PARERE SUL RIORDINO DEL GRUPPO FINMARE
COMUNICATO STAMPA
COMUNICATO STAMPA
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inviato al Ministro dei Trasporti e della Navigazione un parere, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 287/90, sul piano di riordino del gruppo Finmare, parere richiesto all'Autorità dallo stesso Ministro il 20 dicembre scorso.
Nel parere inviato al Ministro l'Autorità rileva come il piano, che prevede il passaggio delle società del gruppo Finmare alle FS, trascuri la tutela degli interessi dell'utenza e susciti alcune perplessità in ordine al mantenimento di un adeguato livello di concorrenza nei mercati interessati. In primo luogo, il passaggio della Finmare alle FS, pur in grado di riequilibrare l'utilizzo delle modalità di trasporto in Italia, potrebbe però anche favorire l'estensione della posizione dominante detenuta dalle FS nel trasporto ferroviario ai mercati contigui, compromettendo seriamente gli assetti concorrenziali dell'intero sistema dei trasporti nazionale. Il conferimento della gestione delle linee marittime dovrebbe comunque accompagnarsi alla definizione di specifici obblighi a carico delle Ferrovie dello Stato, relativamente alla parità di condizioni commerciali da praticare, nel servizio ferroviario, alla clientele, sia che questa si serva dei servizi marittimi delle Ferrovie dello Stato sia che si rivolga agli armatori concorrenti. Tale disposizione consentirebbe lo sviluppo di servizi di trasporto intermodali, senza determinare discriminazioni a danno dei concorrenti.
La concentrazione fra Tirrenia ed FS poi comporterebbe la permanenza di un solo soggetto sulla rotta Olbia-Civitavecchia. Inevitabilmente, di fronte alla costituzione di una posizione dominante su tale mercato, l'Autorità non potrebbe che richiedere l'introduzione delle misure necessarie a ripristinare le condizioni di concorrenza effettiva.
Nel parere, l'Autorità sottolinea inoltre la necessità di riformare il sistema delle sovvenzioni statali contestualmente alla cessione del gruppo Finmare, sovvenzioni che l'Autorità in passato ha più volte segnalato come distorsive della concorrenza. Ciò appare tanto più urgente, in considerazione dei sussidi di cui già fruisce la Divisione Navigazione delle FS. L'Autorità in particolare propone di riformare le sovvenzioni alla Finmare in modo da separare i servizi minimi essenziali per le isole da quelli svolti in concorrenza, entrambi attualmente finanziati dalle sovvenzioni alla Finmare. Inoltre, è opportuno prevedere appropriate modalità di assegnazione di tali servizi minimi essenziali, senza escludere i soggetti privati, purché in possesso dei requisiti tecnici ritenuti necessari. Ciò minimizzerebbe il costo dei sussidi per la collettività e massimizzerebbe il grado di concorrenza. Per i servizi ritenuti non essenziali l'Autorità ritiene necessaria l'immediata e definitiva cessazione di qualsiasi contribuzione finanziaria pubblica, sia come sovvenzioni che come ricapitalizzazioni a carico dello Stato, visto che la consolidata presenza di operatori privati concorrenti comprova la possibilità di offrire il servizio e garantire adeguati flussi di traffico su importanti rotte nazionali.
L'Autorità rileva come, in molti casi, le intese, auspicate nel piano, tra impresa pubblica ed armamento privato potrebbero risultare lesive della legge antitrust, in quanto eliminerebbero la concorrenza effettiva da una parte sostanziale del mercato, in mancanza di un'adeguata concorrenza potenziale. L'Autorità sottolinea come solo il libero gioco della domanda e dell'offerta in un regime di piena concorrenza può determinare una riorganizzazione dei servizi la più efficiente e vantaggiosa possibile in termini di frequenze, di prezzi e di qualità dei servizi per i consumatori. Ciò permetterebbe anche di migliorare la competitività delle imprese italiane, in vista della liberalizzazione dei servizi di cabotaggio in ambito UE dal 1° gennaio 1999, molto più efficacemente di una politica di accordi tra concorrenti.
L'Autorità poi si riserva di valutare approfonditamente gli effetti sulla concorrenza delle cessioni delle società Lloyd Triestino e Italia di Navigazione quando le relative concentrazioni saranno comunicate all'Autorità ai sensi dell'art. 16 della legge n. 287/90.
L'Autorità infine auspica che il riordino del Gruppo Finmare costituisca un'utile occasione per eliminare le distorsioni della concorrenza determinate dalla disciplina normativa del trasporto marittimo nazionale e per favorire un maggior grado di concorrenza sul mercato, con sostanziale beneficio per i consumatori.
Roma, 19 gennaio 1996