Stampa

FAQ - Risposte alle domande più frequenti

 

I. CARATTERISTICHE GENERALI

1. In cosa consiste?

Il rating di legalità è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, del grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business. Tale riconoscimento prende la veste di un punteggio compreso tra un minimo di una stelletta e un massimo di tre stellette. L’impresa richiedente ottiene il punteggio base, pari a una stelletta, qualora rispetti tutti i requisiti di cui all’articolo 2 del Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, adottato con delibera n. 28361 del 28 luglio 2020 (di seguito, Regolamento).Il punteggio base potrà essere incrementato di un “+” per ogni requisito aggiuntivo che l’impresa rispetta tra quelli previsti all’art. 3 del Regolamento; il conseguimento di tre “+” comporta l'attribuzione di una stelletta aggiuntiva, fino a un punteggio massimo di tre stellette.

2. A cosa serve?

Tutte le aziende che conseguono il rating di legalità possono fruire di una serie di vantaggi. Il primo si esplica sul piano reputazionale. Il secondo è riconducibile ai benefici previsti in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e delle banche.

3. Chi può richiederlo?

Possono richiedere l’attribuzione del rating le imprese (sia in forma individuale che societaria) e gli enti che svolgono attività d’impresa che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:

  • sede operativa in Italia;
  • fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso nell’anno precedente a quello della domanda;
  • iscrizione nel registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (di seguito, R.E.A.) da almeno due anni alla data della domanda;
  • rispetto degli altri requisiti sostanziali richiesti dal Regolamento.

4. Quanto dura?

Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.

5. Ci sono dei costi per ottenerlo?

No, non ci sono costi per le imprese che vogliono ottenere il rating di legalità.

6. Come presentare la domanda?

L’impresa deve preliminarmente registrarsi alla piattaforma Webrating disponibile sul sito dell’Autorità. Una volta completata la registrazione, l’impresa potrà accedere alla compilazione della domanda e successivamente al suo invio, seguendo le relative istruzioni presenti sullo stesso sito dell’Autorità.

II. REQUISITI DI BASE

1. Cosa si intende per sede operativa?

La sede operativa è quella sede dove materialmente viene esercitata l’attività produttiva di beni oppure quella di scambio di beni o di servizi. Si evidenzia che affinché un’“unità locale” si configuri quale “sede operativa” dell’impresa è necessaria la presenza di persona munita della rappresentanza nei confronti dei terzi.

Pertanto, il rating può essere richiesto anche da imprese estere che hanno una sede secondaria nel territorio italiano avente carattere di “sede operativa” e che in dipendenza di ciò risultano iscritte al registro delle imprese.

2. Quale è la nozione di fatturato applicabile?

Il fatturato è la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni presenti nella voce A1 del conto economico nonché dell’importo degli altri ricavi e prestazioni per i quali sono state emesse le relative fatture nell’anno di esercizio (anno in cui è stato chiuso il bilancio). Ai fini del raggiungimento della soglia di due milioni di euro, non possono essere considerati insiemi di fatturati sulla base di relazioni tra imprese aventi la forma del consorzio, dell’associazione, del contratto di rete, dell’avvalimento. Non può essere considerato nemmeno il fatturato intermediato, parametro che per alcune categorie di imprese viene utilizzato ad altri fini.

3. Cosa devono indicare nel campo fatturato le imprese che non hanno l’obbligo della pubblicazione del bilancio nel Registro delle Imprese? Vi è l'obbligo di allegazione alla domanda del bilancio o della dichiarazione IVA? 

Per le imprese individuali, le altre imprese che non hanno l’obbligo della pubblicazione del bilancio nel Registro delle imprese e gli enti che svolgono attività d’impresa iscritti al R.E.A. viene considerato il bilancio o, in alternativa, il volume di affari risultante dalla dichiarazione IVA. 

L'obbligo di allegazione alla domanda del bilancio o della dichiarazione IVA sussiste per le imprese che non hanno un bilancio pubblicato.

4. Qual è l’anno di riferimento se il bilancio dell’ultimo esercizio chiuso non è ancora approvato e pubblicato? 

Si può fare riferimento al bilancio dell’esercizio precedente o all’ultima dichiarazione IVA presentata all’Amministrazione finanziaria, che deve essere allegata alla domanda.

