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L’impatto positivo degli interventi di advocacy dell’Autorità tra il 2023 e il 2025 nel settore della raccolta differenziata
L’Autorità ha incaricato una società di consulenza di svolgere un’analisi di impatto dei propri interventi di advocacy nel settore dei servizi pubblici locali, con un particolare focus sulla gestione dei rifiuti urbani e sul trasporto pubblico locale.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha incaricato la società di consulenza Lear di sviluppare una metodologia di analisi di impatto ex ante, finalizzata a stimare i possibili benefici, dei propri interventi di advocacy nel settore dei servizi pubblici locali, in particolare nella gestione dei rifiuti urbani e nel trasporto pubblico locale (“TPL”). Gli interventi di segnalazione dell’Autorità nei settori in questione riguardano soprattutto situazioni in cui l’ente concedente ha deciso di non fare ricorso alla gara per selezionare il soggetto concessionario e non ha giustificato tale scelta in modo adeguato.
Dall’analisi svolta emerge che l’impatto potenziale ex ante degli interventi di advocacy dell’Autorità sulla qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con riferimento ai soli interventi di segnalazione effettuati tra il 2023 e il 2025, è chiaramente positivo in quanto idoneo a far registrare un aumento della percentuale di raccolta differenziata totale pari in media al 16% circa, con un risparmio stimato sul costo aggregato medio di raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati pari al 20%, equivalente a circa 120 milioni di euro. A tale riguardo, l’analisi svolta da Lear ha stimato i benefici potenzialmente imputabili a questi interventi in una prospettiva ex ante, misurandoli in termini di riduzione dei costi per la collettività e di miglioramento della qualità dei servizi. La metodologia proposta nasce da un confronto tra un gruppo di enti che sono stati oggetto di segnalazione o monito da parte dell’Autorità (c.d. non virtuosi) e un gruppo di enti che hanno fatto ricorso a modalità di affidamento efficienti (c.d. virtuosi). La differenza nei risultati tra questi due gruppi fornisce quindi una stima ex ante del beneficio potenziale dell’intervento dell’Autorità. L’ampiezza, la granularità e la standardizzazione dei dati disponibili nel settore dei rifiuti hanno consentito di confrontare i risultati ottenuti dai due gruppi di affidamenti tramite un’articolata e robusta analisi econometrica.
Per quanto riguarda il settore del TPL, sono stati sviluppati due casi studio, anche in questa circostanza basati su un confronto tra enti non virtuosi ed enti virtuosi, in grado di fornire indicazioni utili per una valutazione di tipo qualitativo sull’impatto potenziale ex ante degli interventi di advocacy dell’Autorità. In particolare, dai due confronti effettuati, relativi ad affidamenti comparabili per caratteristiche socioeconomiche e territoriali, è emerso un beneficio ex ante potenziale rappresentato soprattutto da una maggiore capacità dell’ente virtuoso di attrarre la domanda pro-capite (ovvero il numero di passeggeri annui trasportati per abitante) e di gestire in modo efficiente le spese.
Roma, 9 settembre 2026
Skipass, accolti impegni di Federconsorzio Dolomiti SuperSki e dei dodici Consorzi vallivi aderenti. Rimborsi e sconti per 30 milioni di euro
Sarà eliminato ogni coordinamento delle politiche di prezzo e distribuzione degli skipass di valle e saranno offerte misure di ristoro economico a favore dei consumatori-sciatori
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha chiuso con impegni l’istruttoria, avviata a luglio 2025, nei confronti di Federconsorzio Dolomiti SuperSki e dei dodici Consorzi di valle a esso aderenti (Consorzio esercenti impianti a fune Cortina d’Ampezzo, S. Vito di Cadore, Auronzo/Misurina; Consorzio esercenti impianti a fune Skirama Plan de Corones - Kronplatz; Consorzio impianti a fune Alta Badia; Consorzio esercenti impianti a fune Val Gardena - Alpe di Siusi; Consorzio impianti a fune Val di Fassa e Carezza; Consorzio esercenti il trasporto di persone a mezzo impianti a fune Alpe Lusia - San Pellegrino; Consorzio impianti a fune Civetta; Consorzio impianti a fune Arabba - Marmolada; Consorzio 3 Zinnen Dolomites; Consorzio impianti a fune Val di Fiemme - Obereggen; Consorzio impianti a fune San Martino di Castrozza e Passo Rolle; Consorzio Rio Pusteria - Bressanone) per una presunta violazione dell’articolo 2 della legge n. 287/1990 e dell’articolo 101 del TFUE.
