AS013 - AS13 - AUTOTRASPORTO IN CONTO TERZI
COMUNICATO STAMPA
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Segnalazione del 20 maggio 1993
COMUNICATO STAMPA
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha segnalato al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ed al Ministro dei Trasporti, la necessità di intervenire sulla normativa del settore dell'autotrasporto di merci su strada per conto di terzi. La disciplina, infatti, contiene numerosi profili in contrasto con i principi della libera concorrenza. La segnalazione è stata effettuata in relazione alla previsione dell'art.22 della legge n. 287/90, che attribuisce all'Autorità la facoltà di esprimere pareri sulle iniziative legislative e regolamentari e sui problemi riguardanti la concorrenza.
L'Autorità ha ritenuto opportuno segnalare che il mantenimento di un sistema di tariffe a forcella rappresenta un'anomalia rispetto agli ordinamenti dei maggiori paesi industrializzati europei, nei quali già da anni le norme che riguardano il settore dei trasporti sono informate ai principi della libera concorrenza.
Tali tariffe, determinate in via amministrativa, fissano il limite minimo e il limite massimo dei prezzi delle prestazioni di autotrasporto di merci per conto di terzi.
L'Autorità, in particolare, ha inteso segnalare le distorsioni del mercato introdotte dal decreto legge 29 marzo 1993, n. 82, "Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi", in sede di conversione di fronte al Senato.
Il decreto stabilisce che il regime delle tariffe a forcella (in vigore dal 1974), trovi applicazione in ogni contratto nel quale sia prevista l'effettuazione di prestazioni di autotrasporto per conto terzi. Pertanto la tariffa a forcella dovrà essere applicata a tutti quei contratti, precedentemente affidati ad un regime di libera formazione dei prezzi, per l'esecuzione dei quali sia prevista un'attività di autotrasporto.
Inoltre, l'atto legislativo introduce, solo per quei contratti di autotrasporto che fissano il corrispettivo secondo quanto previsto dalla forcella, un sistema di tutela dei diritti ed un termine di prescrizione estremamente favorevoli agli autotrasportatori. Di conseguenza il sistema si rivela più cogente ed atto a causare notevoli distorsioni nei rapporti contrattuali fra committente e vettore.
A parere dell'Autorità sarebbe più opportuno, quindi: a) non estendere l'obbligatorietà della forcella; b) non differenziare il regime di tutela per l'inadempimento delle prestazioni in funzione della tariffa adottata.
Una modifica del decreto in tal senso eviterebbe l'inasprimento delle restrizioni concorrenziali nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, settore sul quale l'Autorità è già intervenuta lo scorso aprile con una delibera rivolta alla Federazione Nazionale Spedizionieri. In quel caso l'Autorità aveva ritenuto che il cosiddetto "Tariffario di riferimento", adottato dalla Federazione, e relativo al servizio di spedizioni internazionali di merci, costituisse un'intesa restrittiva della concorrenza con oggetto la fissazione dei prezzi di vendita del servizio stesso, in violazione dell'art.2 della legge n. 287/90.
24 maggio 1993