Collegio
In questa pagina sono consultabili i profili del Presidente e dei componenti il Collegio dell’Autorità.
[...]2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri [L’articolo 23 comma 1 del decreto-legge 201/2011 convertito, con modifiche, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", riduce da cinque a tre, compreso il presidente, il numero dei componenti. Tale disposizione non si applica ai componenti già nominati alla data di entrata in vigore del decreto. N.d.r.], nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità.
3. I membri dell'Autorità sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato. I membri dell'Autorità non possono essere rimossi o destituiti per motivi connessi al corretto svolgimento dei loro compiti o al corretto esercizio dei poteri nell'applicazione della presente legge ovvero degli articoli 101 o 102 del TFUE. I membri dell'Autorità possono essere sollevati dall'incarico solamente quando è applicata la pena accessoria di cui all'articolo 28 del Codice penale con sentenza passata in giudicato; in tali casi, il Collegio dell'Autorità informa i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per i provvedimenti di competenza. [...] Art. 10 commi 2 e 3 della Legge 287/90
Carica |
Nominativo |
Data nomina |
Atto di nomina |
Durata dell’incarico |
Compenso annuo |
Presidente |
20/12/2018 (insediamento 6/05/2019) |
Determinazione del 20/12/2018 adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, pubblicata in GURI n. 296 del 21/12/2018 |
Sette anni (art. 10, comma 3, Legge n. 287/1990) |
255.127,82 |
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Componente |
18/01/2022 (insediamento 1/02/2022) |
Determinazione del 18/01/2022 adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, pubblicata in GURI n. 15 del 20/01/2022 |
Sette anni (art. 10, comma 3, Legge n. 287/1990) |
255.127,82 |
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Componente |
01/06/2023 (insediamento 13/06/2023) |
Determinazione del 01/06/2023 adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, pubblicata in GURI n. 129 del 05/06/2022 |
Sette anni (art. 10, comma 3, Legge n. 287/1990) |
255.127,82 |
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Trattamento annuo “al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente” in vigore dal 1° maggio 2014 in applicazione dell’articolo 13 del Decreto Legge 24 aprile, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”.
Archivio storico
Carica |
Nominativo |
Data nomina |
Atto di nomina |
Durata dell’incarico |
Compenso annuo |
Componente |
3/03/2016 (insediamento 8/03/2016) in carica fino al 03/03/2023 |
Determinazione del 3/3/2016 adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, pubblicata in GURI n. 53 del 4/3/2016 |
Sette anni (art. 10, comma 3, Legge n. 287/1990) |
240.000,00 |
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Trattamento annuo “al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente” in vigore dal 1° maggio 2014 in applicazione dell’articolo 13 del Decreto Legge 24 aprile, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”.