L’istruttoria ha riguardato alcune previsioni dello Statuto feder-consortile, che avrebbero potuto determinare due apprezzabili restrizioni della concorrenza: la prima riguardante la definizione, all’interno del Federconsorzio Dolomiti SuperSki, del prezzo degli skipass dei Consorzi di zona; la seconda relativa ai limiti gravanti sui Consorzi di valle alla vendita dei propri skipass attraverso soggetti terzi.
Rispondendo pienamente alle preoccupazioni concorrenziali evidenziate nel provvedimento di avvio, il Federconsorzio Dolomiti Superski e i dodici Consorzi a esso aderenti si sono in primo luogo impegnati, anche attraverso modifiche statutarie, a rimuovere in futuro qualsiasi forma di coordinamento delle politiche di prezzo e distribuzione relative agli skipass vallivi; in secondo luogo, hanno offerto importanti misure di ristoro economico a favore dei consumatori-sciatori.
In particolare, i consumatori-sciatori che abbiano acquistato skipass vallivi, giornalieri o pluri-giornalieri, nelle stagioni sciistiche 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, potranno beneficiare di ristori economici per un valore complessivamente pari a 30 milioni di euro (di cui 18 milioni di euro a titolo di voucher sconto e 12 milioni di euro a titolo di rimborsi). I consumatori-sciatori avranno quindi la possibilità di scegliere tra un voucher sconto sui futuri acquisti, pari al 30% della precedente spesa, e un rimborso diretto, pari al 20% del precedente esborso. A tali misure si aggiunge l’impegno a stabilizzare, per le successive cinque stagioni invernali, alcune promozioni e agevolazioni già deliberate e relative al super-skipass Dolomiti SuperSki, per un valore complessivo pari a circa 20 milioni di euro.
Per eventuali chiarimenti sulle modalità e sui criteri di accesso e fruizione delle misure, si invita a monitorare i siti web del Federconsorzio Dolomiti SuperSki e dei Consorzi di valle aderenti, nonché gli avvisi che devono essere affissi presso tutte le casse fisiche del comprensorio e i giornali locali del Triveneto. L’Autorità ha ritenuto tali misure compensative suscettibili di attenuare gli eventuali effetti negativi sui consumatori-sciatori dell’intesa ipotizzata.
Roma, 7 agosto 2026
Roma, sanzioni per 2,675 milioni di euro a operatori monopattini elettrici ed e-bike in sharing
Bird, Dott e Lime hanno ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservati agli abbonati al Trasporto Pubblico Locale di Roma
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso le istruttorie, avviate a novembre 2025, nei confronti dei tre operatori autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità (e-bike e monopattini elettrici) nel territorio del Comune di Roma, per il periodo 2023-2026.
Bird, Dott e Lime sono state sanzionate complessivamente per 2,675 milioni di euro per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite (c.d. Pass), riservati agli abbonati annuali Metrebus, il titolo di viaggio per il trasporto pubblico locale romano, secondo gli obblighi assunti dagli operatori in sede di aggiudicazione del servizio.
In particolare, l’Autorità ha ritenuto che le tre società abbiano adottato misure e strutture organizzative inadeguate a gestire le richieste degli utenti, rendendo faticosa l’attivazione e lunga l’attesa per il rilascio dei Pass e, di conseguenza, riducendo il tempo a disposizione degli utenti per poterne fruire.
Inoltre, nei confronti di Bird, l’Autorità ha accertato anche un’altra pratica commerciale scorretta e cioè la disattivazione arbitraria degli account, senza un’informativa preventiva sulle circostanze che la legittimavano e senza un contraddittorio con gli utenti.
Le condotte sanzionate hanno un forte impatto sui consumatori, perché le tre società hanno limitato la fruizione di un servizio di mobilità che è complementare al trasporto pubblico locale e più sostenibile, grazie all’uso di mezzi meno inquinanti.
