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Clausole vessatorie


Nel 2012 sono state attribuite all’Autorità nuove competenze in materia di clausole vessatorie (art. 37-bis, del Codice del consumo) inserite in condizioni generali di contratto o moduli, modelli e formulari predisposti dalle imprese per essere impiegati nei rapporti con i consumatori. In base al Codice del consumo è vessatoria la clausola che, malgrado la buona fede del professionista, determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

In tale ambito l'Autorità può attuare un duplice intervento: essa può accertare la vessatorietà delle clausole attivandosi d’ufficio o su segnalazione, oppure può pronunciarsi sull’interpello proposto dall’impresa interessata. La segnalazione può essere presentata in formato cartaceo o elettronico (webform o PEC), da parte di ogni soggetto ed organizzazione (ad esempio, associazione dei consumatori) che ne abbia interesse. Anche le Camere di Commercio o loro unioni (c.d "sistema camerale"), possono presentare delle segnalazioni. In caso di avvio di un'istruttoria, è inoltre prevista una consultazione obbligatoria on line, tramite il sito dell'Autorità, a cui possono partecipare il sistema camerale, le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale e le associazioni dei consumatori facenti parte del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.

L'interpello può essere richiesto dalle imprese – tramite apposito formulario – per accertare in via preventiva se le clausole che esse intendono utilizzare nei contratti con i consumatori siano vessatorie. L'Autorità deciderà entro un termine di 120 giorni, salva interruzione del termine se le informazioni fornite risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere.

In materia di clausole vessatorie, l'Autorità può consultare le autorità di regolazione o vigilanza dei settori in cui i professionisti interessati operano, nonché il sistema camerale.

 

 

REGOLAMENTO e FORMULARIO