Ti trovi in: Home / Chi siamo / Normativa / Organizzazione / Delibera AGCM 1 marzo 2017, n.26420 - Contributo all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato per l‘anno 2017



Stampa

Delibera AGCM 1 marzo 2017, n.26420 - Contributo all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato per l‘anno 2017


(Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2017)

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 1° marzo 2017;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il comma 7-ter, dell’articolo 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell’articolo 5-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che all’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’articolo 16 della legge n. 287/90 e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima;

VISTO in particolare il comma 7-quater dell’articolo 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell’articolo 5-bis, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all’Autorità con le modalità determinate dall’Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall’Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all’adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter;

CONSIDERATO che, in sede di prima applicazione per l’anno 2013, il contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità è stato pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’articolo 16 della legge n. 287/90;

VISTE le proprie delibere n. 24352 del 9 maggio 2013, confermata in data 22 gennaio 2014, n. 25293, del 28 gennaio 2015 e n. 25876 del 24 febbraio 2016 con le quali l’Autorità, al fine di limitare quanto più possibile gli oneri a carico delle imprese, ha operato una riduzione del contributo per gli anni 2014, 2015 e 2016 dello 0,02 per mille rispetto all’aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’articolo 16 della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che la misura del contributo per gli anni 2014, 2015 e 2016 ha subito una sostanziale e significativa riduzione, pari al 25%, rispetto all’aliquota fissata dalla legge per l’anno 2013;

VISTO l’articolo 12-bis del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, inserito in sede di conversione, ai sensi del quale “Il termine del 31 dicembre 2016 previsto dall'articolo 4, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è prorogato al 31 dicembre 2017, per il personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato all'esclusivo fine dell'indizione di una o più procedure concorsuali, per titoli ed esami, per l'inquadramento a tempo indeterminato del personale assunto alle proprie dipendenze con contratto a tempo determinato a seguito del superamento di apposita procedura selettiva pubblica, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e della pianta organica rideterminata ai sensi del presente comma, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la pianta organica di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è incrementata di trenta unità con contestuale riduzione di quaranta unità del contingente dei contratti a tempo determinato di cui al comma 4 del medesimo articolo”;

CONSIDERATO che tale modifica della pianta organica dell’Autorità, a esito della quale le risorse complessive in servizio vengono ridotte di dieci unità (aumento dei posti in ruolo per 30 unità e contestuale riduzione dei contratti a tempo determinato per 40 unità), è suscettibile di comportare una riduzione delle spese complessive per il personale;

CONSIDERATE, inoltre, le esigenze di spesa di funzionamento dell’Autorità, anche in ragione delle previsioni di legge finalizzate al contenimento della spesa alle quali l’Autorità si è prontamente adeguata e delle ulteriori misure di spending review spontaneamente adottate;

RITENUTO che tali elementi consentono di ridurre ulteriormente l’aliquota per il calcolo del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità, fissando per l’anno 2017 la misura del contributo nello 0,059 per mille del fatturato;

RITENUTO di dover adottare la delibera prevista dall’articolo 10, comma 7-quater, della legge n. 287/90 al fine di individuare la misura del contributo dovuto per l’anno 2017;

DELIBERA

1. di ridurre per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 10, comma 7-quater della legge n. 287/90, il contributo dello 0,021 per mille rispetto all’aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,059 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato, alla data della presente delibera, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’articolo 16 della legge n. 287/90.

2. che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima e, quindi, non superiore a 295 mila euro.

La presente delibera verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino e sul sito internet dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella