Ti trovi in: Home / Competenze / Tutela del Consumatore / Normativa / Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 (art. 30, co. 1-bis) - Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno



Stampa

Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 (art. 30, co. 1-bis) - Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno


[Comma introdotto dalla legge 30 ottobre 2014, n. 161]

1-bis.  Al  fine  di  assicurare  il  rispetto   del   divieto   di discriminazioni  di  cui  all'articolo  29,  il  Centro  europeo  dei consumatori per l'Italia  riceve  le  segnalazioni  dei  consumatori, delle micro-imprese di cui all'articolo 18, comma 1, lettera  d-bis), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  e delle associazioni dei consumatori; fornisce  loro  assistenza  anche per facilitarne la comunicazione con il prestatore del servizio;  ove appropriato, d'ufficio o su segnalazione, contatta il prestatore  del servizio al fine di ottenere il rispetto delle  normative  europee  e nazionali  relative   al   predetto   divieto   di   discriminazioni, avvalendosi anche della  rete  dei  centri  europei  dei  consumatori (ECC-NET). Ove tali iniziative non consentano di ottenere il rispetto del divieto, il Centro europeo dei consumatori per l'Italia invia  un documentato rapporto all'Autorita' garante della  concorrenza  e  del mercato, che puo' intervenire applicando i poteri di cui all'articolo 27 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, e successive modificazioni. Con proprio regolamento, da adottare  entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente disposizione, l'Autorita' garante della  concorrenza  e  del  mercato disciplina  la  procedura  istruttoria,  in  modo  da  garantire   il contraddittorio e l'accesso agli atti. Con  il  medesimo  regolamento l'Autorita' garante della concorrenza  e  del  mercato  disciplina  i propri rapporti con il Centro europeo dei consumatori per l'Italia.