CV273 - ALLIANZ-IUS VARIANDI
AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
CONSULTAZIONE IN MATERIA DI CLAUSOLE VESSATORIE
Articolo 37 bis del Codice del consumo
(Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni)
CV/273 “ALLIANZ - IUS VARIANDI”
Informata l’Autorità, si dispone la seguente consultazione ai sensi dell’articolo 7, comma 1 del “Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa”, adottato dall’Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n.31356.
I. IL PROCEDIMENTO
1. In data 29 maggio 2025, facendo seguito a una segnalazione dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - IVASS, è stato avviato il procedimento CV/273 “Allianz - Ius Variandi”, nei confronti di Allianz S.p.A. in qualità di professionista (di seguito anche “Società”). Il procedimento ha a oggetto alcune clausole contenute nei modelli contrattuali assicurativi denominati “Allianz ULTRA” per i settori “Salute” e “Casa e Patrimonio” (di seguito, “Regolamenti”) che regolano il funzionamento del predetto modello assicurativo, con particolare riferimento ai meccanismi di aggiornamento delle garanzie scelte dal contraente - consumatore.
II. SETTORE ECONOMICO INTERESSATO DALL’ISTRUTTORIA
2. Servizi assicurativi
III. CLAUSOLE OGGETTO DI VALUTAZIONE
3. Costituiscono oggetto del procedimento le seguenti clausole, limitatamente ai rapporti contrattuali tra la Società e i consumatori:
A) “10) Manutenzione, aggiornamento, revisione di Allianz ULTRA e nuove Edizioni applicabili.
Allianz - con regolare cadenza temporale e, in ogni caso, al ricorrere di modifiche normative o di altre circostanze che possano incidere sul rischio assicurato - riesaminerà il contenuto e la formulazione degli Ambiti di rischio. Il riesame sarà finalizzato a migliorare gli standard di servizio nonché l’accuratezza, la chiarezza e la semplicità delle condizioni di assicurazione. A tal fine si terrà conto anche degli andamenti e della sostenibilità tecnica relativa alle Soluzioni di garanzia offerte nonché dei generali interessi delle categorie di Clienti per le quali sono stati concepiti i diversi Ambiti di rischio. Qualora lo ritenga opportuno o necessario, alla luce di tale attività di monitoraggio e revisione, la Compagnia potrà modificare i contenuti di uno o più Ambiti di rischio rilasciando una nuova Edizione. In tal caso le eventuali nuove e diverse condizioni di assicurazione saranno applicate a tutti i contratti in essere in occasione del primo rinnovo annuale di Polizza (o ricorrenza annuale nelle ipotesi di durata superiore ad un anno) successivo al rilascio della nuova Edizione, nei limiti di quanto di seguito descritto. Se, tuttavia, la Polizza dovesse rinnovarsi prima dell’inizio del secondo mese successivo a quello di rilascio della nuova Edizione, l’applicazione sarà posticipata al successivo rinnovo annuale (o ricorrenza annuale nelle ipotesi di durata superiore ad un anno), salvo che nel frattempo sia stata rilasciata e risulti applicabile una nuova ed ulteriore Edizione.
Non saranno oggetto di adeguamento (e resteranno quindi ferme quelle convenute in sede di stipula) le regole negoziali in materia di: clausola broker; frazionamento del premio; criteri di ridefinizione del premio per età ove previsti; decorrenza e durata della copertura (salvo quanto di seguito previsto per disdetta e recesso).
Manterranno validità anche in caso di rilascio di nuove Edizioni: le dichiarazioni rese dal Contraente o dall’Assicurato prima della stipula del contratto; le eventuali designazioni di terzi vincolatari delle prestazioni risultanti dalle polizze o da appendici o da altri documenti contrattuali ad esse collegati ed altrimenti denominati; eventuali pattuizioni inerenti al tacito rinnovo della Polizza.
