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A56B - SOCIETA' PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI (IBAR/SEA)


COMUNICATO STAMPA


Collegamenti:
Provvedimento del 5 settembre 1995


COMUNICATO STAMPA



         L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato che SEA, società di gestione degli aeroporti di Milano Linate e di Milano Malpensa, ha infine ottemperato a quanto disposto dalla stessa Autorità il 16 marzo 1994, ponendo in essere una serie di iniziative atte a modificare il sistema dei servizi di handling.

        Il comportamento contestato dall'Autorità a Sea consisteva: a) nel limitare l'accesso al mercato alle compagnie aeree che intendevano svolgere l'attività di handling in autoproduzione; b) nell'applicare alle compagnie aeree la tariffa forfettaria di assistenza a terra senza scoprporare dalla stessa la quota parte relativa ai servizi non resi; c) nel non consentire alle compagnie aeree, senza giustificato motivo, l'installazione presso i banchi accettazione passeggeri dei propri sistemi informativi.

        Sea ha adottato le seguenti misure per porre termine alle infrazioni accertate:

 a) ha riconosciuto ad alcune compagnie aeree (United Airlines, American Airlines, KLM e Lufthansa) il diritto di svolgere in autoproduzione le attività di assistenza ai passeggeri, bilanciamento aeromobili e lost & found e si è riservata di soddisfare le richieste di self-handling anche per l'area merci e per l'area rampa al termine della ristrutturazione e dell'ampliamento degli aeroporti di Linate e di Malpensa, previsto per il 1998.
        Le condizioni economiche alle quali SEA ha subordinato l'autoproduzione, per quanto più sfavorevoli di quelle applicate in altri scali europei, nella misura in cui hanno consentito alle compagnie aeree di svolgere in autoproduzione alcuni dei servizi di handling, sono state ritenute idonee a porre fine alle infrazioni relative all'autoproduzione contestate dall'Autorità nel provvedimento del 16 marzo 1994.

 b) ha provveduto a scorporare e a rimborsare alle compagnie aeree quei servizi di assistenza a terra che erano stati oggetto di contestazione nel citato provvedimento, benché la nuova articolazione tariffaria, basata su cicli di assistenza predeterminati, non agevoli lo scorporo né ne renda immediata la valutazione.

 c) per quanto riguarda le misure adottate da SEA volte a consentire il collegamento dei terminali situati presso i banchi accettazione passeggeri con i sistemi informativi delle compagnie aeree, la società di gestione ha avviato alla conclusione le trattative con SITA per l'installazione del cute ed ha definito una data certa per l'inizio dell'operatività di tale collegamento telematico che è prevista per il prossimo mese di marzo 1996.

        L'Autorità, pur deliberando che SEA ha posto in essere misure idonee ad ottemperare alla precedente delibera del 16 marzo 1994, si è riservata di verificare le iniziative che la società di gestione adotterà in futuro, in particolar modo per quanto riguarda le trattative al momento in corso con alcune compagnie aeree per l'autoproduzione delle attività di assistenza ai passeggeri, bilanciamento aeromobili e lost & found, nonché l'avvio dell'autoproduzione dei servizi di assistenza in rampa e alle merci previsto per il 1998. Per quanto riguarda la mancata trasparenza delle tariffe, l'Autorità, ove ne ricorrano i presupposti, si riserva di intervenire sugli effetti della nuova articolazione tariffaria introdotta da SEA.

Roma, 15 settembre 1995