I78 - CONSORZIO CAPRI
COMUNICATO STAMPA
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Provvedimento del 23 giugno 1993
COMUNICATO STAMPA
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato tre istruttorie nei confronti dell'Ente Ferrovie dello Stato e delle imprese aderenti ai consorzi CAPRI e TREVI e della società TAV, nonché delle società fornitrici delle infrastrutture per le reti ferroviarie ad Alta Velocità.
La prima istruttoria riguarda l'intesa tra le FERROVIE dello STATO e le imprese partecipanti al consorzio CAPRI (ANSALDO TRASPORTI S.p.A., ABB TRAZIONE S.p.A., BREDA COSTRUZIONI FERROVIARIE S.p.A. e FIREMA CONSORTIUM) che detengono complessivamente una quota di circa il 65% del fatturato totale del mercato del materiale rotabile in Italia.
Oggetto dell'intesa è l'attribuzione al consorzio della progettazione, della costruzione e della fornitura chiavi in mano di materiale rotabile. Secondo l'Autorità l'intesa potrebbe avere come obiettivo quello di impedire l'accesso di potenziali concorrenti e come effetto di discriminare parte delle imprese già operanti nel mercato interessato dando luogo ad una ripartizione del mercato stesso.
L'Autorità intende, inoltre, accertare se la preferenza data al Consorzio Capri delle Ferrovie dello Stato, pressoché unico acquirente dei prodotti, possa configurarsi come abuso a danno dei potenziali concorrenti.
La seconda istruttoria riguarda il Consorzio Trevi, costituito dalle stesse società partecipanti al consorzio Capri e dalla FIAT FERROVIARIA S.p.A.. Il consorzio Trevi, ha per oggetto la progettazione, la realizzazione e la sperimentazione dei treni ad alta velocità. L'Ente Ferrovie dello Stato, in questo caso in posizione di completo monopsonio, ha stipulato nel 1992 una convenzione con il consorzio per la fornitura di 30 treni modello ETR 500 e ha opzionato una successiva fornitura, da confermare, di settanta treni dello stesso modello.
L'Autorità vuole accertare se la costituzione del consorzio e la stipula della convenzione possono configurarsi come l'attuazione di un accordo tra le FS e le società aderenti al consorzio Trevi inteso ad impedire l'accesso a potenziali concorrenti.
Analogamente a quanto rilevato per il consorzio Capri anche in questo caso i comportamenti delle imprese sono suscettibili di costituire infrazione ai sensi degli artt. 2 (intese lesive della concorrenza) e 3 (abuso di posizione dominante) della legge n. 287/90.
L'ultima istruttoria, infine, riguarda l'intesa tra le Ferrovie dello Stato, la T.A.V. S.p.A., e le società ENI, IRI, e Fiat SpA e i consorzi da queste ultime costituiti per la progettazione esecutiva e la costruzione delle linee e delle infrastrutture ferroviarie per il sistema alta velocità.
Le Ferrovie e la TAV hanno stipulato una convenzione nella quale è previsto che per la costruzione delle tratte ferroviarie la società TAV si avvalga di "general contractor che dovranno essere, o dovranno essere interamente garantiti, da uno dei principali gruppi italiani". I general contractor individuati sono le società ENI, IRI, e Fiat SpA. Le prime due hanno costituito rispettivamente i consorzi CEPAV1 e CEPAV2 (ENI) e IRICAV1 e IRICAV2 (IRI) mentre la Fiat adempie direttamente agli obblighi di general contractor.
Anche per il caso TAV, quindi, sembra configurarsi un'intesa tra acquirente e principali produttori (i general contractor) volta a ripartire il mercato con pregiudizio per il meccanismo concorrenziale.
Nella convenzione è inoltre previsto che la determinazione delle tariffe per il servizio di trasporto di persone e merci avvenga d'intesa tra le Fs e la Tav e sia legata al livello del canone di affitto che FS dovrà corrispondere a TAV per l'uso della rete. Il canone, a sua volta, viene determinato sulla base dei costi di realizzazione delle infrastrutture. Gli eventuali eccessivi costi della realizzazione delle reti ferroviarie, pertanto, potrebbero tradursi, a seguito della posizione di monopolista detenuta dalle FS, anche in prezzi ingiustificatamente gravosi per gli utenti del trasporto ferroviario.
Anche per questa istruttoria l'Autorità ha pertanto deliberato di accertare eventuali violazioni agli artt. 2 e 3 della legge n. 287/90.
Roma, 30 giugno 1993