Roma, 6 agosto 2026
Trenitalia, accolti impegni su ostacoli ai rimborsi per ritardi prolungati e cancellazioni treni
La società dovrà eliminare il requisito della previa attestazione di rinuncia al viaggio e potenziare i canali già esistenti per la presentazione della richiesta di rimborso. Inoltre dovrà creare una pagina del sito web per fornire le principali informazioni, utili in caso di eventi che comportino criticità alla circolazione ferroviaria.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha chiuso con impegni l’istruttoria, avviata a dicembre 2025, nei confronti di Trenitalia. Il procedimento contestava la possibile frapposizione di ostacoli all’esercizio del diritto al rimborso integrale del prezzo del biglietto nel caso in cui il consumatore rinunci al viaggio quando sia ragionevolmente prevedibile, alla partenza o in caso di perdita di coincidenza o di soppressione del viaggio, che il treno giunga alla destinazione finale con un ritardo pari o superiore a 60 minuti. In particolare, per ricevere il rimborso, Trenitalia imponeva ai passeggeri un onere sproporzionato e non previsto dalla normativa sui diritti dei passeggeri ferroviari: dovevano infatti ottenere un’attestazione della propria rinuncia al viaggio, rivolgendosi, nell’imminenza del disservizio, al call center telefonico o alla biglietteria della stazione.
L’Antitrust ha chiuso l’istruttoria senza accertare l’infrazione e rendendo obbligatori gli impegni presentati da Trenitalia in quanto idonei a superare le criticità inizialmente contestate. Nello specifico, la società si è impegnata a eliminare il requisito della previa attestazione di rinuncia al viaggio per tutte le richieste di rimborso e a potenziare i canali già esistenti per la presentazione della richiesta di rimborso. Inoltre, Trenitalia dovrà creare un’apposita pagina del proprio sito web per fornire agli utenti le principali informazioni, utili in caso di eventi che comportino criticità alla circolazione ferroviaria. Entro tre mesi Trenitalia dovrà informare l’Autorità delle azioni intraprese per rispettare gli impegni assunti.
Roma, 30 luglio 2026
Antitrust: Saverio Valentino si è insediato alla Presidenza dell’Autorità
L’Avv. Saverio Valentino, nominato Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato dal Presidente del Senato, Ignazio La Russa, e dal Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, si è insediato ieri alla Presidenza dell’Antitrust. “Ringrazio sentitamente i Presidenti delle Camere per l’incarico ricevuto. Si tratta per me del coronamento di una carriera professionale interamente dedicata al diritto della concorrenza” ha commentato il neo Presidente.
L’Avv. Valentino (Roma, 1971) è stato Componente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato dal 13 giugno 2023. Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma dal 1999 (patrocinante in Cassazione dal 2013) e all’Ordine degli Avvocati di New York dal 2001, si è prevalentemente occupato di diritto della concorrenza italiano ed europeo, patrocinando dinanzi alle corti dell’Unione europea, a quelle amministrative e civili italiane, nonché alla Commissione europea, all’Autorità garante e ad altre Autorità di concorrenza in diversi Paesi del mondo.
Laureato con lode in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nel 1995, l’Avv. Valentino ha conseguito un Master in diritto comunitario (LL.M.) presso il Collegio d’Europa di Bruges nel 1996 e un Master in legge (LL.M.) presso la University of Chicago Law School nel 2000. Inoltre ha collaborato con la Direzione Generale I della Commissione europea, nell’unità che si occupava di politiche commerciali multilaterali e di questioni legate all’Organizzazione mondiale del commercio e l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.
Roma, 17 luglio 2026
Antitrust: Milano-Cortina 2026, oltre 2,5 milioni di euro di sanzioni per attività parassitarie
Le società sanzionate hanno realizzato campagne pubblicitarie e attività promozionali in cui sono stati spesso riprodotti o richiamati i simboli e gli emblemi olimpici, e/o denominazioni ufficiali come “Milano-Cortina/Milano-Cortina2026”. Istruttorie avviate grazie al monitoraggio svolto dal Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso i procedimenti avviati a partire da gennaio 2026 nei confronti delle società Harmont&Blaine S.p.A., Rialto S.p.A. (supermercati “Il Gigante”), MD S.p.A. (supermercati “MD”), Magazzini Gabrielli S.p.A. (supermercati “Oasi”), RetailPro S.p.A. (supermercati “Pro7”) e Butan Gas S.p.A. e ha accertato violazioni del divieto di “attività parassitarie”. Alle società sono state irrogate sanzioni per un importo complessivo superiore ai 2,5 milioni di euro.
