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Protocollo d'intesa AGCM - Banca d'Italia, 2 aprile 2007




PROTOCOLLO D'INTESA BANCA D'ITALIA - AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

La Banca d’Italia e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

VISTI gli articoli 19, comma 11, 20 e 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recanti “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’articolo 20, comma 5, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”, così come da ultimo modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303, recante “Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) e del testo unico della disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.)”;

VISTO il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (T.U.B.) e successive modifiche e integrazioni;

RAVVISATA l’opportunità di definire, in sede di attuazione della legge n. 262/05 e successive modifiche e integrazioni, un accordo di collaborazione, concernente in particolare la definizione di procedure applicative funzionali allo scambio di informazioni;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge n. 262/05 la Banca d’Italia e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato coordinano la loro azione e collaborano anche mediante scambio di informazioni, per agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni.

Articolo 2

(Scambio di informazioni in materia di operazioni di concentrazione nei mercati bancari)

Con riferimento alle operazioni di concentrazione ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 287/90, che abbiano effetti sui mercati bancari (raccolta e impieghi), la Banca d’Italia, su richiesta dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, comunica a quest’ultima i dati di seguito indicati.

a) Con riferimento al mercato della raccolta bancaria a breve termine (conti correnti passivi, certificati di deposito e depositi a risparmio) e per tutte le province in cui le parti dell’operazione, considerate a livello consolidato se rientranti in un gruppo bancario, detengono congiuntamente - secondo il criterio di operatività dello sportello - una quota di mercato pari o superiore al 15 per cento:

ammontare complessivo della raccolta e relative quote di mercato riferiti all’ultima data disponibile e ai due esercizi precedenti; i dati vanno forniti per le parti interessate dalla concentrazione e per i tre principali concorrenti;

indice di Herfindhal calcolato sui più recenti dati disponibili, considerando come realizzate eventuali altre operazioni di concentrazione già valutate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; per questo indice va inoltre comunicata la variazione a seguito dell’operazione oggetto di analisi;

indice di Herfindhal relativo ai due esercizi precedenti, calcolato sulla base dell’effettivo assetto che il mercato aveva alla data considerata;

Con riferimento al mercato degli impieghi, comprensivo di tutti i finanziamenti bancari, indipendentemente dalla forma tecnica e relativamente all’ultima data disponibile e ai due esercizi precedenti:

ammontare complessivo e quota di mercato degli impieghi alle famiglie consumatrici e alle famiglie produttrici per tutte le province in cui le parti dell’operazione, considerate a livello consolidato se rientranti in un gruppo bancario, detengono congiuntamente - secondo il criterio di residenza della clientela - una quota di mercato pari o superiore al 15 per cento; i dati vanno forniti per le parti interessate dalla concentrazione e per i tre principali concorrenti;

ammontare complessivo e quota di mercato degli impieghi totali nonché degli impieghi alle imprese e agli enti pubblici per tutte le regioni in cui le parti dell’operazione, considerate a livello consolidato se rientranti in un gruppo bancario, detengono congiuntamente - secondo il criterio di residenza della clientela - una quota di mercato pari o superiore al 15 per cento; i dati vanno forniti per le parti interessate dalla concentrazione e per i tre principali concorrenti.

Ammontare complessivo e quota di mercato della raccolta bancaria a breve termine e degli impieghi totali a livello nazionale.

Nel caso di operazioni di concentrazione per le quali l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato avvii l’istruttoria, ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 287/90, la Banca d’Italia, in relazione alla specificità dell’operazione in esame, comunica su richiesta dell’Autorità ulteriori informazioni, aventi per oggetto l’evoluzione dei mercati in termini, a titolo esemplificativo, di mobilità della clientela, dispersione dei tassi di interesse, evoluzione del mercato della raccolta definito in base alla residenza della clientela.

La trasmissione dei dati di cui ai punti 1 e 2 è effettuata tempestivamente da parte della Banca d’Italia al fine di consentire il corretto svolgimento del procedimento.

Sulle operazioni di concentrazione ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 287/90 che riguardano banche e che siano oggetto di valutazione da parte della Banca d’Italia nell’esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, su richiesta  della Banca d’Italia, comunica a questa ultima le informazioni utili ai fini dello svolgimento delle suddette funzioni.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato invia alla Banca d’Italia i provvedimenti di avvio e di chiusura di istruttoria relativi a operazioni di concentrazione che abbiano effetti sui mercati bancari (raccolta e impieghi). La Banca d’Italia invia all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato i provvedimenti assunti nell’esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con riguardo alle operazioni di concentrazione, che abbiano effetti sui mercati bancari (raccolta e impieghi), per le quali è stata avviata l’istruttoria di cui all’articolo 16 della legge n. 287/90.

Articolo 3

(Altri ambiti di collaborazione)

1. Al fine di agevolare lo svolgimento delle funzioni attribuite a ciascuna Istituzione e conformemente alla normativa vigente, restano salve tutte le forme di collaborazione e scambio di informazioni ulteriori rispetto a quanto previsto al precedente articolo 2.

Articolo 4

(Segreto d’Ufficio)

1. Le Istituzioni firmatarie del presente protocollo non possono reciprocamente opporsi il segreto d’ufficio. Tutti i dati, le informazioni e i documenti comunicati da un’Istituzione all’altra restano sottoposti al segreto d’ufficio secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente per l’Istituzione che li ha prodotti o acquisiti per prima.

2. In ogni caso, ciascuna Istituzione, in sede di trasmissione dei dati, farà presente all’altra Istituzione il trattamento della riservatezza applicato agli stessi.

Articolo 5

(Comunicazioni fra Istituzioni)

1. Al fine di ridurre i tempi di trasmissione, le comunicazioni tra Istituzioni ai fini dell’attuazione del presente accordo, possono essere anticipate anche via fax o per posta elettronica.

Articolo 6

(Pubblicazione)

1. Il presente protocollo verrà pubblicato nelle forme previste dalla normativa vigente.

Roma, 2 aprile 2007

 

 

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D’ITALIA

Mario Draghi

IL PRESIDENTE DELL’AUTORITÁ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Antonio Catricalà