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AS122 - AS122 - SEGNALAZIONE OFFERTA DI INTERCONNESSIONE DI TELECOM ITALIA


COMUNICATO STAMPA


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Segnalazione del 13 febbraio 1998


COMUNICATO STAMPA


Parere in merito all'offerta di interconnessione di riferimento presentata da Telecom Italia



L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in conformità a quanto previsto dall'art. 22 della legge del 10 ottobre 1990, n. 287, nella sua adunanza del 12 febbraio, ha espresso al Ministero delle Comunicazioni la propria valutazione in merito alla proposta di offerta di interconnessione di riferimento presentata dalla società Telecom Italia.
L'Autorità, esaminando il listino di interconnessione tanto sotto il profilo tecnico quanto sotto quello economico, ha riscontrato che la proposta di Telecom Italia non appare in linea con gli orientamenti generali emersi a livello comunitario e che essa si discosta nettamente dalle proposte di interconnessione definite dalla generalità degli altri gestori di telecomunicazione europei.

Per quanto riguarda le condizioni economiche stabilite da Telecom Italia per l'offerta dei propri servizi di interconnessione, l'Autorità ha osservato che, in assenza di una precisa attribuzione dei diversi elementi di costo per la determinazione dell'onere sopportato per i servizi offerti, le tariffe di interconnessione proposte registrano una rilevante quanto generalizzata distanza da quelle degli altri gestori nazionali, collocandosi ampiamente al di fuori delle soglie di valori ammissibili stabilite a livello comunitario.
L'Autorità non ritiene giustificabili, in assenza di convincenti evidenze contabili, significative differenze fra i costi unitari e quindi fra i livelli tariffari per l'interconnessione praticati nei diversi paesi della Comunità.

Sotto il profilo tecnico, il listino appare caratterizzato da una serie di limitazioni sia strutturali, quali ad esempio il rinvio al 1° settembre 1998 della possibilità di interconnessione alla rete Telecom a livello locale, sia in termini di servizi offerti. Infatti, l'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia non comprende una serie di essenziali servizi di base previsti nelle linee guida comunitarie e normalmente ricompresi nelle offerte dei gestori degli altri paesi europei. Fra questi, importantissimo appare il servizio di interconnessione a livello nazionale, che consente all'operatore nuovo entrante di garantire subito ai propri clienti la terminazione delle chiamate su tutto il territorio nazionale, e la cui mancata fornitura da parte dell'operatore dominante determina quindi un pesante vincolo per i futuri concorrenti di Telecom.
Inoltre, l'offerta di Telecom Italia non prevede: il servizio di interconnessione di transito con altre reti o fornitori di servizi già interconnessi con la propria rete; la possibilità di interconnessione a livello di rete locale “unbundled”, cioè di interconnessione a livelli inferiori rispetto a quello urbano; l'interconnessione di circuiti affittati e di reti dati. Inoltre il listino non contempla né l'interconnessione per chiamate su rete ISDN, né alcuni servizi avanzati che la Commissione Europea ha ritenuto debbano essere presenti nell'offerta di interconnessione di riferimento, quali l'identificazione del chiamante, il trasferimento di chiamata, i servizi di carte di credito telefoniche, l'accesso a numeri verdi.

Infine, con riferimento al servizio di carrier selection, ovvero della possibilità per un abbonato Telecom di selezionare un fornitore diverso per le comunicazioni interurbane o sulla lunga distanza, si osserva che esso viene offerto da Telecom Italia in modo da determinare una discriminazione nella fornitura del servizio sul territorio nazionale da parte dei nuovi entranti.
Infatti, l'assenza di coincidenza fra le aree di interconnessione individuate nel Listino e gli attuali distretti telefonici definiti dal Piano telefonico nazionale, che individuano la struttura tariffaria di Telecom Italia, determina una situazione per cui per numerose località si esclude la possibilità di avere un'offerta in concorrenza sulle conversazioni interurbane con quella di Telecom Italia, almeno fino a quando le strutture delle reti alternative non saranno pienamente sviluppate.

L'analisi degli elementi fin qui esposti ha portato l'Autorità a ritenere che l'applicazione dell'offerta di interconnessione di Telecom Italia comporterebbe numerosi effetti distorsivi già nella fase di nascita della competizione nei mercati liberalizzati delle telecomunicazioni. Il listino di interconnessione di Telecom Italia appare tale da porre ai nuovi entranti una ingiustificata serie di vincoli tecnologici, commerciali ed economici, di modo che la sua applicazione potrebbe avere un effetto anticoncorrenziale di blocco allo sviluppo sul mercato di una pluralità di operatori, ovvero contribuire a una predeterminazione delle caratteristiche dell'offerta di questi sulla base dei vincoli posti dal gestore dominante.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sottolineato come l'offerta di condizioni di interconnessione di riferimento deve essere al contrario concepita come uno strumento per garantire a tutti i nuovi entranti condizioni paritarie di accesso al mercato, evitare comportamenti discriminatori e non trasparenti dell'operatore di rete e, in ultima analisi, favorire e accelerare l'avvio di un processo concorrenziale.
L'Autorità ha quindi rappresentato al Ministero delle Comunicazioni la necessità che l'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia venga riformulata sulla base dei principi generali indicati a livello comunitario, in modo che essa risulti omogenea, nelle condizioni proposte, a quella prevalente per tutti i principali gestori di rete a livello europeo, e ciò sia sotto il profilo tecnico che dell'insieme dei servizi offerti e delle condizioni economiche praticate.

Dal canto suo, il Ministero delle Comunicazioni ha già predisposto uno schema di regolamento che, dettando disposizioni generali in materia di interconnessione e dei relativi accordi, impone al gestore di telecomunicazioni l'adeguamento delle condizioni proposte di interconnessione. Tale schema è stato trasmesso all'Autorità che su di esso dovrà esprimere il proprio parere.

Roma, 17 febbraio 1998