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Protocollo d'intesa AGCM - Guardia di Finanza, 19 febbraio 2015


PROTOCOLLO D’INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO E LA GUARDIA DI FINANZA

 

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito Autorità) e la Guardia di Finanza;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato";

PRESO ATTO che sin dalla fase di prima applicazione della citata legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’Autorità ha instaurato con la Guardia di Finanza un rapporto di collaborazione particolarmente proficuo, finalizzato all'accertamento di violazioni alla normativa a tutela della concorrenza, successivamente esteso all'accertamento di violazioni alla normativa in materia di pubblicità ingannevole;

CONSIDERATO che i suddetti rapporti di collaborazione risultano potenziati a seguito dell'entrata in vigore della Legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria per il 1994), la quale all'articolo 54, comma 4, prevede che, nell'espletamento delle istruttorie di cui al titolo II della legge n. 287/90 concernenti presunte infrazioni in tema di intese restrittive della libertà di concorrenza e abuso di posizione dominante, l'Autorità si avvale della collaborazione dei militari della Guardia di Finanza, che agiscono con i poteri d'indagine ad essi attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi;

CONSIDERATO che il citato articolo 54, al comma 2, ha altresì stabilito che, nell'ambito della cooperazione con la Commissione europea in materia di concorrenza, l'Autorità, in caso di opposizione dell'impresa interessata e su richiesta della Commissione, può chiedere l'intervento della Guardia di Finanza, che esegue gli accertamenti richiesti avvalendosi dei poteri e delle facoltà previsti dal quadro normativo innanzi delineato;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78" ed, in particolare, l'articolo 3, comma 1, il quale stabilisce che la Guardia di Finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, previe intese con il Comando Generale, collabora con gli organi istituzionali, le Autorità indipendenti e gli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, "concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato";

VISTO l'articolo 22 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari", il quale prevede, tra l'altro, che nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva, l'Autorità possa avvalersi, in relazione alle specifiche finalità degli accertamenti, del Corpo della Guardia di Finanza, che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi;

VISTO l’articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo" (come modificato dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146), il quale prevede tra l'altro che, per lo svolgimento dei compiti in materia di pratiche commerciali scorrette l'Autorità possa avvalersi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi;

VISTO l'articolo 8 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante "Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole", il quale prevede tra l'altro che, per lo svolgimento dei compiti in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, l'Autorità possa avvalersi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per L'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi;

VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", (convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 24 marzo 2012, n. 27), ed in particolare:

- l’articolo 5 ter, il quale, tra l'altro, al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, attribuisce all'Autorità il compito di procedere all'attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale, che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza;

- l'articolo 62, comma 8, il quale dispone che l'Autorità, nell'esercizio delle proprie potestà in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, possa avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

CONSIDERATO che, con provvedimento n. 192800 in data 9 giugno 2004 del Comandante Generale della Guardia di Finanza, è stato istituito il Nucleo Speciale Tutela Mercati (di seguito Nucleo) con funzioni di tutela delle regole dei mercati, in particolare in materia di illeciti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, individuato dalla Circolare 27 maggio 2011 n. 340000/3121 del Comando Generale/I Reparto Ordinamento, "Funzioni dei Reparti Speciali", quale Reparto referente per la Guardia di Finanza dell'Autorità;

CONSIDERATO che, anche a seguito delle suindicate modifiche del quadro normativo di riferimento, gli ambiti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza sono stati progressivamente estesi;

CONSIDERATO il "Protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e la Guardia di Finanza", sottoscritto in data 12 dicembre 1997;

CONSIDERATO che le attività svolte di intesa debbano essere adeguate al rinnovato quadro normativo di riferimento, che disciplina i compiti e le attribuzioni del Corpo della Guardia di Finanza e dell'Autorità;

RITENUTO opportuno individuare principi e modalità volti ad assicurare il più proficuo svolgimento dell'attività di collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di Finanza

concordano

di regolare, coordinare e sviluppare l'attività di collaborazione secondo quanto indicato nella premessa e nei termini seguenti.

 

Articolo 1

(Collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza)

1. La Guardia di Finanza collabora con l'Autorità per l'accertamento delle violazioni alla disciplina comunitaria e nazionale a tutela della concorrenza, nonché per l'esercizio delle competenze sopra richiamate, di norma, su richiesta dell'Autorità e secondo le indicazioni formulate dalla stessa.

2. In particolare, la Guardia di Finanza collabora nel reperimento e nell'elaborazione di dati, di notizie e di informazioni utili per gli accertamenti di competenza dell'Autorità, svolge studi e indagini di settore e sottopone all'Autorità ogni elemento, anche autonomamente acquisito, che ritenga rilevante ai fini dell'applicazione delle norme sopra richiamate.

3. La Guardia di Finanza collabora con l'Autorità, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione di settore, nonché nei limiti delle rispettive competenze istituzionali fissate dall'ordinamento vigente.

