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AS083 - AS83 - SEGNALAZIONE DECT


COMUNICATO STAMPA


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Segnalazione del 24 gennaio 1997


COMUNICATO STAMPA  n.8/97


        L'Autorità, ai sensi dell'art. 22 della legge n.287/90, ha inviato una segnalazione al Parlamento e al Governo, volta a segnalare come dalla normativa comunitaria discende l'obbligo per lo Stato italiano di rilasciare licenze per l'offerta di servizi con tecnologia DECT a tutti i soggetti richiedenti, secondo delle procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti.
        L'Autorità rileva come dalla normativa comunitaria deriva la piena ed immediata liberalizzazione di tutti i servizi di telecomunicazione (eccettuata, fino al 1° gennaio 1998, la telefonia vocale su rete pubblica commutata), dell'utilizzo delle infrastrutture alternative alla rete pubblica e dell'installazione e dell'utilizzo di reti di telecomunicazioni proprie per fornire servizi liberalizzati. In particolare i servizi che si avvalgono della tecnologia DECT, non rientrando nella definizione di telefonia vocale riservata, poiché non prevedono il trasporto diretto della voce tra due punti terminali della rete pubblica commutata, appartengono ai servizi pienamente liberalizzati.
        La tecnologia DECT può essere impiegata innanzitutto come estensione radiomobile della rete telefonica fissa, in modo da permettere agli utenti una parziale mobilità in area urbana.
        In secondo luogo, la tecnologia DECT può essere utilizzata come accesso senza filo agli utenti finali da centrali di telecomunicazioni alternative a quelle della rete telefonica pubblica (gestite da operatori concorrenti del gestore pubblico), al fine di fornire servizi di telefonia vocale e di trasmissione dati (wireless local loop).  In questa seconda modalità di utilizzazione, la tecnologia DECT si presenta perciò come uno strumento atto a superare la necessità del collegamento via cavo con l'utente finale aprendo così immediatamente nuovi importanti spazi competitivi nei servizi telefonici. L'impiego di tecnologie senza filo per l'accesso agli utenti finali appare di particolare rilevanza in un Paese come l'Italia, privo di infrastrutture alternative a livello locale.
        Secondo il parere dell'Autorità, è necessario che i servizi basati sulla tecnologia DECT siano introdotti in un quadro regolamentare atto a garantire la parità di condizioni tra gli operatori. In particolare, appaiono di primaria importanza, per permettere un corretto ed efficiente sviluppo di tutti i servizi basati sulla tecnologia DECT, le seguenti condizioni:
        1)        i servizi basati sulla tecnologia DECT devono poter essere offerti da una pluralità di operatori autorizzati a offrire tutti i servizi di telecomunicazioni, ivi compresi i servizi di telefonia vocale;
        2)        l'avvio dei servizi con tecnologia DECT deve avvenire contestualmente con la piena liberalizzazione dell'utilizzo delle infrastrutture alternative e dell'installazione delle infrastrutture proprie;
        3)        il diritto di interconnessione con la rete pubblica deve essere garantito a tutti gli operatori, con prezzi allineati ai costi, e per i vari livelli di rete ai quali è richiesta l'interconnessione. Quindi, a parità di condizioni, il prezzo di interconnessione deve essere uniforme per tutti i gestori, indipendentemente dalle tecnologie impiegate e dai servizi erogati. Ciò appare necessario al fine di garantire l'effettiva concorrenza tra i diversi servizi mobili, attualmente offerti (TACS e GSM) e disponibili in futuro (DECT e DCS1800).
Attualmente in Italia, la tariffa di interconnessione con la rete pubblica sostenuta dai gestori dei servizi radiomobili appare particolarmente elevata se la si confronta con quella praticata in altri Paesi europei e con le tariffe applicate dal gestore pubblico ai grandi utenti affari;
        4)        la rete pubblica commutata deve garantire a tutti gli operatori che offriranno servizi con tecnologia DECT alcune funzioni del sistema, quali la conversione della velocità di trasmissione, l'instradamento delle chiamate e la tariffazione;
        5) occorre prevedere l'obbligo, per il gestore pubblico, di una contabilità separata per i servizi basati sulla tecnologia DECT. Il modo più efficace per ottenere tale risultato è che il gestore pubblico offra i servizi DECT attraverso una società distinta da quella che gestisce la rete fissa di telecomunicazione.
        6)        in considerazione dei vantaggi concorrenziali di fatto dei quali godrà in ogni caso il gestore pubblico nell'avvio del servizio DECT, appare indispensabile che, già a partire dalla fase transitoria, il regolatore definisca gli obblighi di servizio, gli obblighi di interconnessione e gli obblighi di rivendita all'ingrosso a concorrenti e service provider che dovranno essere adempiuti dalla società del gruppo STET che offrirà i servizi basati sulla tecnologia DECT;
        7)        il regolatore deve fissare regole non discriminatorie circa la possibilità per l'utente della rete fissa di mantenere il proprio numero telefonico anche quando usufruisce di un servizio di mobilità DECT fornito da operatori concorrenti del gestore pubblico.


Roma, 24/1/1997