5. Nel caso di recente acquisizione di un ramo d’azienda, in proprietà o in affitto, è possibile aggiungere, al fatturato realizzato dall’impresa richiedente il rating nell’anno da considerare, quello realizzato nello stesso anno dall’impresa cedente con il ramo d’azienda?

Sì, è possibile allegando alla domanda documentazione relativa al fatturato realizzato in tale anno dall’impresa cedente con il ramo d’azienda. 

6. Cosa si intende per fatturato di gruppo e quando deve essere inserito?

Per fatturato di gruppo si intende quello risultante dal bilancio consolidato redatto dalla Capogruppo, che espone la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico di un gruppo di imprese viste come un’unica impresa e supera il diaframma rappresentato dalle distinte personalità giuridiche delle imprese del gruppo. Nei casi in cui il fatturato della società richiedente il rating sia inferiore a due milioni di euro e la stessa appartenga ad un gruppo, si può prendere in considerazione il fatturato del gruppo ma il rating viene attribuito alla impresa richiedente.

7. Cosa indicare qualora la società richiedente faccia parte di un gruppo nel quale non è redatto e pubblicato un bilancio consolidato in quanto non sono raggiunte le soglie dimensionali fissate dalla legge per l’obbligatorietà di tale tipo di bilancio?

L’indicazione del fatturato di gruppo nella domanda di rating deve essere accompagnata da un’illustrazione, in allegato alla domanda stessa, dell’avvenuta applicazione dei criteri di consolidamento nel calcolo del fatturato (esempi: la non inclusione delle fatturazioni intercorse tra società del gruppo; il consolidamento proporzionale nel caso di controllo congiunto).

8. Il fatturato minimo di due milioni di euro è necessario anche in fase di rinnovo?

Sì, il fatturato viene valutato alla stregua degli altri requisiti di cui all'art. 1, lett. b) del Regolamento e, dunque, deve ricorrere anche al momento della presentazione della domanda di rinnovo del rating.

9. Quali sono le dichiarazioni che il legale rappresentante deve sottoscrivere?

Si tratta della dichiarazione in merito alla responsabilità delle figure apicali dell’impresa richiedente il rating e della società controllante o della società o dell’ente che esercitano attività di direzione e coordinamento, della dichiarazione relativa alla responsabilità amministrativa di impresa ex d. lgs. 231/01 e della dichiarazione di impresa per illeciti amministrativi dipendenti da reato.

10. Quali sono i soggetti rilevanti ai fini dell’attribuzione del rating che devono essere riportati nella domanda? Quali sono i soggetti rilevanti da riportare nella domanda nel caso in cui la società sia controllata da un’altra società? 

I soggetti rilevanti ai fini dell’attribuzione del rating sono elencati all’art. 2, comma 2, del Regolamento (gli amministratori muniti di poteri di legale rappresentanza, tutti i membri del Consiglio di amministrazione - inclusi i consiglieri – l’institore, i direttori generali, i direttori tecnici, i procuratori e i soci persone fisiche titolari di partecipazione di maggioranza, anche relativa).

Accanto alle generalità di ciascuno dei soggetti inseriti l’impresa dovrà selezionare dal menù a tendina la relativa qualifica/carica ricoperta nella società, quale ad esempio legale rappresentante, direttore tecnico, ecc. Inoltre, occorre indicare se tali soggetti sono in carica oppure sono cessati dalla carica nei 12 mesi precedenti la richiesta di rating. La dichiarazione del legale rappresentante in merito alla responsabilità dei soggetti cessati dalla carica si intende rilasciata per quanto è a sua conoscenza. In presenza di soggetti esteri, nella Sezione "Impresa Scheda anagrafica" della piattaforma WebRating selezionare "Estero" all'interno del campo "Luogo di nascita". Informazioni più precise in ordine al luogo di nascita dei soggetti esteri possono essere inserite nella Sezione dedicata alle “dichiarazioni aggiuntive” presente nella parte finale del formulario.

Se la società che richiede il rating è controllata o sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte di un’altra società o ente, nella domanda devono essere indicati anche tutti gli amministratori della società controllante o della società/ente che esercita attività di direzione e coordinamento, in carica e cessati nei 12 mesi precedenti la richiesta di rating. Il legale rappresentante della società che richiede il rating dovrà dichiarare anche per tali amministratori la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 2, del Regolamento

11. Chi sono i “soci persone fisiche titolari di partecipazioni di maggioranza”?

L’espressione “soci persone fisiche titolari di partecipazione di maggioranza” si intende riferita a chi detiene la maggioranza, anche relativa, del capitale sociale, quindi la persona che detiene la quota societaria maggiore rispetto agli altri soggetti. Se i soci sono tre o più, e hanno tutti la stessa percentuale di quote societarie, dovranno essere indicati tutti nella domanda (es. 4 soci titolari del 25% del capitale).