L’adeguamento del contratto non pregiudicherà i diritti già maturati dal Contraente o dall’Assicurato prima che la nuova Edizione sia divenuta applicabile. E così, esemplificativamente, le eventuali variazioni dei termini e/o delle modalità di comunicazione della disdetta e/o del recesso, oppure delle regole di evoluzione delle somme assicurate, dei limiti di indennizzo e del premio previste dalla clausola di “Adeguamento automatico annuale”, ove richiamata in Polizza e presente nei Set Informativi degli Ambiti di Rischio, varranno soltanto a partire dal secondo rinnovo annuale successivo al rilascio della nuova Edizione. Tale differimento consentirà al Contraente, che non intenda accettare tali adeguamenti, di poter esercitare il proprio diritto di disdetta del contratto entro i termini contrattualmente previsti.
Esempio: [OMISSIS].
Le condizioni di assicurazione previste nella nuova Edizione saranno rese disponibili nel sito internet di Allianz e, con riferimento all’Edizione applicabile, nell’area riservata del Contraente, indicando la data dell’ultima Edizione aggiornata. Allianz, inserirà nell’area riservata del Contraente le nuove condizioni di assicurazione relative agli Ambiti di rischio acquistati previste dalla nuova Edizione, indicando se si tratti di modifiche imposte dalla normativa sopravvenuta o se si tratti di revisioni e variazioni introdotte dalla Compagnia per il miglioramento complessivo e la sostenibilità dei prodotti. Quando soggetti diversi, il Contraente sarà tenuto a comunicare all’Assicurato le informazioni rese disponibili sulla sua area riservata.
Le condizioni di assicurazione originariamente sottoscritte saranno comunque mantenute in evidenza nell’area riservata del Contraente.
Allianz darà informazione al Contraente della pubblicazione dell’Edizione applicabile sull’area riservata.
All’atto della sottoscrizione della Polizza e nei casi di successiva sottoscrizione di nuova Polizza -sottoscrizioni sempre precedute dalla valutazione della coerenza con le richieste e le esigenze del Contraente effettuata dall’Agente - il Contraente dichiarerà per iscritto di conoscere ed approvare il presente Regolamento (o, comunque, il Regolamento vigente al momento della successiva sottoscrizione) ed il meccanismo di applicazione al contratto delle eventuali nuove e diverse condizioni di assicurazione previste dalle successive Edizioni realizzate durante la vigenza del contratto.”.
B) “11) Diritto alla miglior liquidazione, modalità di esercizio della Facoltà di chiedere l’applicazione delle condizioni originarie in caso di sinistro e supporto delle Agenzie.
Al fine di privilegiare l’interesse dell’Assicurato, il sinistro sarà gestito e liquidato applicando le migliori condizioni di assicurazione tra quelle previste nell’ultima Edizione applicabile al tempo della denuncia di sinistro e quelle sottoscritte e contenute negli Ambiti di rischio originariamente acquistati, tutte presenti nella sua area riservata. (Diritto alla miglior liquidazione).
Fermo quanto sopra, in caso di sinistro, l’Assicurato può chiedere, che il sinistro medesimo sia liquidato alle condizioni di assicurazione contenute negli Ambiti di rischio originariamente acquistati e descritti nell’Edizione vigente al tempo della sottoscrizione della Polizza (Facoltà di chiedere l’applicazione delle condizioni originarie).
[OMISSIS].
Nel caso in cui l’Assicurato voglia avvalersi della Facoltà di chiedere l’applicazione delle condizioni originarie, dovrà rivolgersi al proprio Agente quale soggetto deputato alla gestione del rapporto. In questo caso il rapporto – limitatamente alla gestione e liquidazione del sinistro in questione - sarà regolato dalle condizioni di assicurazione contenute nell’Edizione originariamente sottoscritta dal Contraente.
Eventuali sinistri successivi saranno gestiti e liquidati applicando il Diritto alla miglior liquidazione, ferma sempre la possibilità per l’Assicurato di avvalersi della Facoltà di chiedere l’applicazione delle condizioni originarie.
Le prestazioni che prevedono il pagamento diretto da parte della Compagnia ad un soggetto terzo incaricato di eseguire tali prestazioni saranno erogate per il tramite della rete di fornitori di cui la Compagnia si avvale al momento della denuncia del sinistro, fermi sia il Diritto alla miglior liquidazione che la possibilità per l’Assicurato di avvalersi della Facoltà di chiedere l’applicazione delle condizioni originarie.
