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Conflitto di interessi

La legge 20 luglio 2004, n.215  si pone come obiettivo quello di assicurare che i titolari di cariche di Governo svolgano la loro attività nell’esclusivo interesse pubblico. (art. 1, comma 1)

Per raggiungere l’obiettivo la legge stabilisce, in via preventiva, una serie di incompatibilità tra gli incarichi di governo e altre funzioni.

Sono tenuti al rispetto delle norme sul conflitto di interessi il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i Sottosegretari di Stato e i Commissari straordinari del governo nominati ai sensi dell'art.11 della legge 400/1988.

La disciplina sul conflitto di interessi è volta ad evitare che i sopra indicati titolari di cariche di governo assumano decisioni in una situazione di conflitto di interessi. I conflitti di interesse si realizzano quando un determinato atto di governo riguarda materie rispetto alle quali i titolari delle cariche sono direttamente o indirettamente portatori di interessi privati che possono confliggere con interessi pubblici.