12. Cosa si intende per “direttore tecnico”?

Per “direttore tecnico” ci si riferisce a chi ha questo ruolo dichiarato nel certificato camerale, sono quindi escluse le figure dei “Responsabili Tecnici” e dei “Preposti alla gestione tecnica”.

13. Vanno inseriti tutti i procuratori?

Si, qualora siano muniti di poteri decisionali e gestionali, ricavabili dalla procura e tali da essere assimilabili a quelli degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza. Vanno inseriti altresì i procuratori con delega disgiunta a partecipare alle gare d’appalto, in materia di ambiente o di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

14. Ai fini dell’applicazione dell’art. 2, comma 2, lett. d) del Regolamento, cosa deve intendersi per “illecito antitrust grave”?

Può senz’altro considerarsi “grave” l’infrazione accertata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ovvero dalla Commissione Europea in ragione della quale all’impresa è stata imposta una sanzione amministrativa pecuniaria.

III. REQUISITI PREMIALI

1.Quali sono i requisiti per ottenere il punteggio massimo?

Per ottenere il punteggio massimo di tre stellette l’impresa deve possedere almeno 6 degli 8 requisiti previsti alla sezione C1 della domanda.

2. Cosa viene richiesto in materia di Protocolli di legalità [art. 3, comma, lettera a), del Regolamento]?

Vale ad integrare il requisito l’adesione ai protocolli o alle intese di legalità finalizzati a prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale, sottoscritti dal Ministero dell’Interno o dalle Prefetture-UTG con associazioni imprenditoriali e di categoria.
Possono essere riconosciuti soltanto i Protocolli di legalità vigenti alla data di delibera dell’Autorità che decide sulla domanda. La società deve indicare gli estremi del Protocollo di legalità e allegare documentazione attestante il perfezionamento dell’adesione a tale Protocollo. Il rispetto dei Protocolli di legalità richiesti dalle singole amministrazioni nell’ambito di procedure di gara non è idoneo ad integrare il requisito in esame, posto che la tipologia di adesione è imposta dalla stazione appaltante e non deriva da una scelta volontaria dell’impresa.

3. Cosa viene richiesto in materia di tracciabilità dei pagamenti [art. 3, comma 2, lettera b), del Regolamento]?

Ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale di cui all’art. 3, comma 2, lett. b), non è necessario che la società sia dotata di un sistema di tracciabilità dei pagamenti al di sotto dei limiti di legge che copra il 100% delle transazioni, purché, tuttavia, il sistema di tracciabilità dei pagamenti al di sotto dei 3.000 € si applichi ad un volume significativo degli stessi, ovvero riguardi più della metà dei pagamenti.

4. Cosa viene richiesto in materia di modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 [art. 3, comma 2, lett. c), del Regolamento]?

Il requisito di cui al punto c) può essere ritenuto soddisfatto qualora la società abbia adottato il modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 o una funzione/struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all’impresa. Il modello organizzativo deve rispettare tutti i requisiti di cui al d.lgs. 231/2001, ed essere comprensivo di codice etico, dell'Organismo di Vigilanza e di un sistema disciplinare. Per vedersi riconosciuto il requisito, la società deve indicare la data di adozione del modello da parte della società e l'organo deliberante.

5. Quando si può parlare di Responsabilità sociale d’impresa [art. 3, comma 2, lett. d), del Regolamento]?

In materia di CSR (Corporate Social Responsability) e CSV (Corporate Shared Value) potranno essere valutate positivamente le autocertificazioni della società, supportate da delibere dell’organo deliberante da allegare alla domanda, attestanti l’adozione di standard internazionali come i principi del Global Compact delle Nazioni Unite o ICC. Ulteriore indicatore di sostenibilità è rappresentato dalla certificazione ISO 14001:2004, di cui devono essere forniti gli estremi (data di rilascio, ente certificatore e scadenza) ai fini dell’ottenimento del punteggio premiale in esame. Il requisito si intende soddisfatto per tutte le imprese che redigono un Bilancio di sostenibilità in accordo alle linee guida del Global Reporting Initiative. In tal caso deve essere indicato l’anno in cui il Bilancio di sostenibilità è stato redatto, l’ente che lo ha revisionato e la data dell’ultima modifica. Il requisito si intende altresì soddisfatto per le imprese Benefit.

