AS308 - AS308 - DISCIPLINA DELLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI
COMUNICATO STAMPA
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Segnalazione del 26 luglio 2005
COMUNICATO STAMPA
DECRETO TFR: ANTITRUST, SU PENSIONI INTEGRATIVE VA GARANTITA LA TRASPARENZA E LA SEMPLIFICAZIONE DEI PRODOTTI
Garantire una piena comparabilità delle diverse opzioni, e consentire una effettiva portabilità delle posizioni pensionistiche. Sono alcune delle indicazioni rivolte dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella segnalazione ai presidenti di Camera e Senato sul decreto legislativo sulla previdenza integrativa all’esame del Parlamento. Per l’Autorità, in particolare la comparabilità va garantita sia a monte (mantenimento del TFR o suo conferimento ad una forma di previdenza integrativa) che a valle (scelta tra le diverse forme e tra i diversi prodotti disponibili). E’ anche necessario equiparare il trattamento delle diverse forme di previdenza integrativa anche sotto il profilo della governance e prevedere misure particolarmente stringenti in materia di investimenti in conflitto di interessi.
L’Autorità condivide la scelta del legislatore di equiparare i diversi strumenti di previdenza integrativa esistenti, e la portabilità della posizione previdenziale presso altre forme pensionistiche perché in grado di incrementare la concorrenzialità del mercato con effetti positivi su prezzo e qualità dei prodotti offerti. Ma perché questi si realizzino, anche a vantaggio dei lavoratori, occorre una sostanziale equiparazione dei diversi strumenti previdenziali. L’Autorità segnala invece la significativa differenza di costi tra le diverse forme di previdenza integrativa che emerge soprattutto nel confronto tra fondi pensione aperti e negoziali da un lato e piani individuali assicurativi (PIP) dall’altro. In particolare i costi medi complessivi dei PIP risultano essere sistematicamente superiori a quelli delle altre forme previdenziali.
Servono, dunque, regole comuni tese a rendere agevole il confronto tra la varietà di offerte disponibili, intervenendo non solo per assicurare un’effettiva trasparenza nel settore ma anche e soprattutto per realizzare un’efficace semplificazione dei prodotti. Per questo l’Autorità auspica che i principi generali stabiliti dallo schema di decreto legislativo in materia di confrontabilità, portabilità, condizioni contrattuali ed economiche dei prodotti previdenziali risultino più rigorosi e penetranti rispetto a quelli previsti per gli altri strumenti di investimento del risparmio. Se necessario, suggerisce la segnalazione, il rilevante interesse pubblico potrebbe persino giustificare interventi volti a vietare le pratiche potenzialmente idonee a falsare o pregiudicare le possibilità di scelta del consumatore. Tra le possibili iniziative l’Autorità suggerisce, nel caso dei PIP, di vietare l’adozione di contratti con caricamenti precontati, non essendo sufficiente per i prodotti di previdenza integrativa il ricorso a misure che si limitino ad assicurare un’adeguata informativa da parte delle imprese offerenti.
L’Autorità, suggerisce inoltre che, per tutte le ipotesi di trasferimento, i costi di uscita debbano essere rigorosamente orientati ai costi amministrativi sostenuti dagli operatori e siano adottate adeguate procedure standard per gestire in modo semplice e rapido il complesso trasferimento delle posizioni individuali da una forma previdenziale all’altra.
In assenza di questa gamma di interventi, avverte l’Autorità, si rischia una situazione analoga a quella osservata nel mercato dell’assicurazione RC Auto, all’indomani della liberalizzazione tariffaria, dove i consumatori difficilmente sono riusciti a trarre vantaggi dai pur significativi differenziali di prezzo esistenti tra le varie imprese per lo stesso profilo tariffario.
Tenendo poi conto dell’irreversibilità della scelta di conferimento del Tfr, per l’Antitrust sarebbe auspicabile la previsione di regole miranti ad impedire modifiche unilaterali delle condizioni di contratto a svantaggio del lavoratore (cosiddetto ius variandi).
Sotto il profilo della governance dei fondi pensione (aperti e negoziali) e dei piani individuali di matrice assicurativa, vanno adottate tutte le misure per garantire l’effettiva indipendenza ed efficacia degli organi di amministrazione e controllo ed eliminate le disparità tuttora esistenti.
Per l’Autorità inoltre la disciplina dei conflitti di interesse dovrebbe risultare più stringente.
Quanto al Fondo di garanzia per facilitare l’accesso al credito, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese l’Autorità ne condivide l’obiettivo ma segnala fin d’ora che tale agevolazione deve rispettare l’esigenza di consentire un’evoluzione il più possibile concorrenziale dei mercati finanziari italiani, scopo cui pure il complesso del provvedimento in esame sembra voler tendere.
In particolare, a parere dell’Antitrust, le modalità di funzionamento del fondo di garanzia non devono indurre un’erogazione del credito che non tenga in alcun conto i differenti profili di rischio delle imprese, ponendole tutte sullo stesso piano, perché ciò indurrebbe una distorsione della concorrenza.
Inoltre, non appare auspicabile che il fondo di garanzia si assuma l’intero rischio del credito perché verrebbero meno i giusti incentivi per i soggetti erogatori ad una corretta valutazione del merito di credito del prenditore e si creerebbe la possibilità di comportamenti opportunistici delle banche, le quali sarebbero indotte a fornire credito anche in situazioni di certa inesigibilità. Analogo comportamento opportunistico potrebbe essere assunto dai prenditori del credito.
Quanto alle modalità di erogazione dei crediti assistiti dalla garanzia del fondo tutti i soggetti eventualmente interessati dovranno porsi in concorrenza reciproca e l’eventuale ricorso a meccanismi di offerta collettiva o a forme di coordinamento nell’offerta potranno realizzarsi solo nel rispetto delle regole di concorrenza sulla materia e in particolare del divieto di intese restrittive della concorrenza.
Roma, 26 luglio 2005