Stampa

CASSETTA POSTALE DELL'AUTORITA' SU INTERNET


COMUNICATO STAMPA



COMUNICATO STAMPA



        L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato che non debbono più essere notificate le operazioni di concentrazione tra imprese dello stesso gruppo in tutti quei casi in cui il rapporto di controllo risulta intenso e inequivocabile.
        L'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentranzione è previsto dall'art. 16, comma 1, della legge 287 del 1990 che ha istituito l'Antitrust. Sulla base delle esperienze raccolte in più di quattro anni di attività, e in consonanza all'evoluzione della disciplina comunitaria, l'Autorità ha deciso in alcuni casi di ridurre e in altri casi di semplificare le comunicazioni che le imprese sono tenute a presentare alla stessa Autorità.
        Dal mese di aprile non devono più essere comunicate le concentrazioni infragruppo, ove esista un forte ed effettivo controllo sia orizzontale che verticale, e cioè quelle operazioni che intercorrono:
        1) fra un soggetto e una o più società da esso partecipate, direttamnte o indirettamente, in misura pari alla maggioranza assoluta del capitale sociale, ovvero corrispondente alla maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
        2) fra società che sono partecipate, direttamente o indirettamente, da un medesimo soggetto, in misura pari alla maggioranza assoluta del capitale sociale, ovvero corrispondente alla maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.
        L'operazione deve essere però comunicata se, per qualche ragione, il rapporto di controllo non può essere esercitato concretamente. Infatti, resta l'obbligo della comunicazione preventiva qualora, in ragione di disposizioni normative o statutarie, di deliberazioni societarie, ovvero per il carattere esclusivamente finanziario della partecipazione, non sussista un rapporto di dipendenza tra i soggetti interessati.
        Allo stesso tempo, l'Autorità ha approvato la bozza del nuovo formulario per la comunicazione di tutte quelle operazioni di concentranzione che restano obbligatorie. A questo riguardo l'Autorità intende avviare una procedura di consultazione in relazione al testo approvato, volta a ottenere osservazioni da parte di imprese e di altri soggetti interessati (in particolare le associazioni imprendioriali e gli studi legali). L'Autorità potrà così tenere conto dei commenti ricevuti al fine della predisposizione della versione definitiva che, successivamente, entrerà in vigore.



Roma, 11 aprile 1995