6. Come può essere soddisfatto il requisito premiale in tema di white list [art. 3, comma 2, lettera e), del Regolamento]?

Le aziende che operano nei settori a maggior rischio di infiltrazione mafiosa (individuati all'art. 1, comma 53, L. n. 190/2012, come modificato dal D.L. n. 23/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 40/2020) otterranno un punteggio aggiuntivo in caso di iscrizione nelle white list istituite presso le competenti Prefetture (la società deve indicare nella Sezione “Dichiarazione aggiuntiva” della domanda di rating la Sezione della white list in cui è iscritta). Il punteggio verrà ugualmente riconosciuto a tutte le imprese la cui iscrizione è in fase di aggiornamento/rinnovo; al contrario, ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale non è sufficiente che l’impresa abbia inoltrato richiesta di iscrizione nell’elenco. Si evidenzia che il punteggio aggiuntivo verrà attribuito anche alle imprese che specificano espressamente di non operare nei predetti settori a maggior rischio di infiltrazione mafiosa. Il punteggio premiale è ugualmente riconosciuto se l’impresa è iscritta all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori. Nel caso in cui la Prefettura di iscrizione non coincida con quella competente in base alla sede legale dell’impresa, quest’ultima è tenuta a specificare tale circostanza nella Sezione “Dichiarazione aggiuntiva” della domanda.

7. Cosa viene richiesto in materia di codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria [art. 3, comma 2, lett. f), del Regolamento]?

Ci si riferisce ai codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria (ad esempio Codici Etici di Confindustria, Confcoperative, Confcommercio, CNA, Confapi, ANCE, Legacoop). Sono ammessi Codici Etici Aziendali purché redatti secondo modelli e/o linee guida stabiliti dall’associazione di categoria cui l’impresa aderisce, specificandone la data di adozione e l’organismo aziendale che lo ha deliberato.

8. Quali sono i modelli di prevenzione e di contrasto della corruzione ritenuti validi ai fini del punteggio premiale [art. 3, comma 2, lett. g) del Regolamento]?

Ai fini del requisito premiale in parola la società deve aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione. L'adozione di un modello organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001 soddisfa il requisito qualora il suo ambito di applicazione sia stato esteso al fine di considerare oltre ai reati contro la pubblica amministrazione anche quelli indicati nella Legge 6 novembre 2012, n. 190. In questo caso, la società deve espressamente dichiarare nel relativo box che il Modello Organizzativo è aggiornato alla L. 190/2012. Sarà inoltre valutato il possesso da parte dell’impresa di ulteriore documentazione attestante la prevenzione e il contrasto della corruzione, come ad esempio la certificazione UNI ISO 37001, di cui devono essere forniti gli estremi (data di rilascio, ente certificatore e scadenza).

9. Cosa si intende per esercizio dell’azione penale a seguito della denuncia all’autorità giudiziaria o alle forze di polizia di uno dei reati previsti dal Regolamento commesso a danno dell’imprenditore o dei propri familiari e collaboratori [art. 3, comma 4, del Regolamento)]?

L’impresa potrà conseguire un ulteriore “+” ove abbia denunciato all’autorità giudiziaria o alle forze di polizia taluno dei reati previsti dal Regolamento attuativo in materia di rating, commessi a danno dell’imprenditore o dei propri familiari e collaboratori. L’attribuzione di tale elemento premiale è subordinata all’esercizio dell’azione penale in relazione ai fatti di reato denunciati. In altri termini, il requisito è soddisfatto laddove la denuncia e l'azione penale conseguente riguardino taluno dei reati previsti dal Regolamento.

10. Quando si applica la riduzione del punteggio prevista alla Sezione C2.?

Il punteggio è ridotto di un segno "+" ove nel Casellario informatico delle imprese di cui all’art. 213, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, risultino annotazioni divenute inoppugnabili o confermate con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating concernenti episodi di grave negligenza o errore grave nell’esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro. L’accertamento non potrà in ogni caso determinare una riduzione del punteggio base (pari a una stelletta).