La Facoltà di chiedere l’applicazione delle condizioni originarie non trova applicazione nelle ipotesi in cui la modifica contrattuale e la variazione delle condizioni di gestione/liquidazione del sinistro, sia stata imposta dalla necessità di adeguarsi a modifiche normative o regolamentari o a disposizioni dell’Autorità di Vigilanza.
Resta inteso che la Facoltà di chiedere l’applicazione delle condizioni originarie non sarà neppure applicabile nei casi in cui l’adeguamento delle condizioni contrattuali non incida sulla prestazione indennitaria in caso di sinistro; ciò, in particolare, quando le modifiche comportino: (i) interventi volti a chiarire/esplicare le caratteristiche dei soggetti assicurati e/o delle garanzie; (ii) la variazione degli strumenti di pagamento consentiti (in conformità alla normativa di riferimento e sempre fatta salva la possibilità di pagamento attraverso il canale agenziale); (iii) variazioni dei criteri di adeguamento automatico del premio (c.d. indicizzazione).
Il meccanismo dinamico di evoluzione ed aggiornamento di Allianz ULTRA e la conseguente previsione del Diritto alla miglior liquidazione e della Facoltà di chiedere l’applicazione delle condizioni originarie non saranno valevoli per eventuali Edizioni speciali create per determinati segmenti di clientela.”
C) “12) Modifica del Programma di protezione e degli Ambiti di rischio, Diritto alla miglior liquidazione e Facoltà di chiedere l’applicazione delle condizioni originarie in caso di rilascio di nuova Edizione
Nel caso in cui il Contraente, previa valutazione di coerenza con le sue richieste ed esigenze da parte dell’Agente, decida di modificare il suo Programma di protezione, potrà farlo aderendo formalmente a tutte le condizioni di assicurazione delle ultime Edizioni, per tutti gli Ambiti di rischio facenti parte del suo Programma di protezione, anche se non oggetto della richiesta di modifica. In tal caso il Contraente potrà sottoscrivere una nuova Polizza e non saranno più applicabili le condizioni di assicurazione originarie. Il Diritto alla miglior liquidazione e la connessa Facoltà di chiedere l’applicazione delle condizioni originarie varranno quindi solo in relazione alle eventuali successive Edizioni.
La presente disposizione non si applica:
-
- quando il Contraente non richieda modifiche del Programma di protezione ma si limiti ad esercitare, rispetto ad uno o più Ambiti di rischio, il diritto di disdetta contrattualmente previsto in suo favore;
- quando, al tempo della richiesta di modifica, non siano state rilasciate Edizioni diverse da quelle vigenti al tempo della stipula della Polizza.”.
IV. PROFILI OGGETTO DI VALUTAZIONE
4. Le clausole descritte, in sé, in collegamento tra loro e/o nel contesto dell’intero testo del contratto, appaiono vessatorie ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2 lettere l) e m) del Codice del consumo in quanto tali da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
V. SOGGETTI LEGITTIMATI A PARTECIPARE ALLA CONSULTAZIONE
5. Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del “Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa”, possono partecipare alla consultazione le associazioni di categoria rappresentative dei professionisti a livello nazionale e le camere di commercio o loro unioni che risultino interessate dalle clausole oggetto del procedimento, in ragione della specifica esperienza maturata nel settore. Possono, altresì, partecipare alla consultazione le associazioni dei consumatori, rappresentative a livello nazionale, riconosciute e iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137 del Codice del consumo.
VI. MODALITA’ E TERMINI PER PARTECIPARE ALLA CONSULTAZIONE
6. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente comunicato i soggetti interessati possono prendere parte alla consultazione per iscritto, inviando i propri contributi attraverso la casella di posta elettronica [email protected], dedicata alla consultazione in oggetto, indicando la loro qualificazione e l’interesse a partecipare alla consultazione.
7. I commenti ricevuti non saranno oggetto di pubblicazione, ma verranno acquisiti e potranno essere utilizzati in relazione al caso CV/273 “Allianz- Ius Variandi”.
8. I soggetti che inviano i commenti, ove ritengano sussistere elementi di riservatezza, sono tenuti a fornire contestualmente una versione non confidenziale dei contributi resi.
9. In proposito, si richiede di inviare informazioni, dati di esperienza, osservazioni o commenti sulle clausole oggetto di consultazione utili ai fini della valutazione delle stesse ai sensi degli articoli 33, ss. del Codice del consumo.