AS085 - AS85 - SEGNALAZIONE IN MATERIA DI ORDINAMENTO E DI AUTONOMIA DEGLI ENTI LOCALI
COMUNICATO STAMPA
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Segnalazione del 24 febbraio 1997
COMUNICATO STAMPA N. 10/97
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inviato un parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti di Camera e Senato nonché ai Ministri dell'Interno e della Funzione Pubblica, al fine di evidenziare taluni problemi che potrebbero sorgere in sede di futura applicazione delle norme contenute nel disegno di legge del Governo n. 1388 recante disposizioni in materia di ordinamento e di autonomia degli enti locali, nonché modifiche alla L. n. 142 del 1990.
Il progetto governativo prevede la facoltà per le aziende speciali di svolgere i propri servizi, in regime di concorrenza, anche al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza. In via generale tale facoltà può avere effetti positivi da un punto di vista di costi e qualità dei servizi. L'Autorità però ritiene che tali aziende non debbano godere di ingiustificati vantaggi rispetto agli altri operatori e che, di conseguenza, le provvidenze che ricevono dall'ente pubblico di appartenenza debbano essere esclusivamente destinate alla copertura di maggiori costi connessi alla realizzazione di individuati servizi non remunerativi ma necessari per ragioni di carattere sociale entro il loro territorio. Occorre pertanto imporre un rigido vincolo di destinazione delle sovvenzioni pubbliche ai servizi svolti in perdita dall'azienda speciale, ed assicurare le più idonee garanzie per evitare il rischio di sussidi incrociati che possano comunque avvantaggiare ingiustificatamente tali aziende nei rapporti concorrenziali con altri operatori.
Il progetto disciplina anche le ipotesi in cui più comuni o province accertino la necessità di dover erogare uno o più servizi pubblici in ambiti più vasti dei propri territori e decidano, pertanto, di collaborare per la realizzazioni di questi servizi. In questo caso, l'Autorità ha segnalato gli effetti distorsivi della concorrenza che possono derivare dalla norma che consente alle aziende speciali di svolgere la propria attività fuori territorio in assenza di alcuna gara e in particolare sulla base di una semplice intesa tra l'ente di appartenenza dell'azienda speciale e l'ente beneficiario del servizio.
Per quanto concerne le s.p.a. a capitale misto, l'Autorità, per evitare possibili effetti distorsivi del mercato, ritiene utile definire con maggiore precisione i termini per l'accesso del partner privato alle s.p.a. miste, prevedendo espressamente che la gara venga resa necessaria non solo per l'individuazione del socio privato di maggioranza, ma anche per eventuali partner di minoranza.
Occorre inoltre, osserva l'Autorità, che, per la concessione dei servizi che non abbiano un rigoroso rapporto di strumentalità con l'effettuazione del servizio per la cui realizzazione è stata costituita la s.p.a. mista, l'ente territoriale debba procedere ad apposita gara, in modo da evitare che la citata tipologia di impresa possa allargare 'a macchia d'olio' l'ambito della propria esclusiva.
Sulla base dei principi che emergono dalla direttiva 50/92 CE che disciplina gli appalti di servizi, l'Autorità ha peraltro rilevato che solo a seguito di un'apposita gara possono esere affidati a una s.p.a. mista i servizi non rientranti in una delle attività riservate all'ente territoriale e che non presentino un rigoroso legame di accessorietà con la specifica attività svolta in esclusiva dalla stessa s.p.a. mista. Così come, per non aggirare quella medesima disciplina comunitaria, occorre che, nel caso di successiva attribuzione alla s.p.a. mista di nuove competenze per attività svolte in privativa dall'ente territoriale, quest'ultimo indica una nuova gara per individuare eventuali altri partner privati interessati a compartecipare alla realizzazione dei nuovi servizi.
Roma, 26 febbraio 1997