Stampa

A110 - CONSORZIO PER IL NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE CAMPOBASSO-BOIANO/SOCIETÀ GASDOTTI DEL MEZZOGIORNO


COMUNICATO STAMPA


Collegamenti:
Provvedimento del 3 luglio 1997


COMUNICATO STAMPA


        L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al termine di un'istruttoria avviata nel novembre 1996, ha ritenuto che il comportamento della Società Gasdotti del Mezzogiorno (SGM), consistente nel negare, per il periodo luglio 1995-aprile 1997, l'allaccio della condotta del Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione Campobasso-Boiano al proprio gasdotto, costituisce un abuso di posizione dominante. L'Autorità ha ritenuto grave l'infrazione riscontrata alla legge 287 del 1990 e ha deliberato di applicare alla SGM un'ammenda di 247 milioni.
        SGM è una società attiva nel settore del trasporto e vendita di gas naturale nelle regioni Lazio, Molise, Campania e Puglia, ove possiede un proprio sistema di gasdotti di circa 600 Km. Il Consorzio è composto da 14 aziende e svolge attività finalizzata allo sviluppo e alla realizzazione di iniziative industriali nell'area di Campobasso. Il Consorzio aveva realizzato una condotta di adduzione per rifornire di gas naturale l'area di competenza e aveva sottoscritto una convenzione per la gestione della rete di distribuzione interna con la società Molise Gestioni.
        Il comportamento di SGM è stato giudicato particolarmente grave in quanto volto a ostacolare l'ingresso di un diretto concorrente (la società Molise Gestioni) sul mercato della gestione della rete e in tal modo estendere anche su tale mercato la posizione dominante detenuta sul mercato a monte della fornitura del gas naturale.
        In un primo tempo, SGM aveva giustificato il rifiuto all'allaccio richiamandosi a “un quadro normativo-istituzionale”, che altro non era se non l'accordo quadro concluso dal principale fornitore di gas naturale, la società Snam, e dalle associazioni dei distributori: tale accordo impedisce che gli intermediari servano direttamente le utenze industriali, salvo particolari deroghe (e a un prezzo fissato da un altro accordo). Ma un accordo di questo genere discende dalla libera volontà negoziale delle parti e può perciò essere modificato in qualsiasi modo da un'identica volontà contrattuale di segno diverso.
        Nel corso dell'istruttoria, SGM ha modificato il suo comportamento e, attraverso nuove proposte presentate al Consorzio, ha di fatto riconosciuto una nuova figura di acquirente distributore di un complesso di utenze industriali. Questo tipo di acquirente, centralizzando la domanda, ha la possibilità di spuntare dal fornitore prezzi più bassi di quelli che le singole utenze pagherebbero in base ai propri consumi.
        Nella prospettiva di sviluppo di un diverso funzionamento del mercato del gas naturale, che dovrebbe essere assicurato soprattutto dalla prossima direttiva comunitaria in materia, il riconoscimento di una attività imprenditoriale, intermediaria fra il trasporto e la distribuzione finale del gas per usi industriali, contenuto nel provvedimento adottato dall'Autorità, contribuisce a ampliare le occasioni di concorrenza sul mercato, con conseguenti vantaggi per i consumatori.

Roma, 23 luglio 1997