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A30 - A.I.C.I.


COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 17 luglio 1992


COMUNICATO STAMPA


L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un'istruttoria nei confronti della FEDERAZIONE ITALIANA VELA - FIV, organo del Coni, volta ad accertare un'eventuale infrazione per abuso di posizione dominante sul mercato della fornitura dei servizi di stazza e di supporto per l'organizzazione delle regate veliche d'altura.

Il procedimento è stato avviato in seguito ad una denuncia effettuata dall'ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSI INTERNAZIONALI - AICI, un'associazione privata alla quale aderiscono sia società nautiche che privati interessati alla pratica agonistica della attività velica.
La FIV detiene sul mercato una posizione dominante fondata sul ruolo di ente di regolamentazione e controllo del settore e di licenziataria esclusiva per l'Italia di alcuni sistemi di stazzatura differenti da quelli forniti dall'AICI.
Secondo l'associazione denunciante la federazione nazionale, nell'emanare la regolamentazione per lo svolgimento per l'attività velica d'altura, avrebbe riconosciuto come unici sistemi di stazza ufficiali quelli dei quali possiede la licenza in esclusiva.
La FIV, inoltre, avrebbe tentato di impedire lo svolgimento di manifestazioni veliche, anche non federali, in cui fossero utilizzati sistemi di stazza non ufficialmente riconosciuti.
L'Autorità, considerato che l'attività di fornitura dei suddetti servizi non può essere considerata strettamente connessa ai fini istituzionali della Federazione nazionale e che tramite la regolamentazione adottata e la fornitura in esclusiva dei servizi di cui è licenziataria la FIV limita, di fatto, la possibilità di scelta degli utilizzatori e l'attività degli altri operatori presenti sul mercato nazionale, ha ritenuto che i menzionati comportamenti possano costituire un abuso di posizione dominante, ed ha pertanto deliberato di avviare l'istruttoria ai sensi dell'art.14 della legge n.287/90.

L'Autorità, inoltre, ha adottato il provvedimento di chiusura dell'istruttoria riguardante il presunto abuso di posizione dominante di alcune società saccarifere, la ERIDIANA Z.N. Spa, la SFIR Spa, la CO.PRO.B. e la ISI AGROINDUSTRIALE Spa, aderenti agli Accordi Bieticoli Interprofessionali per l'anno 1990/91.

Il procedimento era stato avviato lo scorso gennaio a seguito di due analoghe denuncie da parte, rispettivamente, della Alleanza fra Produttori e Cooperative agricole (APCA) e la Federazione Nazionale Commercianti Macchine e Prodotti per l'Agricoltura (COMPAG). Queste ultime indicavano come lesivi della concorrenza gli Accordi Bieticoli su indicati che prevedono, per gli zuccherifici firmatari, una competenza esclusiva nell'acquisto e nella distribuzione del seme di barbabietola e che, di fatto, attribuiscono loro una posizione dominante sul relativo mercato nazionale.
Secondo quanto indicato nelle segnalazioni, l'abuso da parte degli zuccherifici si è realizzato con la consegna al coltivatore di un seme diverso da quello da esso prescelto ed indicato nell'offerta di coltivazione.
L'Autorità ha accertato che le società saccarifere hanno effettivamente sostituito, in numero considerevole dei casi, le sementi richieste dai bieticoltori con sementi di diverso tipo, frequentemente di società sementiere ad esse collegate. Gli zuccherifici, a cui compete in via esclusiva l'attività di intermediazione delle sementi, detengono una posizione dominante per il fatto che i bieticoltori non possono rivolgersi per i loro approvvigionamenti ad altri distributori. Pertanto la consegna di un seme diverso da quello richiesto si concretizza in un condizionamento ed in una limitazione imposta ai coltivatori da parte di imprese in posizione dominante.

In relazione a queste considerazioni l'Autorità ha deliberato che i comportamenti messi in atto dalle società su indicate costituiscono infrazione all'art.3 della legge n.287/90 ed ha diffidato le stesse a non dar loro ulteriore attuazione. L'Autorità, inoltre, ha stabilito che le stesse comunichino tempestivamente l'eventuale adozione di un nuovo sistema distributivo delle sementi, atto a rimuovere gli effetti distorsivi della concorrenza.
Infine, in considerazione di alcuni elementi, tra cui la limitata durata della violazione e l'atteggiamento collaborativo assunto dalle parti nel corso dell'istruttoria, non è stata inflitta nessuna sanzione amministrativa pecuniaria perché le infrazioni accertate non appaiono gravi.



Roma, 27 Luglio 1992