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Competenza


In base al Codice del consumo (articoli da 18 a 27, art. 37 bis e da 45 a 67) e alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, l’Autorità è chiamata a tutelare:

a) i consumatori e le microimprese(*) rispetto alle pratiche commerciali scorrette poste in essere dai professionisti ai loro danni, ai diritti dei consumatori previste dalla Direttiva europea 83/2011/UE recepita con D.Lgs n.21/2014 e al divieto di discriminazione basata sulla nazionalità o sul luogo di residenza, così come previsto dalla Legge n. 161/2014;

b) i professionisti riguardo alla pubblicità ingannevole e comparativa illecita posta in essere dai concorrenti;

c) i consumatori contro le clausole vessatorie.

 


(*) Le tutele attualmente previste dal Codice del consumo a favore dei soli consumatori persone fisiche sono state estese dal legislatore anche alle microimprese, definite come le entità, le società o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un’attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, dell’allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (art. 7 del d.l. 1/2012, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27)