IV. IL PROCEDIMENTO PER L'ATTRIBUZIONE/RINNOVO

1. Quali sono i tempi per il rilascio?

L’art. 5 del Regolamento dispone che l’Autorità deliberi l’attribuzione del rating entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta completa. Tale termine rimane tuttavia sospeso per un massimo di 45 giorni, ove vengano richieste informazioni ad altre pubbliche amministrazioni.
Possono influire sui tempi le ulteriori circostanze previste all’art. 5 del Regolamento, tra le quali si evidenziano le seguenti:

  • la domanda presentata è ritenuta incompleta: la Direzione competente invia all’impresa, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di informazioni; in tal caso il termine di 60 giorni inizia a decorrere dalla data di ricevimento della domanda completa;
  • l’ANAC, alla quale l’Autorità trasmette gli elementi essenziali della richiesta di rating, formula osservazioni: in tal caso il termine di 60 giorni è prorogato di 30 giorni;
  • l’Autorità, per esigenze istruttorie, proroga il termine di cui al primo comma dell’art. 5 fino ad un massimo di 60 giorni, dandone motivata comunicazione all’impresa.

2. Quando la domanda può dirsi completa?

Una domanda è considerata completa quando è stata debitamente compilata in tutte le sue Sezioni con le informazioni richieste e non sono state omesse informazioni necessarie.

3. Cosa succede se l’impresa non integra la domanda a seguito della comunicazione di incompletezza inviata dalla Direzione?

Se l’Autorità comunica l’incompletezza della domanda presentata, la società deve ritrasmettere la domanda completa e gli eventuali allegati utilizzando la funzione RETTIFICA presente nella piattaforma WebRating. In caso di mancato riscontro entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la domanda deve intendersi tacitamente respinta in quanto considerata improcedibile. In questo caso, qualora l'ottenimento del rating sia ancora di interesse, la società dovrà trasmettere una nuova richiesta.

4. Cosa succede se si è in presenza di un motivo ostativo al rilascio del rating? Quali sono i reati considerati rilevanti in base al Regolamento?

Qualora emergano nel corso della verifica dei requisiti effettuata dall’Autorità eventuali motivi che ostano all’attribuzione (o al mantenimento del rating in caso di rinnovo), l'Autorità, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, ne dà comunicazione all’impresa richiedente. L’impresa ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. Si evidenzia che nel caso di dichiarazioni false e mendaci, in particolare in merito alla responsabilità dei soggetti rilevanti, si applicano le norme che sanzionano, anche penalmente, tali dichiarazioni in base a quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000, in materia di false dichiarazioni.

Sono rilevanti:

1) i reati contenuti nel D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;

2) i reati tributari di cui al D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74;

3) i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

4) i reati di cui agli articoli 346­-bis, 353, 353-bis, 354, 355, 356, 512-bis (introdotto con il nuovo Regolamento entrato in vigore il 20 ottobre 2020), 629 e 644 (introdotto anch’esso con il nuovo Regolamento) c.p.;

5) il reato di cui all’art. 216 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (introdotto anch’esso con il nuovo Regolamento);

6) il reato di cui all’art. 2, commi 1 e 1-bis del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella L. 11 novembre 1983, n. 638.

Inoltre, costituisce motivo ostativo al rilascio del rating l’avvio dell’azione penale ai sensi dell’art. 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 c.p.

5. Quando si può accedere al rating pur essendo in presenza di un decreto penale o di una sentenza di condanna?

Quando tali provvedimenti non riguardano un reato citato nel Regolamento attuativo in materia di rating.
Inoltre, il rating può essere rilasciato, dopo 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza o del provvedimento di condanna, se:

a) nei confronti dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del Regolamento, non è stata iniziata l’azione penale ai sensi dell’articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell’articolo 416bis. 1 c.p., non sono state adottate misure cautelari, misure di prevenzione e non sono stati emessi provvedimenti o sentenze di condanna anche non definitivi;

b) nei confronti dell’impresa non sono state emesse sentenze di condanna, sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., adottate misure cautelari di cui al comma 2, lettera c) del presente articolo e ricorrono gli ulteriori requisiti richiesti.

