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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo ai profili professionali richiesti


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n.400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive rnodificazioni;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n.215, ed in particolare l'articolo 9, comma 1, che prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per definire i profili necessari ad integrare il ruolo organico dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in relazione ai compiti attribuiti alla citata Autorità dalla medesima legge;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287."Norme per la tutela della concorrenza e del mercato” e, in particolare, l'articolo 10, istitutivo dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, e l'articolo 11, relativo all'assunzione del personale ed all'istituzione, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del ruolo del personale dipendente dell'Autorità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 2000 con il quale è stato modificato il Ruolo del Personale dipendente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 1991;

VISTO il Testo Unico delle norme concernenti il Regolamento del Personale e l'ordinamento delle carriere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, pubblicato sul Bollettino dell'Autorità - edizione speciale del 16 marzo 1998 - e successive modificazioni;

VISTO il regolamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato approvato in data 16 novembre 2004 e concernente i "Criteri di accertamento e procedure istruttorie relativi all'applicazione della legge 20 luglio 2004, n. 215, recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi";

RAVVISATA l'opportunità di definire, ai sensi dell'articolo 9 della legge 20 luglio 2004, n. 215, i profili del personale da utilizzare per l'assolvimento dei compiti attributi alla suddetta Autorità dalla medesima legge, tenendo conto delle attuali classificazioni del personale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

CONSIDERATO che l'articolo 3 del Testo Unico delle norme concernenti il Regolamento del Personale e l'ordinamento delle carriere dell' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato prevede l'inquadramento del personale nelle carriere direttiva, operativa ed esecutiva, in relazione al grado di professionalità, al livello ed alla complessità dell'attività funzionale, nonché alla sfera di autonomia e alla responsabilità inerente alle mansioni svolte;

CONSIDERATO che gli articoli 3 e 23 del Testo Unico delle norme concernenti il Regolamento del Personale e l'ordinamento delle carriere dell' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato specificano che il personale della carriera direttiva comprende le qualifiche di dirigente e funzionario, e che il .personale della carriera operativa, articolata in quattro fasce, comprende la qualifica di impiegato;

UDITO il Segretario Generale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

RITENUTO opportuno, data la natura dei compiti previsti dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, definire specifici profili professionali limitatamente al personale appartenente alle carriere direttiva ed operativa;

 

DECRETA

Articolo 1


1. Nell'ambito delle 15 unità di personale necessarie ad integrare il ruolo dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l'assolvimento dei compiti alla medesima attribuiti dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, i profili professionali del personale appartenente alle carriere direttiva e operativa sono così definiti:
a) funzionario, con formazione giuridica, che svolga attività di analisi dei processi decisionali del Governo e di studio e valutazione degli effetti dei provvedimenti del Governo e dei titolari di cariche di Governo, con esperienza post-laurea triennale qualificata consistente in attività presso uffici di vertice o uffici studi giuridici della Pubblica Amministrazione o presso istituzioni universitarie, nella carriera direttiva in enti, istituzioni o imprese di rilievo nazionale, comunitario o internazionale, nonché nell'attività professionale presso studi legali;
b) funzionario, con formazione economica, che svolga attività di analisi dei processi decisionali del Governo e di studio e valutazione degli effetti dei provvedimenti del Governo e dei titolari di cariche di governo, con esperienza post-laurea triennale qualificata consistente in attività presso uffici di vertice o uffici studi economici della Pubblica Amministrazione o presso istituzioni universitarie, nella carriera direttiva in enti, istituzioni o imprese di rilievo nazionale, comunitario o internazionale, nonché nell'attività professionale presso studi commerciali;
c) operativo che svolga attività di supporto, anche con funzioni specialistiche, in ambito giuridico, amministrativo ed economico;
d) operativo che svolga attività di supporto, arche con funzioni specialistiche, in ambito tecnico-informatico.

Articolo 2

1. In conseguenza dell'articolo 1, la pianta organica dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è così determinata:

 

QUALIFICHE
POSTI
Carriera direttiva
125
Segretario Generale
1
Dirigenti
26
Funzionari
98
Carriera operativa
48
Impiegati
48
Carriera esecutiva
12
Commessi
12
Totale complessivo
185

 

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio bilancio e ragioneria del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

 

Roma 4 gennaio 2005