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A291 - ASSOVIAGGI/ALITALIA


COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 27 giugno 2001


 C O M U N I C A T O   S T A M P A
Condannata Alitalia per abuso di posizione dominante


        L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato, nell’adunanza del 27 giugno 2001, che la società Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A. ha abusato, attraverso l’applicazione di schemi di incentivazione fidelizzanti nei confronti delle agenzie di viaggio, della sua posizione dominante sul mercato dei servizi di agenzia per il trasporto aereo. Tali comportamenti abusivi sono stati considerati una grave violazione dell'art. 82 del Trattato CE e, pertanto, sanzionati con una ammenda di 51.992.000.000 lire, pari all’1,3% del fatturato del 2000 derivante dalla vendita di servizi di trasporto aereo da e per l’Italia.

        In particolare, l'istruttoria ha evidenziato che la pratica di Alitalia di accordare alle agenzie di viaggio degli incentivi per la distribuzione dei propri biglietti aerei, calcolati in ragione degli obiettivi di vendita raggiunti dalle agenzie e non sulla base del volume assoluto di vendite realizzato dalle stesse, è finalizzata ad escludere i suoi concorrenti dai mercati del trasporto aereo, ostacolandone l’accesso al canale delle agenzie di viaggio. Un vettore concorrente di Alitalia, infatti, che volesse compensare un’agenzia per la vendita di propri biglietti a scapito di quelli di Alitalia, potrebbe arrivare a dover corrispondere all’agenzia stessa commissioni pari a circa il 30% del valore del biglietto.

        L'Autorità ha inoltre ritenuto che l’applicazione, a favore delle agenzie, di schemi di incentivazione fidelizzanti tra il 1997 e il 2000 abbia anche avuto effetti discriminatori nei confronti delle agenzie stesse, alle quali sono stati corrisposti incentivi differenziati per prestazioni equivalenti, senza che a ciò corrispondesse alcuna variazione del livello di efficienza della stessa Alitalia. Tali comportamenti sono considerati una grave violazione delle norme a tutela della concorrenza quando sono posti in essere da un’impresa in posizione dominante, cui incombe una speciale responsabilità, come è il caso di Alitalia.

        L’ulteriore effetto negativo evidenziato dall’istruttoria è che i comportamenti abusivi posti in essere provocano una diminuzione, a scapito dei consumatori, della già ridotta trasparenza che caratterizza il sistema tariffario predisposto dai vettori aerei.

        La società Alitalia dovrà porre immediatamente fine ai comportamenti censurati e presentare all’Autorità, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento di chiusura dell'istruttoria, una relazione in merito alle misure adottate per rimuovere le infrazioni accertate.


Roma, 13 luglio 2001