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I184 - GENERALE SUPERMERCATI-STANDA/SUPERCENTRALE/IL GIGANTE


COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 19 luglio 1996


COMUNICATO STAMPA


        L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha aperto un'istruttoria nei confronti delle società GS, STANDA e IL GIGANTE, per presunta infrazione dell'art.2 della legge 287 del 1990. Il procedimento é stato avviato a seguito della comunicazione volontaria, effettuata dalle società GS e STANDA, di due accordi successivi: il primo, stipulato tra le due società che hanno effettuato la comunicazione, relativo alla costituzione di un'impresa comune  con funzioni di centrale di acquisto, denominata SUPERCENTRALE; il secondo, stipulato da SUPERCENTRALE e da IL GIGANTE, volto ad estendere l'attività svolta da Supercentrale per i due soci anche a tale ultima società. Obbiettivo dell'intera operazione é quello di concentrare le trattative per l'acquisto dei prodotti d'interesse comune delle parti, redigendo accordi quadro unitari per la stipula dei singoli contratti.
        Le tre società coinvolte nell'operazione operano nel settore del commercio all'ingrosso e al minuto di generi alimentari e di largo consumo, tramite punti vendita di medie e grandi dimensioni. Esse sono pertanto presenti, dal lato dell'offerta, nel mercato della grande distribuzione e, dal lato della domanda, su tutti i mercati relativi ai prodotti commercializzati. Data la particolare natura dell'intesa oggetto del procedimento, finalizzata a realizzare un coordinamento dei comportamenti delle imprese al momento dell'acquisto, essa potrebbe produrre  effetti rilevanti sia sui mercati di sbocco delle imprese interessate, sia sui mercati di approvvigionamento delle stesse.
        Sotto il primo profilo, l'istruttoria dell'Autorità sarà volta ad accertare che, attraverso Supercentrale, non si determini un'omogeneizzazione della gamma dei prodotti offerti, dei prezzi e delle politiche promozionali delle imprese aderenti all'accordo, tale da ridurre significativamente gli incentivi per le imprese stesse a svolgere un'effettiva concorrenza reciproca.
        Sotto il secondo profilo, l'Autorità dovrà invece accertare che l'accordo non sia in grado di determinare restrizioni della concorrenza su specifiche linee di prodotto o su specifici mercati locali, sui quali Supercentrale arrivi a detenere una posizione di particolare preminenza economica nei confronti del fornitore/produttore.
        In entrambi i casi, e anche ai fini dell'eventuale concessione di una deroga al divieto di intesa, occorrerà considerare se i benefici derivanti dalla capacità di realizzare economie di scala vengano in definitiva trasferiti al consumatore finale.

Roma, 30 luglio 1996