Le istruttorie sono state avviate a seguito di un’attività di monitoraggio svolta dal Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza e l’Autorità ha esercitato le competenze attribuite dal D.L. n. 16/2020 (convertito con Legge n.31/2020) in materia di “attività parassitarie” (cd. “Ambush marketing”). In particolare, l’Antitrust ha accertato che Harmont&Blaine S.p.A., Rialto S.p.A., MD S.p.A., Magazzini Gabrielli S.p.A., RetailPro S.p.A. e Butan Gas S.p.A. - pur non essendo sponsor ufficiali dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026 - hanno realizzato un collegamento tra il proprio marchio e le Olimpiadi, inducendo in errore il pubblico sull’identità degli sponsor ufficiali.
In concomitanza con il periodo di svolgimento dei Giochi olimpici, infatti, le società hanno svolto campagne pubblicitarie e attività promozionali nelle quali sono stati spesso riprodotti o richiamati, a vario titolo, i simboli (cinque cerchi) e gli emblemi olimpici, e/o denominazioni ufficiali come “Milano-Cortina/Milano-Cortina2026”. Questi elementi sono risultati idonei a configurare una attività parassitaria in violazione del divieto previsto dall’articolo 10 del D.L. n. 16/2020.
Roma, 17 luglio 2026
Testo del Provvedimento Harmont & Blaine
Testo del Provvedimento Il Gigante
Testo del Provvedimento Butan Gas
Avviata istruttoria sull’aumento del prezzo di abbonamento al servizio “Microsoft 365”
Microsoft non avrebbe evidenziato in modo adeguato che il servizio offerto in abbonamento è stato integrato dai servizi di intelligenza artificiale “Copilot” e “Designer”
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti delle società Microsoft Ireland Operations Ltd. e Microsoft S.r.l. per pratica commerciale scorretta relativa alle informazioni sull’aumento del prezzo di abbonamento al servizio “Microsoft 365”. Queste sarebbero state presentate ai consumatori in modo frammentato, senza evidenziare adeguatamente che "Microsoft 365" è stato integrato dai servizi di intelligenza artificiale “Copilot” e “Designer”. Inoltre, ai consumatori sarebbe stato imposto, come opzione di default e salvo l’esercizio del recesso, un nuovo piano di abbonamento con un prezzo più elevato.
Secondo l’Autorità, questa condotta sarebbe contraria alla disciplina consumeristica perché Microsoft non avrebbe fornito agli utenti informazioni sufficienti per apprezzare le modifiche apportate al servizio offerto e, per l’effetto, assumere scelte informate e consapevoli sull’opportunità o meno di procedere al rinnovo contrattuale. La stessa modalità comunicativa costituirebbe anche una pratica aggressiva perché avrebbe indebitamente compresso l’autonomia negoziale dei consumatori.
Roma, 26 giugno 2026
E-commerce, sanzione di 2 milioni di euro a Deghi S.p.A. per pratica commerciale scorretta
La società pubblicizzava in maniera scorretta promozioni e sconti a termine utilizzando anche un “contatore alla rovescia”.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per 2 milioni di euro Deghi S.p.A. per pratica commerciale scorretta. L’Autorità ha accertato che la società, da gennaio 2024 a fine dicembre 2025, in molti casi ha utilizzato un “contatore alla rovescia” (o “countdown”) per pubblicizzare sconti a termine che però, alla scadenza, si rinnovavano alle stesse condizioni economiche con un nuovo “contatore”. In tal modo, Deghi ha prospettato in maniera ingannevole prezzi e sconti di molti prodotti venduti “in promozione” sul sito internet https://www.deghi.it/.
Si tratta di una condotta particolarmente insidiosa basata su una tecnica di manipolazione (cd. “dark pattern”), che impone un limite temporale fittizio a offerte di prodotti in promozione per spingere il consumatore all’acquisto, sfruttando così la cosiddetta “euristica della scarsità”.
Roma, 25 giugno 2026
RC Auto, avviata indagine conoscitiva e consultazione pubblica sulle criticità concorrenziali
L’indagine, che sarà svolta insieme all’IVASS, si concentrerà soprattutto sui meccanismi di funzionamento dei sistemi di attribuzione del rischio (es. sistema bonus malus e classi di merito) e della procedura di risarcimento diretto, e anche sugli eventuali ostacoli alla mobilità della domanda (es. scatola nera e comparatori di prezzo)
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) hanno avviato un’indagine conoscitiva per approfondire alcune possibili criticità concorrenziali nel settore RC Auto, nel contesto del protocollo di intesa tra le due istituzioni.
