italia e il primo gestore straniero di servizi idrici nel nostro Paese. L’Autorità sottolinea in proposito che l’istituto r.t.i ha carattere di per sé giuridicamente neutro e anzi potenzialmente pro-concorrenziale a patto che riguardi imprese di dimensioni minori ma non quando riguarda due o più dei principali operatori presenti in un mercato, è strumentale ad un progetto di cooperazione di più ampia portata e viene utilizzato in modo reiterato eliminando nei fatti, l’autonomia d’impresa.

L’Autorità ha anche analizzato il contenuto di una clausola del atto parasociale, relativo alla gestione di Publiacqua, previsto nella Gara per l’acquisizione del 40% della stessa. In base a tale clausola ACEA, SUEZ ENVIRONNEMENT e Publiacqua avrebbero dovuto scambiarsi informazioni sulle reciproche strategie di partecipazione a gare. L’Autorità ha ritenuto tale clausola coerente con la cooperazione anticoncorrenziale già esistente tra le parti e ne ha quindi imposto l’eliminazione dal patto, vietandone comunque l’attuazione.

Roma, 28 novembre 2007