I167 - COSTITUZIONE RETE DEALER GSM
COMUNICATO STAMPA
Collegamenti:
Provvedimento del 2 maggio 1996
COMUNICATO STAMPA
l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso un'istruttoria avviata nel novembre 1995 a seguito di numerose segnalazioni che denunciavano restrizioni nel sistema distributivo degli abbonamenti al servizio GSM poste in essere da parte della società Telecom Italia Mobile (TIM).
L'Autorità ha deliberato che il comportamento di TIM, consistente nel predisporre un sistema di distribuzione esclusiva e di fidelizzazione dei rivenditori per la vendita dei propri abbonamenti al servizio GSM e nel subordinare la stipula del contratto "Dealer TACS" all'accettazione da parte del rivenditore della distribuzione esclusiva del servizio GSM costituisce un abuso di posizione dominante in violazione dell'art. 3 della legge n. 287/90:
L'Autorità ha dichiarato altresì in contrasto con l'art. 2, comma 2, della legge citata, che prevede il divieto di intese restrittive della concorrenza, le corrispondenti clausole del contratto "Dealer GSM", rigettando l'istanza di autorizzazione in deroga avanzata da TIM ai sensi dell'art. 4 della stessa legge.
L'istruttoria mirava ad accertare se l'imposizione da parte di TIM ai rivenditori di un obbligo di non commercializzare il servizio radiomobile GSM del secondo gestore Omnitel potesse configurare violazioni della legge a tutela della concorrenza.
Nel corso dell'istruttoria l'Autorità ha accertato che TIM detiene una posizione dominante nel mercato del servizio radiomobile GSM, in cui ha realizzato una quota particolarmente elevata degli abbonamenti finora sottoscritti, anche in ragione della posizione di monopolio legale detenuta nel contiguo e molto più ampio mercato del servizio radiomobile analogico TACS.
Dell'adozione del provvedimento è stata data comunicazione alle parti nella serata del 3 maggio c.m.
4 maggio 1996