AS313 - AS313 - DISCIPLINA DELLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI
COMUNICATO STAMPA
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Segnalazione del 29 settembre 2005
COMUNICATO STAMPA
TFR: ANTITRUST, DA FONDO DI GARANZIA
RISCHIO DI DISTORSIONI A CONCORRENZA
Segnalazione al Governo e ai Presidenti di Camera e Senato
Il sistema di funzionamento del fondo di garanzia previsto nell’ultima versione del decreto legislativo sul Tfr potrebbe indurre distorsioni alla concorrenza. Lo afferma l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in una segnalazione al Governo e ai Presidenti di Camera e Senato, approvata nella riunione del 28 settembre, nella quale si ribadisce la valutazione positiva sulle finalità di sviluppo della previdenza integrativa perseguite dal decreto.
Secondo l’Antitrust, che interviene nuovamente sul tema, l’accesso di fatto automatico al credito, garantito da un fondo finanziato dallo Stato, potrebbe avere effetti negativi su un mercato particolarmente delicato come quello degli impieghi bancari. Per l’erogazione dei crediti assistiti dal fondo sarebbe inoltre auspicabile che i soggetti eventualmente interessati si confrontassero sul mercato, anche in relazione alla definizione del tasso di interesse. Un confronto che il protocollo Abi-Governo, con la fissazione di un tetto massimo del tasso di interesse al 4,16%, sembra invece precludere, indirizzando verso una remunerazione uniforme dei crediti slegata dall’esposizione al rischio.
In ogni caso, secondo l’Autorità, misure compensative di questo genere, pur necessarie se diversamente configurate, dovrebbero avere carattere temporaneo proprioperché finalizzate a consentire alle imprese di superare le difficoltà legate alla modifica delle fonti di finanziamento.
Nella sua segnalazione l’Autorità ribadisce inoltre, come già fatto il 26 luglio scorso, la necessità di garantire la reale possibilità di scelta del lavoratore tra forme previdenziali alternative. Nell’ultima versione del decreto, invece, questa libertà di scelta diventerebbe più aleatoria a causa del vincolo di destinazione previsto per i contributi versati dal datore di lavoro. Secondo lo schema di decreto, infatti, questo contributo può essere trasferito dove decide il lavoratore solo nei limiti e secondo le condizioni stabilite dai contratti collettivi che lo hanno istituito. Si tratta di un’impostazione, sottolinea l’Autorità, che privilegia le scelte emerse in sede di contrattazione collettiva rispetto a quelle del singolo lavoratore e che può influenzare l’intero assetto del sistema pensionistico, modificando sensibilmente le caratteristiche del futuro mercato della previdenza integrativa. Il risultato è che la domanda sarebbe rappresentata in modo prevalente, se non esclusivo, dai soggetti coinvolti nella contrattazione delle condizioni di lavoro e non dai singoli lavoratori e l’offerta non potrebbe che venire dalle forme previdenziali di tipo collettivo, in prevalenza fondi negoziali, escludendo dunque i piani individuali di matrice assicurativa.
Le modifiche introdotte dal nuovo schema di decreto, dunque, secondo l’Autorità potrebbero costituire, sul piano della tutela della concorrenza, importanti ostacoli allo sviluppo di un ampio mercato della previdenza integrativa, caratterizzato da una pluralità di offerte. Occorre invece garantire, con iniziative in materia di trasparenza e semplificazione, un’effettiva equiparabilità tra le diverse forme previdenziali: verrebbe così colmato il divario tra i piani previdenziali di matrice assicurativa e i fondi pensione, in particolare sotto il profilo normativo e delle condizioni contrattuali ed economiche. In questo modo aumenterebbe la pressione concorrenziale e gli incentivi a una maggiore efficienza con effetti positivi sui costi sostenuti dai lavoratori per le previdenza integrativa.
Roma, 29 settembre 2005