AS431 - SEGNALAZIONE SULLA PROCEDURA DI PORTABILITÀ DEI MUTUI
COMUNICATO STAMPA
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Segnalazione del 23 novembre 2007
COMUNICATO STAMPA
MUTUI: ANTITRUST, ACCORDO ABI-NOTAI NON LIMITI AUTONOMIA BANCHE
Rischia di non migliorare la concorrenza e di frenare la portabilità con grave danno per i consumatori. Segnalazione inviata al ministro per lo Sviluppo Economico, Abi e Cnn
La procedura di portabilità dei mutui recentemente resa nota dall’Associazione Bancaria Italiana e dal Consiglio Nazionale del Notariato non deve limitare l’autonomia delle banche nell’attuare la portabilità attraverso soluzioni alternative che potrebbero essere migliori rispetto a quelle concordate.
Lo scrive l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in una segnalazione, approvata nella riunione del 22 novembre 2007, inviata al ministro per lo Sviluppo Economico Pier Luigi Bersani, e alle due associazioni. Secondo l’Antitrust l’iniziativa intrapresa dall’ABI e dal CNN potrebbe infatti non avere individuato le soluzioni più coerenti con lo sviluppo di efficaci dinamiche concorrenziali, e meno onerose e complesse tra quelle possibili, che vanno finalizzate all’esigenza di semplificazione, celerità e contenimento dei costi della procedura. Occorre al contrario garantire la piena libertà da parte delle banche nel competere anche in termini di semplificazione della procedura e assunzione dei costi per garantire la surrogazione gratuita per il consumatore.
In particolare la procedura condivisa dall’ABI e dal CNN:
1) non deve incidere sulla piena libertà della clientela di richiedere direttamente alla propria banca (ad esempio, on line o recandosi allo sportello bancario di riferimento) lo stato del rapporto di mutuo in corso, e di ottenerla in tempi pressoché istantanei. Infatti, nella fase di ricerca e dei primi contatti con la possibile banca nuova mutuante è essenziale che il cliente possa muoversi senza il coinvolgimento nella procedura della banca originaria: questo coinvolgimento potrebbe determinare il rischio di condotte volte a disincentivare la stessa portabilità.
2) potrebbe non tenere in debito conto la pecularietà della fattispecie di surrogazione rispetto alla stipulazione di un mutuo ex novo, incentivando l’applicazione di costi non giustificati. Non sarebbe coerente con lo sviluppo di dinamiche concorrenziali piene, imputare ai clienti, direttamente o indirettamente, costi non proporzionati e giustificati. Ciò vale anche con riferimento alla penale di estinzione anticipata, che non appare un costo giustificato. Infatti la surrogazione, affinché possa esplicare positivamente la funzione di rendere effettiva la mobilità della clientela, e quindi la concorrenza, deve essere attuata, sia da parte della banca originaria che dalla banca surrogante, dando piena attuazione alla logica delineata dalla legge per la quale la surrogazione, oltre ad essere senza formalità, deve essere senza impedimenti o oneri in capo al debitore.
3) sembra presupporre che la surrogazione del mutuo si attui attraverso una costante triangolazione dei soggetti coinvolti (banca originaria, nuova banca e cliente finale). Da un punto di vista concorrenziale tale opzione favorisce l’instaurarsi di dinamiche improprie tra gli operatori e il permanere della clientela con la banca originaria: non è del tutto chiaro infatti come si possa garantire la mobilità della clientela consentendo la partecipazione diretta della banca originaria anche alla stipulazione del rapporto contrattuale tra il cliente e la nuova banca.
Secondo l’Autorità, il mercato deve dimostrare quella vitalità che ad oggi è ancora mancata, instaurando pressioni competitive effettive volte a favorire una naturale riduzione dei prezzi, sia attraverso la surrogazione che con la rinegoziazione dei mutui. Perché questi due strumenti possano portare effettivi benefici è essenziale che l’autoregolamentazione e i singoli operatori si muovano nel senso di rendere gli stessi entrambi ugualmente percorribili, senza indurre possibili ingiustificati oneri (economici e non) sull’uno o sull’altro strumento.
L’Autorità fa comunque salve, laddove ne sussistano i presupposti, altre forme di intervento nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.
Roma, 23 novembre 2007