6. Quando si applica l’eccezione di cui all’art. 2, comma 5, lett. e) del Regolamento?

L’eccezione si applica quando l’impresa si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta posta in essere rispetto ai reati ostativi al rilascio del rating, tenuta dai soggetti cessati dalle cariche di cui all’art. 2, comma 2, lett. a) e b) del Regolamento nei 12 mesi che precedono la richiesta di rating. Al fine di dimostrare la totale dissociazione dell’attuale struttura rispetto ai reati accertati in via definitiva, è opportuno che l’impresa trasmetta relativa documentazione a supporto della dichiarazione.

7. Quali sono i presupposti per il diniego del rating?

E’ sufficiente, ai fini del diniego del rating, l’esistenza di un decreto penale di condanna irrevocabile e/o una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti o una sentenza di condanna anche non passata in giudicato.

8. Come viene l’impresa a conoscenza del rating ottenuto?

Al termine delle verifiche, l’Autorità comunica al richiedente, a mezzo pec, l’esito della richiesta di rating. Se tale esito è positivo, l’Autorità inserisce l’impresa nell’elenco pubblicato sul sito dell’Autorità relativo alle imprese cui il rating di legalità è stato attribuito/rinnovato, con la relativa decorrenza. La società può verificare lo stato del procedimento e/o il relativo esito anche tramite la piattaforma WebRating.

9. L’elenco sul sito contiene solo i rating attribuiti/rinnovati?

No, l’Autorità pubblica sul proprio sito, mantenendolo aggiornato, l’elenco delle imprese cui il rating di legalità è stato attribuito, sospeso, revocato e annullato, con la relativa decorrenza. Una volta scaduto il rating (decorsi quindi due anni dalla data di rilascio dello stesso), l’impresa non figura più nell’elenco delle imprese pubblicato sul sito.

10. Con quale periodicità viene aggiornato l’elenco delle imprese aventi il rating presente sul sito?

L'aggiornamento/pubblicazione avviene - in linea generale - con cadenza settimanale. L’unico elenco fedele delle imprese in possesso del rating è quello reso disponibile, in formato excel, sul sito dell'AGCM.

11. Quali sono le modalità di pubblicizzazione del rating rilasciato? Si può utilizzare il logo dell’Autorità?

L'Autorità ha voluto lasciare libere le imprese sulle modalità di pubblicità dell'ottenimento del rating ottenuto.  L'impresa potrà dichiarare di aver ottenuto il rating con il punteggio attribuito e che si trova nell'elenco pubblicato sul sito dell'AGCM. In ogni caso non deve essere utilizzato il logo dell’Autorità per pubblicizzare il rating ottenuto, a pena di sospensione dello stesso rating fino a quando la società non avrà rimosso tale logo sanando la violazione commessa.

12. Quando effettuare l’istanza di rinnovo?

E’ possibile presentare la domanda di rinnovo a decorrere da sei mesi antecedenti la scadenza del rating. Se la società presenta la domanda almeno sessanta giorni prima della scadenza, il rating resta valido fino all’esito del procedimento di rinnovo, fatta salva l’ipotesi in cui l’Autorità sospende il procedimento di rinnovo ai sensi dell’art. 5, comma 3-ter, del Regolamento, nel qual caso è sospesa anche l’efficacia del rating.

13. Come effettuare la richiesta di rinnovo?

L’impresa deve accedere alla piattaforma WebRating e compilare una nuova domanda cliccando sul pulsante RINNOVO. Il pulsante RINNOVO non è utilizzabile se la società presenta la domanda tra il cinquantanovesimo giorno e la data di scadenza del rating e comunque quando il rating è scaduto; in questi casi la società deve azionare il pulsante “ATTRIBUZIONE”.

14. Quanto dura il procedimento per il rinnovo del rating?

I tempi per il rilascio del rinnovo sono gli stessi che per il rilascio del rating (cfr. precedente Sezione IV, punto 1).

15. Una volta attribuito il rating, qual è la procedura da seguire nel caso in cui sopraggiungano modifiche dei requisiti nel corso di vigenza dello stesso?

