AS183 - AS183 - SEGNALAZIONE: LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO DEL GAS NATURALE
COMUNICATO STAMPA
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Segnalazione del 8 novembre 1999
COMUNICATO STAMPA
Parere sul recepimento della direttiva comunitaria per il mercato del gas
L’Autorità, in base alle competenze conferite dall’art. 22 della legge 287/90, ha inviato un parere al Governo e al Parlamento sui criteri contenuti nella legge 17 maggio 1999, n. 144, che delega l’esecutivo a recepire la direttiva 98/30/CE, contenente norme comuni per il mercato interno del gas naturale.
Il mercato nazionale del gas naturale si presenta con la forma di un monopolio (o un quasi-monopolio) di fatto in capo a SNAM Spa, controllata da ENI Spa, in ciascuna fase della filiera (approvvigionamento estero del gas, acquisto esclusivo della produzione nazionale di ENI, trasporto, stoccaggio). Inoltre, SNAM ha una posizione dominante nella distribuzione primaria ai clienti industriali e termoelettrici ed è il principale fornitore delle imprese di distribuzione secondaria, sia direttamente, tramite Italgas, sia indirettamente, mediante le vendite alle imprese locali.
Il recepimento della direttiva deve porsi, a giudizio dell’Autorità, l’obiettivo di regolamentare le attività d’impresa connesse all’utilizzo di monopoli naturali (le reti per il trasporto dorsale e locale), senza introdurre segmentazioni della domanda in base a soglie di “idoneità” (cioè limiti al di sopra dei quali è consentito negoziare direttamente l’acquisto del gas), e senza introdurre limitazioni al confronto competitivo nelle altre fasi della filiera. Ad eccezione, infatti, delle attività di trasporto (dorsale e locale), che sono monopoli naturali, le condizioni tecnologiche ed economiche non giustificano che vengano sottratte alla concorrenza le fasi dell’approvvigionamento della materia prima (dall’estero e dall’interno), dell’utilizzo degli stoccaggi e della vendita del gas nella distribuzione primaria e secondaria.
In sintesi, relativamente alle misure previste dall’art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 114 (Norme per il mercato del gas naturale), l’Autorità condivide pienamente i criteri contenuti nell’articolo 41 della citata legge, nell’auspicio che:
(a) siano assicurate condizioni trasparenti e non discriminatorie per l’accesso regolato al sistema del gas (lettera f)). A questo fine, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas dovrà svolgere il compito di: fissare il prezzo di accesso alle reti nazionali e ai siti di stoccaggio; effettuare un costante monitoraggio sull’utilizzo delle reti internazionali, per il trasporto del gas importato in Italia, e su quelle nazionali, per la sua distribuzione interna; conoscere gli impegni contrattuali take-or-pay delle imprese importatrici; essere informata preventivamente della decisione del proprietario delle reti di rifiutarne ai terzi l’accesso; essere competente a trovare una soluzione delle eventuali controversie;
(b) siano identificati come “clienti idonei” tutti i consumatori che attualmente negoziano, collettivamente o individualmente, le proprie forniture con SNAM (lettera g), prima parte). Sarebbe opportuno includere comunque tra i clienti idonei i “consorzi di imprese” e i “distretti industriali” che caratterizzano in molte aree la struttura produttiva locale. Sarebbe inoltre compatibile con la stessa direttiva (art. 18, par. 8) considerare anche le imprese di distribuzione “clienti idonei”. L’iniziale identificazione dei consumatori attualmente sottoposti a regime tariffario come “clienti vincolati” dovrebbe essere limitata ad un prestabilito arco temporale, al termine del quale anche a questa categoria di consumatori dovrebbe essere riconosciuto il diritto della “libertà di fornitura”;
(c) siano adottate misure affinché Eni e SNAM cedano a terzi una quota dei propri approvvigionamenti di gas naturale, sia esteri sia interni, nel rispetto degli impegni take-or-pay stabiliti dai contratti d’importazione prima della entrata in vigore della direttiva 98/30/CE, allo scopo di agevolare il confronto competitivo nella fase a monte degli approvvigionamenti e promuovere la concorrenza anche nella fase a valle della distribuzione (primaria e secondaria) e della vendita;
(d) siano previste società separate relativamente alle attività, oggi integrate verticalmente in SNAM, di trasporto, stoccaggio, approvvigionamento, vendita di gas e sia fissato un termine entro il quale realizzare la separazione proprietaria delle società impegnate nelle stesse attività, come misura indispensabile per il definitivo assetto competitivo del mercato italiano del gas naturale (lettera e). La separazione proprietaria delle attività di trasporto e stoccaggio dovrebbe prevedere che l’attuale controllo sulla rete e sugli stoccaggi sia trasferito in capo a imprese autonome, costituite a questo scopo e sottoposte alla regolamentazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas;
(e) lo svolgimento e gli eventuali obblighi di servizio pubblico imposti alle imprese di gas naturale siano, nel rispetto dei poteri dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili;
(f) anche al fine del rispetto di eventuali obblighi di servizio pubblico, sia consentito l’utilizzo degli stoccaggi esistenti da parte di ciascuna impresa di gas naturale operante nel mercato nazionale (lettera d)), superando la loro disponibilità in condizioni di esclusiva di fatto, oggi in capo a SNAM;
(g) le condizioni di “reciprocità” siano stabilite mediante misure coerenti con quelle contenute nell’art. 19 della direttiva 98/30/CE (lettera g), seconda parte), al fine di favorire al più ampio grado la competitività dell’industria italiana del gas nel mercato europeo.
Roma, 10 novembre 1999