CV274 - ROMANA AUTO-CONDIZIONI CONTRATTUALI
AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
CONSULTAZIONE IN MATERIA DI CLAUSOLE VESSATORIE
Art. 37-bis del Codice del consumo
(Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni)
CV/274 - ROMANA AUTO-CONDIZIONI CONTRATTUALI
Informata l’Autorità, si dispone la seguente consultazione ai sensi dell’art. 7, comma 1 del “Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n.31356.
IL PROCEDIMENTO
In data 25 giugno 2025, è stato avviato il procedimento CV/274 ROMANA AUTO-CONDIZIONI CONTRATTUALI nei confronti di Gruppo Italia Vendita Auto S.p.a. (d’ora in avanti, il “Professionista”). Il procedimento ha ad oggetto, tra l’altro, alcune clausole inserite nel modulo contrattuale denominato “Condizioni di vendita generali” (nel prosieguo le “Condizioni Contrattuali”) impiegato dal Professionista per la vendita di veicoli usati.
SETTORE ECONOMICO INTERESSATO DALL’ISTRUTTORIA
Vendita di veicoli usati
CLAUSOLE OGGETTO DI VALUTAZIONE
Costituiscono oggetto del procedimento le seguenti clausole, limitatamente ai rapporti contrattuali tra il Professionista e i consumatori:
A) Art. 1 delle Condizioni Contrattuali (“Proposta di acquisto”), “il Compratore […] accetta sin da ora che qualora per ragioni logistiche o di qualsivoglia altra natura non fosse possibile reperire il veicolo [usato] come identificato nella proposta medesima mediante numero di telaio e targa, il Venditore potrà sostituire detto veicolo con altro avente le medesime caratteristiche ovvero anche di valore e qualità tecniche superiori ed alle medesime condizioni economiche concordate, [in proposito] l’eventuale rifiuto del Compratore a procedere comunque con la compravendita del veicolo determinerà il diritto in capo al Venditore di trattenere la cauzione versata al momento della sottoscrizione della proposta medesima”.
B) Art. 2 delle Condizioni Contrattuali (“Deposito cauzionale”), “La proposta dovrà essere accompagnata, a garanzia e serietà della stessa, dal deposito di una cauzione infruttifera [non superiore al 10% del prezzo del veicolo]. [La predetta cauzione] sarà acquisita dal Venditore, a titolo di indennità, nel caso in cui egli accettasse la richiesta di annullamento della proposta formulata dal Compratore […]. In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni del Compratore scaturenti dalla presente proposta d’acquisto e delle condizioni generali di vendita, il Venditore potrà trattenere l’importo versato. Resta inteso che qualora il Compratore abbia deciso di procedere all’acquisto dell’autovettura tramite finanziamento, l’eventuale rifiuto da parte dell’istituto creditizio di […] concedere detto finanziamento non darà in alcun modo diritto al Compratore di richiedere la restituzione della cauzione: in tale ipotesi, qualora il Compratore non intendesse quindi più procedere con l’acquisto dell’autoveicolo, potrà richiedere l’annullamento della proposta di acquisto ed il Venditore avrà diritto di trattenere l’importo versato. Nelle ipotesi di inadempimento del Venditore, il Compratore avrà diritto alla restituzione della cauzione infruttifera versata contestualmente alla sottoscrizione della proposta”.
C) Art. 4 delle Condizioni Contrattuali (“Consegna”), “La consegna avviene entro il termine orientativo indicato al momento della proposta. Operano come giustificativi di eventuali ritardi, oltre i casi di forza maggiore, in generale, agitazioni sindacali, incendi o infortuni, deficienze di energia, inadempimenti di terzi, interruzioni di lavoro, ritardi imputabili ai fornitori, eccetera. Alla data di consegna preferenziale eventualmente ed orientativamente indicata nella proposta d’acquisto è fissato in ogni caso a favore del Venditore un periodo ulteriore di tolleranza di 90 giorni. Trascorso il termine indicato senza che la consegna sia avvenuta, è fissato un ulteriore termine di tolleranza di 60 giorni durate i quali il Venditore dovrà mettere a disposizione del Compratore, senza alcun onere a carico di questi, un autoveicolo sostitutivo. Trascorso tale ulteriore termine senza che la consegna sia avvenuta, il Compratore potrà revocare la proposta tramite comunicazione scritta e il Venditore non potrà che essere tenuto alla restituzione delle somme versate nel loro ammontare nominale”.
D) Art. 6 delle Condizioni Contrattuali (“Garanzia”), “Possibili ritardi nella prestazione di assistenza [in garanzia legale di conformità da parte del venditore Gruppo IVA] non danno diritto al Compratore al risarcimento dei danni”.
E) Art. 8 delle Condizioni Contrattuali (“Foro”), “Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, all’applicazione e risoluzione del contratto originato dalla accettazione della presente proposta, o comunque connessa con lo stesso, nella quale il Venditore sia convenuto o chiamato in causa è convenzionalmente competente anche in via di deroga, il Foro di Roma. Il Venditore, quale attore, potrà ricorrere, sempre ed anche in via di deroga convenzionale, sia al Foro del Venditore, sia al Foro di Roma che a quello di residenza del convenuto”.
PROFILI OGGETTO DI VALUTAZIONE
Le clausole sopra riportate, in sé, in collegamento tra loro e/o nel contesto dell’intero modulo contrattuale, appaiono vessatorie ai sensi degli artt. 33, commi 1 e 2, lett. b), e), f), m), p) e u), del Codice del consumo in quanto tali da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Inoltre, le citate clausole appaiono altresì violare l’art. 61 Cod. Cons.
SOGGETTI LEGITTIMATI A PARTECIPARE ALLA CONSULTAZIONE
Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del Regolamento, possono partecipare alla consultazione le associazioni di categoria rappresentative dei professionisti a livello nazionale e le camere di commercio o loro unioni che risultino interessate dalle clausole oggetto del procedimento, in ragione della specifica esperienza maturata nel settore. Possono, altresì, partecipare alla consultazione le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale riconosciute e iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137 del Codice del consumo.
MODALITA’ E TERMINI PER PARTECIPARE ALLA CONSULTAZIONE
Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente comunicato i soggetti interessati possono prendere parte alla consultazione per iscritto, inviando i propri contributi attraverso la casella di posta elettronica [email protected] dedicata alla consultazione in oggetto, indicando la loro qualificazione e l’interesse a partecipare alla consultazione.
I commenti ricevuti non saranno oggetto di pubblicazione, ma verranno acquisiti e potranno essere utilizzati in relazione al caso CV/274 ROMANA AUTO-CONDIZIONI CONTRATTUALI.
I soggetti che inviano i commenti, ove ritengano sussistere elementi di riservatezza, sono tenuti a fornire contestualmente una versione non confidenziale dei contributi resi.
In proposito si richiede di inviare informazioni, dati di esperienza, osservazioni o commenti sulle clausole oggetto di consultazione utili ai fini della valutazione delle stesse ai sensi degli artt. 33 ss. e 61 del Codice del consumo.