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I77 - ASSICURAZIONI RISCHI AGRICOLI


COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 26 ottobre 1994


COMUNICATO STAMPA


L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso il procedimento istruttorio relativo alle intese poste in essere dai consorzi di compagnie di assicurazioni CIRAS - Consorzio Italiano Rischi Agricoli Speciali e CIAG - Consorzio Italiano Assicuratori Grandine, nel mercato dell'assicurazione delle produzioni agricole contro le grandine.

L'Autorità ha ritenuto che il consorzio obbligatorio CIRAS, cui aderiscono imprese di assicurazione rappresentanti il 97% del mercato ed il cui compito consiste nella formulazione delle tariffe e delle condizioni di polizza, costituisce intesa restrittiva della concorrenza.
Tuttavia, tenuto conto del fatto che il settore sarà oggetto di profonde modifiche normative e che il consorzio, nella sua attuale configurazione, rappresenta una situazione eccezionale e transitoria, l'Autorità ha autorizzato in deroga, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 287/90, il CIRAS per il periodo di un anno, al fine di consentire un adeguamento del mercato alle regole della concorrenza.

Il consorzio volontario CIAG, composto dalle medesime compagnie aderenti al CIRAS, e le delibere dallo stesso adottate, determinano il coordinamento dell'attività di imprese rappresentanti la quasi totalità del mercato vietato ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287/90 in quanto:
a) comporta una ripartizione del mercato mediante la gestione in forma consortile dei rischi in coassicurazione e l'attribuzione di quote di mercato alle compagnie consorziate non corrispondenti a quelle effettivamente realizzate;
b) rende difficoltosa, per le compagnie più innovative, la diffusione di polizze diverse da quelle consortili, limitando in tal modo lo sviluppo tecnico nel mercato interessato;
c) impedisce l'accesso al mercato da parte di consorzi concorrenti mediante una gestione in esclusiva della quasi totalità dei periti.
L'Autorità ha ritenuto di non concedere al CIAG l'autorizzazione in deroga di cui all'art. 4 della legge n. 287/90 ed ha imposto al consorzio l'immediata cessazione delle infrazioni.



4 novembre 1994