L’impresa è tenuta a comunicare qualsiasi evento che, anche astrattamente, sia idoneo ad incidere sulla titolarità dei presupposti per l’attribuzione del rating, ad esempio l’adozione di uno o più provvedimenti giudiziari a carico di uno o più soggetti rilevanti per i reati di cui all’art. 2 del Regolamento, qualsiasi evento che determini la perdita di uno o più requisiti premiali di cui all’art. 3 del Regolamento (ad esempio il mancato rinnovo di certificazioni o la cancellazione dell’impresa dalla white list prefettizia), nonchè l’iscrizione nel Casellario informatico delle imprese di annotazioni rilevanti ai sensi dell’art. 3, comma 5, del Regolamento.

L’insorgere di tali eventi dovrà essere comunicato entro 10 giorni decorrenti dal verificarsi degli stessi se correlati ad atti di conoscenza immediata ovvero dall’avvenuta notifica dei relativi provvedimenti.

Nel caso di variazioni dei dati riportati nei certificati camerali dell’impresa che riguardino le figure apicali rilevanti inserite nel formulario ovvero componenti del C.d.A. (anche della società controllante), soci, institori, procuratori e direttori tecnici, l’impresa è tenuta ad informarne l’Autorità entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento. Non dovranno invece essere comunicate le variazioni relative a info non rilevanti ai fini del rilascio del rating (quali ad es. il cambio di sede, di residenza, nomina di revisori o sindaci, ovvero le attribuzioni di nuove qualifiche ai soggetti già indicati nel formulario).

La violazione dei predetti obblighi comporta la revoca del rating a far data dal momento in cui il requisito è venuto meno o dalla scadenza di tali obblighi di comunicazione.

In aggiunta alla revoca, la mancata comunicazione di un evento che abbia comportato l’insorgere di un motivo ostativo all’attribuzione/mantenimento del rating comporta il divieto di presentazione di una nuova domanda prima di un anno dalla cessazione di tale motivo ostativo: ad esempio, se all’impresa viene revocato il rating in quanto ha omesso di comunicare l’esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato il 1° gennaio 2016 a carico del Presidente del CdA per reati rilevanti ai fini del rating, la stessa impresa potrà presentare una nuova domanda di rating a partire dal 1° gennaio 2022 (se l’impresa avesse assolto all’obbligo di comunicazione della predetta sentenza, avrebbe potuto presentare una nuova domanda di rating a partire dal 1° gennaio 2021, stante la disposizione di cui all’art. 2, comma 4, del Regolamento). 

Nel caso in cui la variazione sia comunicata attraverso la piattaforma Webrating. l’impresa deve cliccare sul pulsante VARIAZIONE e compilare la domanda, avendo cura di specificare la motivazione alla base della comunicazione (ad es. gli estremi del provvedimento giudiziario e la data di pubblicazione o notifica all’interessato o la variazione societaria intervenuta e gli estremi della delibera correlata) all’interno della scheda “Dichiarazione aggiuntiva” allegando la relativa documentazione

Le suddette variazioni potranno essere comunicate anche via Pec, indicando chiaramente l’evento sopraggiunto e l’atto correlato e allegando la relativa documentazione.

Nel caso di variazioni soggettive inviate a mezzo pec, il legale rappresentante deve dichiarare nella comunicazione la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2, comma 2, del Regolamento, in capo ai soggetti nominati e cessati dalla carica.

La comunicazione della variazione pervenuta nei tre mesi precedenti la scadenza del rating è considerata automaticamente domanda di rinnovo (o di nuova attribuzione, qualora non presentata nel rispetto dei termini previsti dall'art. 6, comma 2-bis, del Regolamento) salvo diversa indicazione della società, da esplicitarsi espressamente all'interno della Sezione "Dichiarazione aggiuntiva".


16. Come procedere nel caso in cui dopo aver ottenuto l’attribuzione del rating un’impresa voglia comunicare il rispetto di un nuovo requisito premiale?

Non occorre aspettare la scadenza biennale del rating per formulare istanza di incremento del punteggio. Infatti, qualora l’impresa intenda ottenere il riconoscimento di ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti di cui all’art. 3, comma 2, del Regolamento, può inoltrare una domanda di incremento tramite WebRating, cliccando in quest’ultimo caso sul pulsante VARIAZIONE e integrando la Sezione C1 della domanda, avendo altresì cura di specificare nella scheda “Dichiarazione aggiuntiva” i punteggi premiali di cui si chiede il riconoscimento e allegando documentazione a supporto.

L’istanza di incremento può essere inviata anche a mezzo Pec indicando il punteggio premiale di cui si chiede il riconoscimento e allegando la relativa documentazione a supporto.