Considerata la natura obbligatoria dell’RC Auto e la diffusione degli autoveicoli, il settore presenta dimensioni di rilievo, con una raccolta premi di circa 13,5 miliardi nel 2025. Nel corso del tempo, sia il legislatore sia il regolatore sono intervenuti più volte sulla disciplina dell’RC Auto - anche alla luce delle considerazioni espresse dall’Antitrust in diverse segnalazioni - con l’obiettivo di accrescere l’efficienza del sistema e la concorrenza tra le compagnie assicurative. Allo stato attuale, tuttavia, sembrano persistere alcune criticità che l’Autorità e l’IVASS ritengono opportuno approfondire nell’indagine conoscitiva.
Si intende verificare se, alla luce del vigente quadro normativo e regolamentare, l’assetto del settore dell’assicurazione RC Auto sia interessato da ostacoli allo sviluppo concorrenziale a vantaggio dei consumatori finali e ad individuare eventuali interventi idonei al loro superamento.
In particolare, l’indagine si concentrerà sui meccanismi di funzionamento dei sistemi di attribuzione del rischio (es. sistema bonus malus e classi di merito) e della procedura di risarcimento diretto. Oggetto di analisi sarà anche il ruolo dei dispositivi per il monitoraggio degli stili di guida e dell’attività del veicolo, come la scatola nera, con riguardo all’eventuale presenza di ostacoli alla mobilità dei consumatori. Inoltre, l’indagine si occuperà degli effetti che la complessità delle offerte commerciali e la prassi relativa agli sconti producono sull’efficace funzionamento degli strumenti di comparazione dei prezzi, tra i quali Preventivass.
Contestualmente all’avvio dell’indagine, è stata lanciata una consultazione pubblica (Call for inputs) per acquisire i contributi di tutti i soggetti interessati alle tematiche in questione, che sono descritte più diffusamente nel provvedimento d’avvio dell’indagine. I contributi dovranno essere inviati all’indirizzo e-mail [email protected] entro il 31 luglio 2026.
Roma, 18 giugno 2026
Servizi cloud, avviata indagine nei confronti di Apple ai sensi del Digital Markets Act
Secondo il Digital Markets Act, Apple deve garantire a terzi, a titolo gratuito, l’effettiva interoperabilità con le componenti hardware e software controllate tramite i sistemi operativi iOS e iPadOS di Apple.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’indagine nei confronti delle società Apple Inc., Apple Distribution International Ltd e Apple Italia S.r.l. (di seguito, “Apple”) in merito all’osservanza dell’obbligo di interoperabilità previsto dal Digital Markets Act (di seguito, “DMA”) cui sono sottoposti i sistemi operativi iOS e iPadOS di Apple. Ai sensi dell’articolo 6, par. 7, del DMA, Apple deve garantire ai fornitori terzi di servizi cloud consumer, a titolo gratuito, l’effettiva interoperabilità con i sistemi operativi iOS e iPadOS, nonché parità di accesso alle stesse componenti hardware e software che sono disponibili per il servizio iCloud di Apple.
L’Autorità ha elementi per ritenere che i fornitori terzi di servizi cloud consumer potrebbero non essere posti nelle stesse condizioni del servizio iCloud di Apple, perché non sembrano avere accesso alle stesse componenti utilizzate o comunque rese disponibili al servizio iCloud. A titolo di esempio, sembrerebbe che Apple non consenta ai servizi per gli utenti finali di cloud storage alternativi di utilizzare le componenti di iOS e iPadOS che permettono di effettuare il backup integrale dei dati presenti sui dispositivi, consentito invece al servizio iCloud di Apple.
È la prima volta che l’Autorità esercita i poteri previsti dall’articolo 38, par. 7, del DMA, specificamente attribuite dalla legge 30 dicembre 2023, n. 214, recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022”, e, in particolare, dall’articolo 18, “Misure per l’attuazione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale”. In base a tale legge, l’Autorità può prestare supporto alla Commissione europea (di seguito, “Commissione”) con lo svolgimento di indagini preliminari ai sensi del DMA. Il procedimento è stato avviato in stretta cooperazione con la Commissione.
I risultati dell’indagine dell’AGCM saranno trasferiti alla Commissione per sostenerla nell’esercizio del suo ruolo di unica Autorità preposta all’applicazione del DMA.
Roma, 16 giugno 2026
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