A306 - VERALDI/ALITALIA
COMUNICATO STAMPA
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Provvedimento del 15 novembre 2001
COMUNICATO STAMPA
Non vi sono elementi sufficienti per ritenere ingiustificatamente gravosi i prezzi praticati da Alitalia sulla rotta Milano-Lamezia Terme.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’adunanza del 15 novembre 2001, ha deliberato che non risulta che Alitalia abbia abusato della propria posizione dominante sulla rotta Milano-Lamezia Terme, imponendo ai consumatori condizioni ingiustificatamente gravose.
L’istruttoria era stata avviata sulla base di numerose segnalazioni pervenute da utenti, associazioni di consumatori ed enti territoriali, che lamentavano l’applicazione sulla rotta in questione di condizioni di prezzo significativamente più onerose rispetto a quelle applicate sulla rotta omogenea Milano-Reggio Calabria.
Al fine di procedere ad una stima del valore della prestazione fornita da Alitalia sulla rotta Milano-Lamezia Terme, sulla quale la compagnia opera in condizioni di monopolio, l’Autorità ha proceduto alla comparazione delle condizioni di offerta praticate da Alitalia su tale rotta con quelle praticate dallo stesso vettore sulla rotta Milano-Reggio Calabria. Tale analisi ha evidenziato, per la Milano-Lamezia Terme, una minore estensione del ventaglio di profili tariffari, una sistematica superiorità degli importi richiesti per identici profili tariffari e l’allocazione di un minor numero di posti ai profili tariffari più economici, che si sono tradotte in un livello di ricavo per passeggero superiore di circa il 50% rispetto a quello registrato sulla Milano Reggio Calabria, sia per il 1999 che per i primi otto mesi del 2000. L’analisi costi-ricavi e la contabilità delle rotte non ha però permesso all’Autorità di pervenire a conclusioni certe in ordine alla remuneratività delle condizioni di prezzo praticate da Alitalia sulla rotta Milano-Reggio Calabria, utilizzata quale mercato del confronto, come richiesto dalla Corte di Giustizia per fondarvi la valutazione di iniquità dei prezzi sul mercato dominato (cioè la Milano-Lamezia Terme).
L’Autorità ha anche provveduto ad un’ulteriore stima del valore economico della prestazione fornita da Alitalia sulla rotta Milano-Lamezia Terme, utilizzando come parametro un’approssimazione del costo unitario di produzione del servizio e il ricavo per passeggero: anche in questo caso, pur emergendo un margine positivo sulla rotta in questione del 32% nel 1999 e del 31% nei primi otto mesi del 2000, tale elemento non è sembrato un indicatore inequivocabile di irragionevole sproporzione tra prezzo e valore economico della prestazione.
L’Autorità ha pertanto ritenuto, a conclusione del procedimento, che le evidenze raccolte non sono sufficienti a provare che le condizioni di prezzo praticate da Alitalia sulla rotta Milano-Lamezia Terme siano tali da configurare uno sfruttamento abusivo della posizione dominante ai sensi dell’art. 3, lett. a), della Legge n. 287/90.
Roma, 5 dicembre 2001