AS115 - AS115 - SEGNALAZIONE: QUOTE LATTE
COMUNICATO STAMPA
Collegamenti:
Segnalazione del 29 dicembre 1997
COMUNICATO STAMPA
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'art. 21 della legge n.287/90, ha inviato una segnalazione ai Presidenti del Senato e della Camera, al Presidente del Consiglio e al Ministro per le Politiche Agricole in merito alla situazione distorsiva della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato che appare derivare da alcune disposizioni normative in materia di trasferimento di quote latte senza cessione dell'azienda.
L'Autorità ha inoltre richiamato l'attenzione del Parlamento e del Governo circa la necessità di riconsiderare l'inclusione della materia prima utilizzata per le produzioni a Denominazione di Origine Protetta (DOP) nel computo della quota produttiva di latte nazionale concordata in sede comunitaria.
L'Autorità ritiene che l'intero sistema di quote produttive vigente nel settore lattiero sia stato ideato con finalità diverse e spesso contrastanti con il libero funzionamento del mercato e che detto sistema debba nel tempo essere completamente ripensato dalla Commissione e dai suoi Paesi membri; tuttavia, appare immediatamente possibile ed opportuna una revisione della normativa vigente che miri a ridurre le distorsioni del libero funzionamento del mercato che l'attuale assetto concreto del sistema produce.
In virtù delle disposizioni contenute nella legge n. 468/92, nel dPR n. 569/93 e nel dm n. 762/94, il trasferimento delle quote latte senza cessione dell'azienda deve avvenire antecedentemente l'inizio della campagna produttiva e solo tra aziende localizzate nella medesima regione.
Tali limitazioni temporali e territoriali sembrano non corrispondere a criteri né di efficienza né di concorrenzialità e rappresentano un ulteriore ostacolo ingiustificato all'esplicarsi di una normale dinamica competitiva tra le imprese lattiere.
Gli effetti di tali limitazioni si ripercuotono sul funzionamento dell'intero settore lattiero-caseario. Nelle regioni caratterizzate da una domanda di quote latte superiore al quantitativo assegnato, gli allevatori incorrono spesso nel pagamento del superprelievo sulla produzione eccedentaria. Viceversa, nelle regioni caratterizzate da una produzione lattiera effettiva inferiore al quantitativo assegnato, nell'impossibilità di cedere le quote al di fuori del territorio regionale, gli allevatori possono essere indotti a dichiarare produzioni superiori a quelle effettivamente realizzate, al fine di non incorrere nelle revoche delle quote assegnate. Si tratta di un sistema di incentivi errato, che comporta un innalzamento fittizio del quantitativo globale di latte prodotto a livello nazionale e, conseguentemente, una minore operatività del meccanismo della compensazione.
Al fine di ridurre le suddette distorsioni, l'Autorità ha suggerito l'opportunità di un riesame della legislazione nazionale vigente che consenta l'effettivo operare di un mercato delle quote latte. In particolare, secondo l'Autorità, appare opportuno un allargamento delle aree dagli attuali confini amministrativi regionali ad aggregati geografici sovra-regionali, se non addirittura nazionali, e appare altresì auspicabile che il trasferimento delle quote latte senza cessione dell'azienda sia reso possibile anche nel corso della campagna produttiva.
Queste modifiche consentirebbero un miglior funzionamento del mercato delle quote latte e un adeguamento dello stesso alle effettive esigenze dei produttori lattieri, senza vanificare le originali ragioni distributive e ambientali della normativa che sono altrimenti tutelate. Esse inoltre introdurrebbero elementi di maggiore trasparenza nell'intero sistema delle quote latte, garantendo una più certa corrispondenza tra produzione dichiarata e produzione effettiva.
Una maggior mobilità delle quote latte sul territorio nazionale potrebbe determinare anche effetti benefici sullo sviluppo competitivo dell'industria lattiero-casearia e, in particolare, delle produzioni di qualità tutelata che trovano dei limiti nelle prospettive di espansione proprio dalla difficoltà di reperire materia prima locale. Inoltre, i prodotti DOP, avendo oramai assunto la natura di produzione agro-industriale ad alto valore aggiunto, appaiono estranei all'originale motivazione sottostante la politica agricola comunitaria.
L'Autorità ha pertanto suggerito che il Governo adotti ogni opportuna iniziativa presso la Commissione Europea al fine di richiedere la sottrazione della produzione di latte utilizzata per i formaggi DOP, territorialmente localizzati, dal computo del quantitativo globale di quote latte assegnate a livello nazionale.
Roma, 2 gennaio 1998