4. L'attività di collaborazione è espletata in linea con le risorse e gli obiettivi assegnati alla Guardia di Finanza in materia di tutela della spesa pubblica.

 

Articolo 2

(Rapporti di collaborazione)

1. Nell'ambito dell'attività di collaborazione, l'Autorità intrattiene i necessari rapporti con il Nucleo Speciale Tutela Mercati (di seguito, Nucleo) quale reparto della Guardia di Finanza specializzato per assicurare, con proiezioni su tutto il territorio nazionale, gli adempimenti connessi all'attività collaborativa in argomento.

2. L'Autorità fornisce al Nucleo le informazioni e gli elementi ritenuti utili e necessari per consentire lo svolgimento dell'attività di collaborazione. A sua volta, il Nucleo relaziona l'Autorità sull'andamento e gli sviluppi dell'attività svolta.

3. L'Autorità e il Nucleo individuano determinati settori economici ove può risultare particolarmente utile un'attività della Guardia di Finanza di osservazione, di raccolta e di elaborazione di dati ed elementi informativi, al fine di verificare l'osservanza della disciplina.

4. Tra gli Uffici dell'Autorità e il Nucleo si svolgono incontri periodici anche per la verifica dell'andamento dell'attività di collaborazione.

5. Qualora utile per la propria attività, per il tramite del Nucleo, l'Autorità può richiedere la collaborazione del Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche ovvero degli altri Reparti della Guardia di Finanza che si rapportano con l'Autorità anche per il tramite del medesimo.

 

Articolo 3

(Richiesta di collaborazione)

1. Per attivare la collaborazione l'Autorità trasmette al Nucleo una specifica richiesta d'intervento in relazione alle questioni su cui ritenga necessario avvalersi della collaborazione delia Guardia di Finanza.

2. La richiesta indica l'ambito e lo scopo dell'intervento, i fatti e le circostanze in ordine ai quali si intendono acquisire i dati e le informazioni, i soggetti presso i quali acquisirli e, ove occorra, le modalità dell'acquisizione.

 

3. Il Nucleo ha facoltà di incaricare, per l'esecuzione degli accertamenti richiesti dall'Autorità, altri Reparti del Corpo che ne riferiscono l'esito per il tramite del Nucleo medesimo.

 

Articolo 4

(Aree di collaborazione con l'Autorità)

1. La collaborazione tra la Guardia di Finanza e l'Autorità si svolge nelle seguenti aree d'intervento:

a) Attività preistruttoria: l'Autorità può richiedere al Nucleo la collaborazione della Guardia di Finanza nell'ambito degli accertamenti preliminari, volti a valutare l'esistenza dei presupposti per l'avvio dei procedimenti istruttori;

b) Attività istruttoria: l'Autorità può avvalersi del Nucleo per la collaborazione della Guardia di Finanza con riguardo alle attività di accertamento svolte nell'ambito delle istruttorie avviate;

c) Verifica dell'ottemperanza dei provvedimenti deliberati dall'Autorità e procedimenti sanzionatori: l'Autorità può avvalersi del Nucleo per la collaborazione della Guardia di Finanza nell'ambito dell'attività di accertamento dell'ottemperanza da parte delle imprese interessate a tutti i provvedimenti da essa adottati;

d) Indagini conoscitive: l'Autorità può avvalersi del Nucleo per la collaborazione della Guardia di Finanza nell'ambito delle indagini conoscitive di carattere generale, di cui all'art. 12, comma 2, della legge 287/90;

e) Attività di segnalazione del Nucleo: il Nucleo segnala all'Autorità le notizie, sulle presunte violazioni alle norme sottoposte alla vigilanza dell'Autorità, acquisite su iniziativa propria o degli altri reparti della Guardia di Finanza.

 

Articolo 5

(Accertamenti istruttori particolari)

1. Richieste di informazioni e di esibizione di documenti: nel corso delle istruttorie, l'Autorità, ove intenda avvalersi della Guardia di Finanza per rivolgere a chiunque ne sia ritenuto in possesso una richiesta di informazioni utili, ovvero di esibizione di documenti, inoltra specifica istanza al Nucleo. Detta istanza indica:

a)    i soggetti destinatari,

b)   i fatti e le circostanze in ordine ai quali sono richieste le informazioni o l'esibizione di documenti;

c)    lo scopo della richiesta di informazioni o di esibizione di documenti;

d)   le informazioni da fornire o i documenti da esibire, nonché il termine entro il quale e le modalità attraverso le quali dovranno pervenire le risposte o essere esibiti i documenti per il caso di non immediata disponibilità, le sanzioni applicabili per il caso di rifiuto, omissione, ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti, nonché per il caso siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri;

2. Attività ispettiva: nel caso di ispezione, ove l'Autorità intenda avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza, trasmette al Nucleo apposita richiesta contenente elementi informativi in merito all'attività ispettiva. In tal caso, i funzionari incaricati dall'Autorità di eseguire l'accertamento ispettivo sono assistiti da personale del Nucleo e, ove occorra, da militari dei reparti del Corpo.

