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AS097 - AS97 - SEGNALAZIONE GARE PUBBLICHE PER LE FORNITURE DI PRODOTTI SANITARI


COMUNICATO STAMPA


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Segnalazione del 30 luglio 1997


COMUNICATO STAMPA


        L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'art. 22 della legge 287/90, ha inviato al Ministro della Sanità ed ai Presidenti delle Regioni italiane un parere nel quale si evidenziano taluni problemi emersi nell'ambito di diverse gare pubbliche aventi a oggetto in massima parte forniture di prodotti sanitari.
        Da numerose segnalazioni inviate all'Autorità, soprattutto da operatori del settore farmaceutico e sanitario, è emerso che diversi enti facenti parte del Servizio Sanitario Nazionale, con criteri tendenzialmente uniformi, adattati solo alle singole modalità prescelte (procedure aperte, ristrette o negoziate, appalti- concorsi, gare a trattativa privata), sovente utilizzano le referenze relative al fatturato, globale o specifico, per compilare graduatorie sulla base delle dimensioni economiche delle imprese concorrenti. Queste referenze vengono adottate anche per determinare l'esclusione dall'aggiudicazione finale o addirittura dalla partecipazione alla gara stessa. Un'altro caso ricorrente è quello di determinare tetti minimi di fatturato sproporzionati rispetto all'entità della gara, ovvero di richiedere la dimostrazione di forniture effettuate a specifiche categotie di imprese (pubbliche), cosi da eliminare in partenza candidati altrimenti idonei.
        L'Autorità ha evidenziato che il richiedere, per forniture di importo limitato, fatturati
non calibrati sul valore effettivo delle commesse non appare giustificato dall'esigenza di garantire la qualità delle stesse forniture che, di regola, è preventivamente accertata dal Ministero della Sanità. D'altra parte, il fatturato di per sé appare del tutto improprio per  valutare la reale solidità finanziaria dell'impresa.
        L'Autorità ritiene che la diffusione di un comportamento della pubblica amministrazione orientato nel senso di utilizzare in modo non calibrato i limiti di fatturato per l'accesso alle gare può provocare effetti negativi sul libero dispiegarsi delle dinamiche di mercato.
        Se, infatti, dovesse diffondersi questa prassi, parte delle gare risulterebbe accessibile solo agli imprenditori più grandi, misurati nelle loro dimensioni economiche con il precedente fatturato storico, con il risultato di impedire la crescita economica delle nuove imprese; e ciò a vantaggio delle posizioni già acquisite dalle imprese di maggiori dimensioni, favorite, peraltro, proprio dal citato meccanismo nell'aumento del loro fatturato
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Roma, 6 agosto 1997