I530 - ENEL PRODUZIONE-ENDESA ITALIA
COMUNICATO STAMPA
Collegamenti:
Provvedimento del 10 giugno 2004
COMUNICATO STAMPA
Antitrust: autorizzata in deroga intesa su fornitura energia elettrica
In data 10 giugno 2004, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha deliberato la chiusura del procedimento volto ad accertare la conformità alle norme antitrust di alcune condotte poste in essere dalle società Enel Produzione S.p.A, Enel Green Power S.p.A., Endesa Italia S.r.l., Edipower S.p.A. e Tirreno Power S.p.A nell’ambito del processo di riorganizzazione e apertura alla concorrenza del settore elettrico. In particolare, gli accertamenti hanno interessato i comportamenti collegati alla partecipazione delle imprese in questione a due organismi, rispettivamente denominati Team Energy Management (TEM) e Sistema Transitorio di Offerte Vendita di Energia (STOVE).
Per quanto riguarda le condotte collegate alla partecipazione al TEM, l’Autorità ha deliberato che l’intesa è consistita nella ripartizione, tra i soggetti partecipanti, della fornitura di energia elettrica destinata al soddisfacimento del fabbisogno di energia per il mercato vincolato. Questo esito è stato reso possibile attraverso la trasmissione al TEM, da parte di operatori indipendenti, dei dati relativi a variabili afferenti alle rispettive organizzazioni industriali (aggiornamento dei piani di manutenzione degli impianti di generazione; comunicazione delle sezioni produttive degli impianti di generazioni destinate al soddisfacimento della domanda espressa dai clienti idonei), e con l’impiego di costi standard di generazione per la definizione del dispacciamento energetico sulla rete di trasmissione nazionale. Tale intesa ha avuto per oggetto e per effetto di restringere e falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza, in violazione del divieto di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90.
Tenuto conto che il sistema TEM è cessato nel giugno 2003, che la relativa intesa ha dunque avuto una durata breve e che i comportamenti censurati vanno peraltro inquadrati in una situazione in cui non erano stati attivati alcuni degli istituti previsti dalla normativa di liberalizzazione del settore elettrico (Acquirente Unico e borsa dell’energia), cui TEM intendeva supplire, l’Autorità ha tuttavia ritenuto di non infliggere alcuna sanzione.
Relativamente allo STOVE, che ha sostituito il TEM – a seguito della delibera n. 67/03 dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas - e a cui erano obbligati a partecipare tutti i produttori titolari delle unità di produzione beneficianti della reintegrazione dei costi di generazione non recuperabili (c.d. stranded costs), vale a dire le stesse imprese partecipanti al TEM, l’Autorità ha ritenuto che fosse configurabile un’intesa restrittiva della concorrenza, in quanto finalizzata alla ripartizione della domanda di energia elettrica per usi vincolati tra imprese concorrenti, la decisione assunta da tali imprese in ambito STOVE di utilizzare valori benchmark dei costi di generazione per l’organizzazione del dispacciamento dell’energia da destinare al mercato vincolato, e la previsione di soglie di tolleranza nel margine del ± 5%.
Accogliendo una specifica richiesta delle parti in tal senso, l’Autorità ha tuttavia deliberato di autorizzare in deroga, ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 287/90, l’intesa in questione. Siffatta autorizzazione è stata concessa per sei mesi, più precisamente dal 1° aprile 2004 – data di avvio del sistema di dispacciamento di merito economico connesso alla borsa dell’energia – fino al 1° ottobre 2004. Tale periodo di sei mesi risulta corrispondente a quello di durata residuale dell’intera procedura STOVE, così come previsto dalle Regole di dispacciamento dell’energia nel nuovo contesto di mercato elettrico centralizzato, ai fini di salvaguardia, in casi di particolare emergenza, del sistema elettrico nel suo complesso (in altri termini per sei mesi dall’avvio della borsa elettrica, STOVE è considerato come il sistema di back-up in caso di malfunzionamento del mercato centralizzato).
Roma, 28 giugno 2004