Le modalità dell'intervento sono concordate in apposite riunioni di coordinamento.

Qualora nel corso delle ispezioni emerga la necessità di superare l'opposizione delle imprese interessate ovvero risulti necessario al fine di assicurare comunque il buon esito degli accertamenti, i funzionari dell'Autorità incaricati dell'ispezione possono richiedere l'intervento della Guardia di Finanza che utilizza i poteri ad essa conferiti dai D.P.R. 633/72 e D.P.R. 600/73 e successive modificazioni e dalle altre norme tributarie.

Delle attività svolte dalla Guardia di Finanza viene fatta menzione nei relativi verbali di ispezione.

L'Autorità può affidare direttamente al Nucleo, con apposita lettera di incarico, l'esecuzione di accertamenti ispettivi.

La Guardia di Finanza procede agli accertamenti secondo criteri e modalità concordati con l'Autorità.

 

Articolo 6

(Attività di collaborazione in materia di rating di legalità)

1. Il Nucleo fornisce gli elementi e le informazioni specificatamente richiesti dall'Autorità, nei termini previsti dall'art. 5-ter del decreto legge n. 1/2012 e relativo regolamento di esecuzione.

 

Articolo 7

(Attività di collaborazione in relazione alla disciplina della cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari)

1. L'Autorità nell'ambito delle attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari può avvalersi della collaborazione del Nucleo.

2. Il Nucleo segnala all'Autorità ogni utile elemento informativo acquisito, anche autonomamente, dalla Guardia di Finanza nell'esercizio delle sue funzioni.

 

Articolo 8

(Esiti degli accertamenti)

1.  Gli esiti degli accertamenti di cui ai precedenti articoli 4, 5, 6 e 7 sono riferiti dal Nucleo esclusivamente all'Autorità, unitamente alla documentazione acquisita.

 

Articolo 9

(Cooperazione con la Commissione europea in materia di concorrenza)

1. Qualora sia richiesto l'intervento della Guardia di Finanza, nell'ambito dell'attività di collaborazione con la Commissione europea prevista dall'art. 54 della legge n. 52/96, l'Autorità informa, tempestivamente, della richiesta il Nucleo, al fine di coordinare le modalità di detto intervento.

2. Gli esiti degli accertamenti eseguiti sono destinati esclusivamente alla Commissione e non possono essere utilizzati ad altri fini.

 

Articolo 10

(Interscambio di dati e notizie)

1.  Con riferimento alle questioni di maggiore rilevanza, l'Autorità comunica al Nucleo, con finalità di coordinamento e di indirizzo e per una più proficua attività di collaborazione, le decisioni adottate in ordine all'autonoma attività posta in essere dalla Guardia di Finanza.

2. Agli stessi fini, l'Autorità e il Nucleo si impegnano, altresì, a realizzare un interscambio di dati e notizie utili al perseguimento delle finalità innanzi indicate, anche attraverso il reciproco utilizzo delle banche dati a disposizione, se consentito dalle disposizioni vigenti.

3. Le modalità per la realizzazione di detto interscambio sono concordate negli incontri periodici di cui al precedente articolo 2, comma 4.

 

Articolo 11

(Profili didattici formativi e progettuali)

1. L'Autorità organizza incontri, corsi e seminari anche in favore del personale della Guardia di Finanza interessato alle specifiche attività oggetto del presente Protocollo, ovvero partecipa con proprio personale a corsi della stessa tipologia attivati dalla Guardia di Finanza.

2. L'Autorità e la Guardia di Finanza possono collaborare per attività progettuali specifiche, anche per la partecipazione congiunta a bandi comunitari o di altra natura di interesse comune.

 

Articolo 12

(Disposizioni amministrative)

1. Fatte salve diverse disposizioni di legge, gli oneri e le spese di soggiorno e di viaggio sostenute dalla Guardia di Finanza per le attività di collaborazione svolte su richiesta dell'Autorità sono a carico dell'Autorità e verranno rimborsate previa attestazione della regolarità e della conformità alla normativa vigente delle stesse da parte della Guardia di Finanza.

2. Ai fini di cui al comma precedente, con la richiesta di collaborazione di cui all'art. 3 del Protocollo, l'Autorità specifica il numero di militari e, per ciascuno di essi, il numero di giornate di missione, ritenuto necessario.

3. Il rimborso avverrà nei limiti della richiesta di collaborazione.

 

Articolo 13

(Integrazioni e modifiche)

1.Il presente protocollo può essere integrato e modificato di comune accordo tra l'Autorità e la Guardia di Finanza.

 

Roma, 19 Febbraio 2015

 

 

Il Presidente dell’Autorità

Garante della Concorrenza e del Mercato

Prof. Giovanni Pitruzzella

Il Comandante Generale della

Guardia di Finanza

Gen. C.A. Saverio Capolupo