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ANTITRUST DELIBERA SOSPENSIONE DI TRE PUBBLICITÀ: VIDEOFONINO H3G, PARTITE DI CALCIO FASTWEB E GILET “ALTA VISIBILITÀ’’


COMUNICATO STAMPA



COMUNICATO STAMPA

 

ANTITRUST DELIBERA SOSPENSIONE DI TRE PUBBLICITÀ:  VIDEOFONINO H3G,  PARTITE DI CALCIO FASTWEB E GILET  “ALTA VISIBILITÀ’’



L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 16 ottobre 2003, ha disposto, a seguito del relativo esame, la sospensione di tre pubblicità oggetto di denuncia.

a)        Il primo caso riguarda il messaggio con cui viene pubblicizzata la carta prepagata denominata ‘’Tua Ricaricabile’’, diffuso dalla società H3G attraverso la stampa quotidiana e alcuni spot televisivi. Il messaggio in questione (caratterizzato dal claim ‘’Tua ricaricabile. Da oggi il videofonino non lo paghi piu’. Per sempre’’) propone una carta telefonica prepagata la cui attivazione comporterebbe la gratuità di un apparecchio di telefonia mobile di terza generazione, omettendo o indicando in modo incompleto le caratteristiche economiche e di fruizione tecnica dell’offerta, con particolare riferimento alla quantificazione del costo di attivazioni e dei possibili costi aggiuntivi della carta prepagata, alle limitazioni di utilizzo tecnico del telefonino e alla necessaria titolarità di una carta di credito ai fini dell’attivazione della carta reclamizzata. Considerato che tale messaggio appare, già a un primo esame, ingannevole e che la relativa campagna è tuttora in corso, l’Autorità ne ha disposto l’immediata sospensione.


b)        Il secondo caso concerne il messaggio pubblicitario della società Fastweb circa i programmi calcistici disponibili per i suoi abbonati. Il messaggio in questione  (‘’Fastweb ti porta il calcio gratis’’ e ‘’Tutto il campionato, in diretta, senza parabola, su fibra ottica e ADSL’’) è riportato in massima evidenza grafica, mentre in posizione defilata e con caratteri estremamente ridotti è ricordata la circostanza che il servizio offerto riguarda soltanto le partite delle squadre di calcio di cui Sky Italia detiene i diritti. Inoltre, viene omessa l’esistenza di ulteriori gravi limitazioni di natura tecnica.



Considerato che il messaggio in questione può indurre il consumatore a ritenere che il servizio comprenda tutte le partite di calcio del campionato 2003/2004 e che inoltre viene omessa l’esistenza di ulteriori limitazioni di natura tecnica alla fruizione del servizio, l’Autorità ha disposto, anche in questo caso, la sospensione dell’intera campagna pubblicitaria.


c)        Il terzo caso riguarda il prodotto “Gilet ad alta visibilità’’, diffuso dalla società D-Mail su un proprio catalogo. Il messaggio in questione, in quanto contiene la raffigurazione del gilet con la scritta “omologato’’, seguita da un richiamo al presunto obbligo per gli automobilisti, prescritto dal Nuovo Codice della Strada, di dotarsi di appositi sistemi di segnalazione visiva, induce i destinatari a ritenere che sussista fin da ora un obbligo di utilizzare i citati sistemi di segnalazione visiva e che il prodotto pubblicizzato abbia le caratteristiche tecniche previste, allorché la normativa al riguardo deve essere ancora adottata. Considerato, pertanto, che già ad un primo esame il messaggio appare ingannevole e che il catalogo è attualmente in diffusione, l’Autorità ha disposto la sospensione della pubblicità.




Roma, 22 ottobre 2003