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Comunicazione Concentrazioni 14 nov 2012


COMUNICAZIONE DELL’AUTORITÀ

Nuova disciplina relativa all’obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione

(art. 16 della legge n. 287/90, come modificato dall’art. 5-bis, comma 2, lett. c),  del d.l.  24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27)

 

Con la modifica apportata all’art. 16, comma 1, della legge n. 287/90 dal d.l. n. 1/2012, “a far data dal 1° gennaio 2013” le soglie di fatturato, al superamento delle quali sorge l’obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione, non saranno più alternative bensì cumulative.

Nell’imminenza dell’entrata in vigore della nuova disciplina può porsi la questione di quali siano le soglie di fatturato cui fare riferimento per stabilire la sussistenza dell’obbligo di comunicazione preventiva, ai sensi del citato art. 16, a fronte  di operazioni di concentrazione che siano poste in essere attraverso sequenze negoziali complesse, il cui inizio si ponga nel 2012 e la cui conclusione si realizzi nel 2013. Il riferimento è a casi di formazione progressiva dell’accordo in cui ad un iniziale negozio preparatorio (che a sua volta può essere sia un atto non strettamente vincolante - memorandum di intesa, accordo, gentlemen’s agreement, ecc. – sia pure un contratto già fonte di obbligazioni per le parti – contratto preliminare, contratto a effetti meramente obbligatori) faccia seguito un successivo contratto finale (closing) produttivo dell’effetto concentrativo.

Per la soluzione di tale questione è dirimente l’individuazione certa della data di realizzazione dell’operazione.

Un’operazione di concentrazione si intende realizzata nel momento in cui si produce l’effetto di acquisizione del controllo, che segna anche il limite temporale oltre il quale la comunicazione all’Autorità non sarebbe più tempestiva (cfr. art. 7 della legge n. 287/90 e Formulario per la comunicazione di un’operazione di concentrazione fra imprese, sez. D, punto 2).

Alla luce di tale criterio generale, laddove una concentrazione venga posta in essere mediante una sequenza negoziale complessa, il limite temporale massimo entro cui effettuare la comunicazione (preventiva) all’Autorità è costituito dalla data di conclusione del contratto definitivo, che realizza il passaggio del controllo.

Se a tale data sarà già in vigore la nuova disciplina delle soglie rilevanti per la competenza dell’Autorità, troverà applicazione tale ultima disciplina.