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I191 - AGIPPETROLI/KUWAIT PETROLEUM ITALIA


COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 8 maggio 1996


COMUNICATO STAMPA
 

        L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato l'avvio di istruttoria nei confronti delle società AgipPetroli. e Kuwait Petroleum Italia per presunta violazione del divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza. Il procedimento è stato avviato in seguito alla comunicazione di un accordo nei settori della raffinazione e della logistica di prodotti petroliferi.
        In particolare la comunicazione riguarda un documento sottoscritto dalle parti il 14 luglio 1995, che ha posto le basi per la stipula di successivi accordi che riguardano: (1) la gestione in comune di una raffineria; (2) lo scambio di prodotti finiti; (3) la cessione, da parte di AGIP Petroli a Kuwait, di un rilevante numero di impianti di distribuzione carburante.
        Gli accordi attinenti all'attività della raffinazione di petrolio greggio, da un lato, e della logistica, dall'altro, sono stati considerati unitariamente quale espressione di un disegno negoziale unitario, destinato a produrre effetti anche nel mercato più a valle della distribuzione di carburanti. Per quanto riguarda la cessione da parte di AgipPetroli a Kuwait di 336 impianti di distribuzione carburante , l'Autorità non ha rilevato profili di anticoncorrenzialità e si è espressa favorevolmente in merito all'acquisto dei suddetti impianti da parte di Kuwait.
        La restante parte dell'accordo in relazione allo stretto legame che instaura tra le parti, sia nella attività della raffinazione sia in quella della logistica, è stata ritenuta suscettibile di ridurre la concorrenzialità tra le due imprese in questione. Va infatti evidenziato che l'attuazione dell'accordo, in tutte le sue tre articolazioni, se da un lato è destinata a produrre un rafforzamento di Kuwait e un ridimensionamento di AgipPetroli nella rete di distribuzione, in virtù dell'acquisto da parte di Kuwait di un numero considerevole di punti di vendita attualmente facenti capo ad AgipPetroli (con i marchi Agip e IP), dall'altro lato è suscettibile di condizionare i rapporti concorrenziali tra le due imprese in questione per la parte relativa alla raffinazione e alla logistica.
        Nel caso di specie, oltre che prevedere la costituzione di un'impresa comune di produzione, l'intesa tra le parti si estende espressamente anche ai servizi di logistica nel suo complesso, con possibili effetti restrittivi della concorrenza. In particolare, il contratto che regola le permute di prodotti potrebbe  tradursi in un coordinamento delle rispettive politiche commerciali, con conseguenze sui prezzi alla vendita dei prodotti petroliferi. Tale circostanza potrebbe verificarsi in quei mercati locali rilevanti dove l'impresa, priva di proprie basi logistiche, sia impossibilitata a rifornirsi presso soggetti diversi dalla propria controparte contrattuale.

Roma, 27 maggio 1996