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Protocollo d'intesa AGCM - OCF, 16 luglio 2019


PROTOCOLLO DI INTESA TRA L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO E L’ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL’ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI NEL MERCATO FINANZIARIO

 

L’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, “Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” (nel seguito, TUF), e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l’articolo 31, comma 4, del TUF, che attribuisce all’OCF le competenze in materia di tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari e di esercizio nei confronti dei soggetti iscritti al medesimo albo dei poteri di vigilanza sia cautelari, di cui all’articolo 7-septies, sia sanzionatori, di cui all’articolo 196 dello stesso TUF;

CONSIDERATO che, ai sensi della stessa norma, l’OCF opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento della CONSOB e sotto la vigilanza della medesima;  

VISTO il regolamento adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (nel seguito, “Regolamento Intermediari”) con il quale la CONSOB ha, tra l’altro, dato attuazione alle diposizioni di cui all’articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTI gli articoli da 18 a 27-quater del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il “Codice del consumo”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO  in particolare l’articolo 27, comma 1–bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il “Codice del Consumo”, ai sensi del quale: “Anche nei settori regolati, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, fermo restando il rispetto della regolazione vigente, spetta, in via esclusiva, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che la esercita in base ai poteri di cui al presente articolo, acquisito il parere dell’Autorità di regolazione competente. Resta ferma la competenza delle Autorità di regolazione ad esercitare i propri poteri nelle ipotesi di violazione della regolazione che non integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta. Le Autorità possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedimentali della reciproca collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze”;

VISTA la delibera AGCM n. 25411 del 1 aprile 2015, recante il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni, clausole vessatorie”;

CONSIDERATI i poteri che ai sensi del Regolamento Intermediari spettano all’OCF al fine di tutelare gli investitori;

CONSIDERATI i poteri che ai sensi del Codice del Consumo spettano all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato al fine di tutelare i consumatori dalle pratiche commerciali scorrette;

CONSIDERATO che forme di collaborazione nello svolgimento delle rispettive attività possono garantire un migliore perseguimento delle funzioni istituzionali assegnate dalla normativa vigente a vantaggio della tutela dei consumatori;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e sottoscrive il seguente Protocollo di Intesa

 

Art. 1. Definizioni 

  1. Ai fini del presente protocollo di intesa, si intendono per:

-   “AGCM”: l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

-   “OCF” o “Organismo”: l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari di cui all’art. 31, comma 4, del TUF;

-   “Albo”: l’albo unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo 31, comma 4, del TUF;

-   “consulenti finanziari”: i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria di cui, rispettivamente, agli articoli 1, comma 5-septies.3, 18-bis e 18-ter del TUF;

-   pratiche commerciali scorrette: le pratiche di cui agli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del Codice del Consumo.

 

 

Art. 2. Attività di cooperazione 

  1. L’AGCM e l’OCF cooperano nelle seguenti forme:
  2. a) segnalazione dell’AGCM all’OCF di casi in cui, nell’ambito di procedimenti di competenza dell’AGCM medesima, emergano ipotesi di possibili violazioni da parte degli iscritti all’albo (consulenti finanziari e soggetti abilitati) delle norme alla cui applicazione è preposto l’Organismo;
  3. b) segnalazione dell’OCF all’AGCM di casi in cui, nell’ambito di procedimenti di competenza dell’Organismo medesimo, emergano ipotesi di possibili violazioni della disciplina delle pratiche commerciali scorrette relative al settore finanziario.
  4. In particolare, l’Organismo e l’AGCM cooperano attraverso lo scambio reciproco di documenti e informazioni per lo svolgimento delle rispettive funzioni, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

 

 

Art. 3. Incontri periodici e gruppi di lavoro

  1. L’AGCM e l’Organismo promuovono incontri per l'approfondimento di tematiche di comune interesse nonché di questioni connesse all'applicazione del presente Protocollo, anche attraverso la costituzione di specifici gruppi di lavoro. Gli incontri si tengono con cadenza, di norma, annuale e ogni qual volta sia ritenuto opportuno.

 

 

Art. 4. Segreto d’ufficio

  1. Le informazioni e i documenti comunicati reciprocamente restano sottoposti al segreto d’ufficio secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.
  2. In ogni caso, in sede di trasmissione delle informazioni o dei documenti, viene fatto presente il trattamento della riservatezza applicato agli stessi.

 

Art. 5. Comunicazioni

  1. Al fine di ridurre i tempi di trasmissione, le comunicazioni possono essere anticipate via e-mail.

 

Art. 6. Servizi o Unità interne competenti 

  1. Ai fini dell’attuazione del presente Protocollo, sono competenti: per l’AGCM, la Direzione B - Comunicazioni, finanza e assicurazioni, posta e immobiliare - della Direzione Generale per la tutela del consumatore, e per l’OCF, l’Ufficio Vigilanza Albo.

 

Art. 7. Integrazioni e modifiche

  1. Il presente Protocollo può essere integrato e modificato di comune accordo per tener conto di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.

 

Art. 8. Pubblicità del Protocollo 

  1. Il presente Protocollo è pubblicato nel sito internet dell’Organismo e dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

 

 Roma, 16 luglio 2019

 

Per l’ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL’ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI 

 

Il Presidente

Carla Rabitti Bedogni

     Per l’AUTORITA’ GARANTE DELLA
     CONCORRENZA E DEL MERCATO



     Il Presidente

     Roberto Rustichelli